T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 04-02-2011, n. 236 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, sig. G.M., espone di esser affetto da gravi patologie, che ne hanno assai limitato l’autonomia nelle attività fondamentali della vita e di avere, perciò, inoltrato al Comune di Pisa una richiesta di assistenza personale in forma indiretta, per il progetto di cd. vita indipendente, quantificando il contributo richiesto in Euro 4.291,00 mensili.

1.1. In risposta alla sua istanza, la A.S.L. n. 5 di Pisa, con nota prot. n. 2869 dell’8 novembre 2007, gli comunicava l’ammissione, deliberata dalla Commissione di Assistenza Sociale, ad un contributo di Euro 424,00 per la durata di tre mesi a decorrere dal mese di ottobre 2007.

1.2. Dolendosi della palese inidoneità del contributo riconosciutogli, il sig. M. ha impugnato la predetta nota dell’A.S.L. n. 5 di Pisa e la deliberazione della Commissione di Assistenza Sociale del 17 ottobre 2007 (recante ammissione al contributo), chiedendone l’annullamento.

1.3. A supporto del gravame ha dedotto le doglianze di:

– violazione ed erronea applicazione della l. n. 241/1990, nonché violazione del diritto di difesa del ricorrente, poiché l’impugnata nota dell’A.S.L. n. 5 di Pisa, essendo priva di motivazione, lederebbe il diritto di difesa del ricorrente, che non sarebbe stato messo in grado di comprendere i criteri sulla base dei quali gli è stato riconosciuto un contributo di soli Euro 424,00 e per soli tre mesi;

– violazione ed erronea applicazione della l. n. 104/1992 e della l. n. 72/1997, nonché violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ed in particolare degli artt. 2, 3, 13, 32 e 38 Cost., ed eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità e manifesta illogicità, giacché la nota impugnata non garantirebbe per nulla quella rimozione degli ostacoli che impediscono ai disabili di vivere una vita autonoma ed indipendente, avuta di mira dalla normativa in discorso;

– eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, in quanto la P.A. avrebbe dovuto indicare e comprovare le ragioni (anche eventualmente di bilancio) che giustificherebbero l’erogazione di un contributo minimo.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Pisa, con atto di costituzione formale.

2.1. In esito all’udienza del 3 dicembre 2009, il Collegio ha disposto incombente istruttorio con ordinanza n. 188/09, ordinando all’A.S.L. n. 5 di Pisa ed al Comune di Pisa di fornire documentati chiarimenti sui fatti di causa.

2.2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, depositando una memoria difensiva con la relativa documentazione ed eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, per essere la nota impugnata atto meramente confermativo del provvedimento con il quale il contributo de quo era già stato concesso per il 2006, rimasto inoppugnato. Nel merito, ha eccepito l’infondatezza delle censure, chiedendo la reiezione del gravame.

2.3. Anche il Comune di Pisa ha depositato una memoria difensiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dell’atto presupposto e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

2.4. Con motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2010 il sig. M. ha impugnato il regolamento sugli interventi di aiuto personale agli handicappati ex l. n. 104/1992, approvato dall’A.S.L. n. 5 di Pisa con deliberazione n. 1496 del 28 giugno 1995, nella parte in cui (all’art. 4) ha determinato in Lire 1.000.000 mensili il limite del contributo economico erogabile per gli interventi in forma indiretta. A supporto dei motivi aggiunti ha dedotto la violazione ed erronea applicazione della l. n. 104/1992 e della l. n. 72/1997 e dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in specie degli artt. 2, 3, 13, 32 e 38 Cost., nonché la doglianza di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, manifesta illogicità, contraddittorietà, reiterando le argomentazioni già esposte nel secondo motivo del ricorso originario.

2.5. Ai motivi aggiunti ha replicato l’Azienda USL n. 5 di Pisa, depositando una memoria difensiva con documentazione allegata ed insistendo per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità od infondatezza del ricorso. L’A.U.S.L. ha, in ogni caso, manifestato l’intenzione di riconoscere per il futuro al sig. M. il contributo per la cd. vita indipendente (attivato solo dal dicembre del 2009) nella misura di Euro 1,680,00 mensili e salva rinuncia agli altri contributi percepiti dall’interessato. Ciò che – va anticipato – fa permanere intatto l’interesse ad agire del ricorrente, per il periodo pregresso e, comunque, per il maggiore importo mensile da lui richiesto.

2.6. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il Collegio deve prioritariamente scrutinare l’eccezione formulata in via preliminare dalle difese delle Amministrazioni resistenti, da qualificare in termini di inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione dell’atto presupposto.

