Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 10-02-2011, n. 4878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del 7.1 – 19.3.2010, con cui la Corte d’appello di Catania rigettava la sua istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza 52/2007 del GUP del Tribunale di Modica, ricorre per cassazione A.P. M., con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 525 c.p.p., perchè la decisione era stata deliberata da collegio parzialmente diverso da quello che all’udienza del 2.2.2009 aveva trattato l’istanza;

– erronea applicazione e violazione dell’art. 666 c.p.p. e art. 185 disp. att. c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), perchè la rimessione in ruolo della causa al fine dell’acquisizione di documenti necessari per la decisione, disposta con ordinanza depositata il 9.7.2009 per l’udienza del 29.9.2009, non era mai stata comunicata al difensore fiduciario, che pertanto non aveva potuto partecipare all’udienza del 29.9.2009 nella quale un difensore nominato d’ufficio aveva prestato il consenso per la definizione della questione con un collegio diverso.

Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ricorso.

2. E’ fondato e assorbente il motivo relativo all’omessa notificazione della rifissazione dell’udienza camerale, nei termini che seguono.

Dagli atti a disposizione di questa Corte risulta effettivamente la mancanza di prova della notificazione dell’ordinanza che rimetteva la causa in ruolo per l’udienza del 29 settembre, sia al difensore fiduciario che alla parte personalmente. E’ vero che la presenza comunque di un difensore d’ufficio a tale successiva udienza, risultante dagli atti, esclude la nullità assoluta, che consegue solo all’assenza fisica della difesa quando ne è prevista la presenza, sicchè l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta dal difensore d’ufficio prima della deliberazione. Tuttavia, dall’esame degli atti – che questa Corte di legittimità può compiere quando è posta questione in rito – come detto risulta contestualmente pure l’omessa notificazione della medesima ordinanza anche all’interessata. Notificazione che avrebbe dovuto essere effettuata, posto che la citazione originaria esauriva il proprio effetto, al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale, con la riserva adottata all’udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione la prima volta, dopo la discussione conclusiva delle parti processuali, sicchè in nessun modo alla prima citazione poteva, anche con l’ordinaria diligenza e lealtà processuale, ritenersi collegata, e nello specifico giorno in cui si e concretamente svolta, l’udienza fissata per l’ulteriore incombente istruttorie incombente essenziale, posto che il contenuto di quanto acquisito ha costituito la ragione determinante della decisione.

Da qui l’esistenza di una nullità assoluta per omessa citazione dell’interessata, rilevabile anche d’ufficio pure in questo giudizio di cassazione (atteso che la mancata citazione della parte nel procedimento di esecuzione che debba svolger con rito camerale partecipato integra un tal tipo di nullità: Sez. 2, sent. 5495 del 17.11.1999 – 2.3.2000, Sez. 2, sent. 20904 del 3.4-12.5.2003; Sez. 1^, sent. 20290 del 6-21.5.2008).

Consegue l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio alla Corte etnea per nuova deliberazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catania per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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