Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 10-02-2011, n. 4881 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli in data 5.10.2010, che ha confermato l’ordinanza di applicazione della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di F.D. e N.A., per i reati di associazione a delinquere e concorso in concussione, nell’ambito dell’attività del Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Caserta, ricorrono per cassazione questi due sottoposti alle indagini, entrambi pubblici ufficiali funzionari Spisal, con i seguenti rispettivi motivi.

2.1 N..

– Violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. a) e c) e art. 275 c.p.p. e vizi di motivazione quanto alla richiesta di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari, perchè:

il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe sorretto da argomentazioni generiche e carenti, in relazione al momento di cessazione delle condotte contestate ed alla mancanza di prova di contatti ulteriori con gli imprenditori, mancando motivazione sull’inidoneità specifica degli arresti domiciliari;

il pericolo di reiterazione delle condotte illecite sarebbe comunque evitato dal provvedimento di sospensione destinato a permanere anche con la diversa misura sempre restrittiva e comunque dalla ricezione dell’informazione di garanzia nessun’ulteriore condotta illecita sarebbe stata realizzata.

2.2 F..

– Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art. 110, 317, 416, 476 c.p. e art. 273 c.p.p., perchè la posizione di F. non si inquadrerebbe, per i tre episodi a lui concretamente ascritti, uno tentato e due consumati, nello schema concussivo ipotizzato, per la mancanza di alcun suo rapporto con i tecnici privati; in particolare, gli elementi di prova indicati per ciascuno dei tre episodi: non sarebbero idonei a dar conto di un’effettiva valenza concussiva del ruolo del ricorrente nel primo, non spiegherebbero il suo coinvolgimento nel secondo, mentre avrebbero ricevuto una valenza decontestualizzata quanto al terzo; in ogni caso al più sarebbero ipotizzabili singoli episodi corruttivi, emergendo posizioni paritetiche tra i funzionari Spisal e gli imprenditori;

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., perchè gli arresti domiciliari non sarebbero ostativi alla permanenza della sospensione dal servizio, già in atto, mentre per il resto la motivazione del Riesame sarebbe mera petizione di principio ancorata genericamente alla gravita del fatto.

3.1 Il ricorso di N. è inammissibile.

Il Tribunale ha giudicato – con valutazione di merito congrua ai dati probatori specificamente richiamati e commentati, con attenzione ai singoli episodi ed alle implicazioni degli specifici elementi probatori sull’intero contesto, anche in piena conforme adesione al precedente argomentato apprezzamento di merito del GIP – che N., per la sua esperienza consolidata e per il ruolo centrale nella gestione consapevole, organizzata e spregiudicata del malaffare specifico, sia pienamente inserito nel contesto illegale di cui alle imputazioni, caratterizzato da sistematicità ed ampia diffusione sul territorio, con la predisposizione di collegamenti e metodologie collaudate ed efficaci, di immediata applicazione al solo cenno, sicchè solo la misura carceraria è idonea, a indagini in corso, ad evitare inquinamenti probatori, sia nei confronti degli imprenditori che dei colleghi, e comunque ad assicurare la genuinità delle fonti probatorie (nella motivazione della propria ordinanza il Riesame aveva anche richiamato telefonata nella quale N. gestiva da casa, parlando proprio con il F., le scelte operative concessive – 246/2008) ed evitare il concorso nella reiterazione di condotte della medesima specie, possibili con maggior libertà di movimento e opportunità di contatti.

Si tratta di apprezzamento articolato che non si basa su una generica affermazione di gravita del fatto, articolandosi invece nell’indicazione puntuale dei vari elementi di prova e nelle specifiche pertinenti e congrue osservazioni, che esaltano l’impressionante reiterazione di condotte illecite, in totale contrapposizione, dispregio ed assenza di remora alcuna quanto agli opposti obblighi funzionali, nella delicata e costituzionalmente tutelata materia della sicurezza ed igiene del lavoro: un apprezzamento, quindi, tutt’altro che apodittico, che si risolve in una valutazione di stretto merito, nè incongrua nè viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Il motivo di ricorso si risolve allora nella sollecitazione ad una rivalutazione di tale apprezzamento, non consentita in questa sede di legittimità, risultando così diverso da quelli consentiti.

3.2 Il ricorso di F. è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente esprime censure alle valutazioni del materiale probatorio quale operato in conformità prima dal GIP e poi dal Riesame, riproponendo le deduzioni già proposte al Giudice collegiale (pag.

15 ordinanza) e da quello disattese con motivazione specifica.

Infatti, il Tribunale ha espresso un apprezzamento di stretto merito, articolato, poggiante nei suoi passaggi argomentativi complessi su richiami a specifici elementi di prova allo stato non incongrui agli assunti ad essi ancorati, caratterizzato da una valutazione pertanto sia del singolo elemento che del complesso probatorio (pag. 16), in cui vengono valorizzati aspetti e fatti (la notevole anzianità di servizio, la grande esperienza ‘ispettivà, la reiterazione dello schema ritenuto – con motivazione specifica – sicuramente concussivo e non riconducibile alla corruzione) idonei a dar conto dell’esistenza di un vero e proprio sistema delinquenziale, l’inserimento nei cui vari episodi avveniva con piena consapevolezza del valore e dell’efficacia del singolo apporto, costituente tassello dell’iter collaudato ed efficace, di cui era partecipe come comprovato dalla comprensione immediata di locuzioni altrimenti di non palese chiarezza. Ciò in particolare è argomentato con il riferimento al dato della conversazione 246/2008, posto in relazione al suo palese inserimento in un contesto che vede operare lo schema concussivo tipico, "letto" dall’accusa e fatto proprio dal Riesame, con: l’indicazione espressa all’imprenditore di uno dei "soliti" tecnici, la partecipazione di N. alla quantificazione del corrispettivo, la conversazione tra N. e F. che attesta – per le modalità espositive – la piena consapevolezza del ricorrente in ordine al sistema e la sua personale volontaria adesione efficace, in contesto espositivo che per sè manifesta, attraverso le espressioni usate ("la mezza pensione", ad esempio), un rapporto in atto che va oltre lo specifico illecito (come, secondo il Riesame, confermato anche dalla conversazione 641/2009), e che – allo stato – da congruo conto anche dell’adeguatezza della lettura non parcellizzata della presenza e dell’attività del ricorrente pure nelle vicende C. e M..

Anche il motivo sulle esigenze cautelari sollecita inammissibili rivalutazioni di merito, una volta che l’argomentato inserimento stabile, consapevole ed efficace del F. nel diffuso sistema illecito non illogicamente è stato ritenuto attestare esigenze cautelari specifiche, sul piano dell’inquinamento probatorio e della reiterazione delle condotte anche in concorso, non adeguatamente fronteggiabili con i soli arresti domiciliari, per i limiti strutturali intrinseci di tale misura rispetto all’impedimento di ogni genere di rapporto e collegamento.

4. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 ter disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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