3.1. L’eccezione è fondata.

3.2. Ed invero, l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa ha versato in atti copia della nota prot. n. 2010 del 18 agosto 2006, contenente riscontro alla richiesta del sig. M. di riconoscimento del contributo economico per il progetto di cd. vita indipendente. In tale nota il richiedente è stato informato della non partecipazione dell’Azienda U.S.L. al "Progetto di sperimentazione dell’assistenza personale finalizzata alla Vita indipendente e autodeterminata" promosso dalla Regione Toscana e, pertanto, della mancata fruizione, da parte della medesima A.U.S.L., delle risorse aggiuntive preordinate allo scopo. Il richiedente veniva, altresì, informato della sua ammissione all’erogazione di un contributo, per l’assistenza indiretta, pari a Euro 424,00 mensili, a decorrere dal mese di luglio del 2006. È, quindi, evidente che l’atto lesivo delle pretese dell’odierno ricorrente deve essere rinvenuto nella suindicata nota del 18 agosto 2006, rispetto alla quale l’impugnata nota prot. n. 2869 dell’8 novembre 2007 si pone quale atto meramente consequenziale, privo di un autonomo contenuto lesivo. Infatti, è con la nota prot. n. 2010 del 18 agosto 2006 che l’Amministrazione ha respinto l’istanza del sig. M. di godere del contributo per il progetto di cd. vita indipendente – salvi i più recenti, ma ancora non decisivi, sviluppi evidenziati nella memoria di replica – ammettendolo ad un contributo economico assistenziale di tipo diverso, riconducibile ai servizi per la disabilità ex l. n. 104/1992 previsti per la zona di Pisa dal regolamento approvato con la deliberazione n. 1496/1995. La nota de qua è, perciò, l’atto che il sig. M. avrebbe dovuto impugnare con il ricorso originario, quale atto presupposto direttamente ed immediatamente lesivo e che invece è rimasto inoppugnato: donde l’inammissibilità del ricorso originario stesso, che si riverbera, come meglio si vedrà infra, anche su quello per motivi aggiunti, determinandone parimenti l’inammissibilità.

3.2. Ad ovviare alla suddetta mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo ed alla conseguente inammissibilità del gravame originario, non può certo bastare l’impugnazione, da parte del sig. M., della nota dell’Azienda U.S.L. prot. n. 2869 dell’8 novembre 2007 e della deliberazione della Commissione di Assistenza Sociale dell’A.U.S.L. n. 5 di Pisa in data 17 ottobre 2007, con cui l’ammissione dell’interessato al contributo di Euro 424,00 mensili è stata reiterata per tre mesi a partire dall’ottobre del 2007. Come già detto, infatti, si tratta di atti meramente confermativi e consequenziali, per i quali, perciò, vale il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo comporta l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto consequenziale confermativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre 2010, n. 32619; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 settembre 2007, n. 7695; T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 182). Per di più la predetta nota dell’8 novembre 2007 è la mera comunicazione della decisione presa dalla Commissione di Assistenza Sociale nell’indicata seduta del 17 ottobre 2007 e, dunque, la sua impugnazione è di per sé inammissibile, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale e di efficacia lesiva (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 settembre 2007, n. 7532).

3.3. La mancata impugnazione della nota dell’Azienda U.S.L., prot. n. 2010 del 18 agosto 2006 si ripercuote, altresì, sul ricorso per motivi aggiunti. Con quest’ultimo è impugnato il regolamento per gli interventi di aiuto ai disabili ex l. n. 104/1992, nella parte in cui limita a Lire 1.000.000 l’importo del contributo erogabile per l’assistenza in forma indiretta. Si tratta, cioè, dell’atto "a monte", la cui impugnazione è anch’essa colpita da inammissibilità, per la mancata impugnazione dell’atto che ha dato concreta applicazione nel caso di specie, alla previsione regolamentare: appunto, la nota del 18 agosto 2006. In ogni caso, è in quest’ultima che l’Azienda U.S.L. si è espressa negativamente sulla richiesta del sig. M. di vedersi erogato il contributo per il progetto di cd. vita indipendente ed è quest’ultima, dunque, che il richiedente avrebbe dovuto impugnare. Donde l’inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti.

4. In definitiva, sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti, devono esser dichiarati inammissibili, rimanendo così assorbita l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Comune di Pisa.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, anche in ragione dei possibili sviluppi evidenziati dall’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa nella memoria finale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *