Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6298 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata il 7 giugno 2006, con la quale la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dallo stesso avanzata nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., volta ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal computo del periodo del contratto di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.

In sintesi, la Corte territoriale ha escluso la nullità, invece affermata dal primo giudice, delle disposizioni di cui al paragrafo 7.5 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, e di cui al punto 5.2 dell’Accordo nazionale 7 luglio 1995 fra l’Azienda e le organizzazioni sindacali, nella parte in cui prevede che il periodo del contratto di formazione e lavoro non venga computato nell’anzianità di servizio utile per il computo degli scatti di anzianità, ritenendo che non sono in contrasto con la L. 19 ottobre 1984, n. 863, art. 3, comma 5: questa norma, prosegue il giudice del gravame, non pone affatto un principio di non discriminazione in relazione all’anzianità di servizio, ma solo impone di considerare il periodo di formazione nell’anzianità di lavoro.

La società resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della precedente udienza fissata per la discussione, in esito alla quale la Corte ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, essendo stata rimessa alle Sezioni unite la risoluzione del contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della Sezione lavoro sulla questione, oggetto di analoga controversia, concernente la computabilità del periodo del contratto di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità.

Intervenuta la decisione delle Sezioni Unite, è stata nuovamente fissata la discussione del ricorso per l’odierna udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in un motivo, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 violazione o falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5 e 12, convertito con modificazione nella L. 19 dicembre 1984, n. 863.

Il B. deduce, richiamando alcune decisioni di questa Corte regolatrice, che la norma denunciata, allorchè stabilisce che il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato, deve essere computato nell’anzianità di servizio, si riferisce non solo agli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge, ma anche a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva, quali appunto gli scatti biennali di anzianità.

Al termine dell’esposizione del motivo è stato enunciato adeguato quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. civ. Il ricorso è fondato.

Sulla questione, oggetto della presente controversia, si sono pronunciate, così componendo il contrasto di giurisprudenza sorto all’interno della Sezione lavoro, le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 23 settembre 2010 n. 20074.

Esse hanno affermato: "Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 3 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C, dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di "trasporto in concessione".

Il Collegio condivide il principio di diritto e le argomentazioni che lo supportano.

La sentenza impugnata che ha deciso in modo difforme va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, che nel procedere al riesame della controversia, si atterrà al principio di diritto innanzi esposto.

Il giudice del rinvio, inoltre, provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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