Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 10-02-2011, n. 4876 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. V.A. e T.S. erano stati condannati dal Tribunale di Padova per i delitti associativo e di truffa continuata consumata e tentata, aggravata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 7, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con sentenza del 24.4.2008 la Corte d’appello di Venezia assolveva gli imputati dal delitto associativo, escludeva conseguentemente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e rideterminava la pena, giudicando le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, in un anno di reclusione ed Euro 800 di multa.

Adita dagli imputati, la Corte di Cassazione con sentenza in data 24.9-19.10.2009 escludeva anche l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7 e annullava la sentenza della Corte distrettuale, con rinvio unicamente per le determinazioni conseguenti.

Con sentenza del 2-5.3.2010 la Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, riduceva la pena inflitta a ad otto mesi di reclusione e Euro 700 di multa ciascuno, confermando le rimanenti statuizioni.

2. Ricorre nell’interesse degli imputati e con unico atto il difensore fiduciario avv. Godina Michele, con i seguenti motivi:

– vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. E, in ordine alla mancata valutazione e indicazione:

di quali tra gli episodi fossero legittimamente perseguibili per la sussistenza di rituale querela, una volta esclusa anche la seconda aggravante (in particolare essendo già stata dedotta nel precedente ricorso l’inesistenza di atti specifici di querela per le posizioni P., B. e A.);

– della qualificazione di ciascuno di quelli residui procedibili, quali reati consumati o tentati, al fine della quantificazione della pena;

della pena base, della sopravvenuta necessaria riduzione per le attenuanti generiche, dell’aumento per la continuazione per gli episodi soli procedibili;

– inosservanza degli artt. 420 ter e 598 c.p.p. in relazione al dedotto impedimento del difensore.

3. Il ricorso è fondato.

Con la sentenza di annullamento questa Corte suprema così aveva in particolare motivato: "…Ne consegue l’annullamento dello specifico punto, e solo di tale punto, della sentenza impugnata, con rinvio, perchè ferma restando la dichiarazione di responsabilità, in tutti i casi in cui l’azione è procedibile, si provveda unicamente alla rideterminazione della pena, emendandola della parte relativa all’applicazione dell’aggravante predetta".

La Corte distrettuale avrebbe quindi dovuto innanzitutto dar conto di quali degli episodi per i quali si era proceduto fossero assistiti da rituale querela, necessaria una volta esclusa l’ultima aggravante residua, specialmente in presenza di deduzioni specifiche dell’imputato sul punto, già formulate nell’originario atto di appello e comunque nel primo ricorso (deduzioni che, infatti, avevano giustificato ed imposto lo specifico rilievo di questa Corte suprema sui casi in cui l’azione penale rimaneva procedibile).

Successivamente avrebbe dovuto dar conto degli specifici passaggi deliberati per il calcolo della pena, in particolare dei due punti che conseguivano alla novità introdotta dall’annullamento: la necessaria diminuzione di pena per le attenuanti generiche non più in bilanciamento con aggravanti tutte escluse, l’argomentazione specifica in ordine ai singoli aumenti per gli episodi residui dopo l’esame della procedibilità individuale, anche tenuto conto della qualificazione in termini di delitto consumato o tentato dei vari episodi.

Sussiste pertanto evidente l’omessa motivazione su tali punti, sicchè è inevitabile un nuovo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte veneziana per nuovo giudizio.

In particolare, la comunque avvenuta riduzione della pena, pur senza alcuna indicazione di calcolo, non è sufficiente a privare il ricorso odierno di interesse, poichè la condanna o meno per i fatti in ipotesi improcedibili spiega comunque influenza nei rapporti privatistici, ai sensi dell’art. 651 c.p.p..

3.1. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo (che, pur essendo in realtà pregiudiziale, afferendo la ritualità del rapporto processuale, risulta sfornito di autonomo interesse in esito alla disposta rinnovazione del giudizio di rinvio).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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