Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6287 Medici ospedalieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Agrigento, regolarmente notificato, T.F. esponeva: che con Delib.

8 novembre 1990, n. 993 il Comitato di Gestione dell’Unità Sanitaria n. (OMISSIS) di Agrigento aveva approvato i verbali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Primario di Pediatria a tempo pieno presso l’Ospedale Civile "S. Giovanni di Dio" di Agrigento, nominando vincitore esso ricorrente; che tale deliberazione era stata impugnata davanti al T.A.R. da altro concorrente al suddetto posto di Primario, ed il Tribunale Amministrativo, con ordinanza del 5.3.1991, aveva concesso la chiesta sospensione della esecutività del provvedimento impugnato; che di conseguenza, allora Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS), con Delib.

Presidenziale 19 marzo 1991, n. 796 aveva disposto che il ricorrente sarebbe stato utilizzato nella stessa posizione rivestita anteriormente all’adozione della Delib. 8 novembre 1990, n. 993; che in esito ad ulteriori vicende, con Delib. 8 maggio 1995, n. 796 del Commissario Straordinario della USL n. (OMISSIS), erano state conferite al ricorrente le mansioni superiori di Primario f.f.; che a seguito della riforma sanitaria, subentrata nella gestione dell’Ospedale "S. Giovanni di Dio" di Agrigento la neo costituita Azienda Ospedaliera, era stata adottata da quest’ultima la Delib. 31 agosto 1995, n. 92 con la quale, nelle more della definizione dei giudizi pendenti presso gli organi giudiziari amministrativi, si era deciso di riammettere in via provvisoria il T. nelle funzioni Primariali, avendo l’Azienda dichiarato che intendeva in ogni caso uniformarsi ad ogni decisione che sarebbe stata adottata dagli organi giurisdizionali aditi; che con Delib. 16 settembre 1998, n. 1347 l’Azienda Ospedaliera aveva conferito al T. l’incarico dirigenziale quale Dirigente P1 con successiva sottoscrizione, in data 17.11.1998, del relativo contratto; che con decreto in data 21.11.2002 il T.A.R. Lazio aveva dichiarato la perenzione del ricorso presentato nei confronti del T. dall’altro concorrente all’incarico di Primario di Pediatria avverso l’atto deliberativo iniziale n. 933 del 1990 adottato dal Comitato di Gestione dell’ormai disciolta USL n. (OMISSIS). Così ricostruita la propria vicenda amministrativa, il T. chiedeva al giudice del lavoro di Agrigento la declaratoria del diritto alla ricostruzione della propria carriera con inquadramento, ai fini giuridici ed economici, nella posizione di Primario di Pediatria dal 23 dicembre 1990 o, in subordine, con inquadramento ai fini giuridici dal 23 dicembre 1990 ed ai fini economici dal 1 luglio 1998, e con condanna della AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento e dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di Agrigento al pagamento della somma di Euro 97.400,60, di cui Euro 49.521,75 a carico della prima ed Euro 47.878,85 a carico della seconda.

Con sentenza n. 1583/04 emessa il 6.7.2004 il Tribunale adito dichiarava la giurisdizione del Giudice Amministrativo per le questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30.6.1998, e rigettava la domanda per le questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a tale data.

Avverso tale sentenza proponeva appello il T. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 7.12.2006 – 10.1.2007, confermava la giurisdizione del Giudice Amministrativo per le questioni antecedenti al 30.6.1998, rilevando che sul punto si era formato il giudicato interno non avendo le parti costituite sollevato alcuna specifica censura; e, in parziale accoglimento del proposto gravame, dichiarava il diritto del T. alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, con l’inquadramento nella posizione di Primario di Pediatria dal 1 luglio 1998 e per l’effetto condannava la AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento a corrispondergli le consequenziali differenze economiche, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In particolare la Corte territoriale affermava la legittimazione passiva della AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento rilevando che, successivamente alla soppressione delle Unità Sanitarie Locali con la contemporanea istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali disposta con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si era verificato un prolungamento della soggettività giuridica delle prime attraverso le "gestioni a stralcio" (trasformatesi poi in "gestioni liquidatorie") che erano rimaste di pertinenza delle Regioni peraltro solo con riguardo alle posizioni debitorie e creditorie facenti capo originariamente alle suddette Unità Sanitarie Locali; per quel che riguarda invece i rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni dalle stesse stipulate si era per contro verificato un trasferimento alle neo costituite Aziende USL. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni di Dio".

Resiste parimenti con controricorso l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, anche per conto della Gestione Stralcio dell’ex USL n. (OMISSIS) di Agrigento.

E resiste altresì con controricorso T.F., che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, di cui il secondo condizionato.

Avverso il detto ricorso incidentale resiste con controricorso la predetta Azienda USL n. (OMISSIS) di Agrigento.

Entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Agrigento lamenta violazione falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni – violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1 come integrato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, – violazione e falsa applicazione della L.R. siciliana n. 30 del 1993, art. 55, comma 10.

In particolare rileva che il D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 4 nel prevedere la soppressione delle USL e la istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aveva demandato alle Regioni la regolamentazione legislativa delle modalità organizzative delle nuove strutture sanitarie stabilendo i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle preesistenti unità sanitarie locali; e rileva altresì che, sul versante riguardante la disciplina dell’effetto successorio, la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, aveva previsto che "in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle Aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità Sanitarie Locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime". Di conseguenza si era verificata una successione ex lege, a titolo particolare, delle Regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali.

Tanto premesso rileva la ricorrente che nella fattispecie in esame l’oggetto della pretesa dedotta in giudizio non integrava in via diretta una fattispecie di debito pregresso della disciolta USL, bensì riguardava in via prioritaria la questione dell’inquadramento e della ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici del T., cui conseguiva solo in via mediata l’obbligo della corresponsione di eventuali crediti da lavoro dipendente.

In relazione alla pretesa azionata i soggetti da prendere in considerazione a seguito della soppressione della USL, erano pertanto due: le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, succedute alle disciolte USL, a titolo universale, in tutti rapporti giuridici in atto, siccome confermato, per la Regione Siciliana, dalla L.R. n. 30 del 1993, art. 55, comma 10, il quale dispone che "alle AUSL ed alle Aziende Ospedaliere è trasferita la titolarità dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle pregresse USL, che risultino in corso alla data in vigore della presente legge".

Orbene, al fine di stabilire chi sia, fra tali due enti, il reale ed esclusivo soggetto legittimato ad adottare, con riferimento ad un determinato rapporto di impiego, i provvedimenti di inquadramento, ai fini giuridici ed economici e di ricostruzione della carriera, con tutte le conseguenze sul piano retributivo, deve aversi riguardo all’azienda che effettivamente ha preso in carico, al momento della successione, quel singolo dipendente, e presso cui il relativo rapporto di impiego si è istaurato ed è poi proseguito.

E pertanto nella fattispecie in esame tale soggetto andava individuato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nell’impugnata sentenza, nella Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio, correndo il rapporto di lavoro con l’Ospedale S. Giovanni di Dio gestito dalla ex USL n. (OMISSIS) di Agrigento ed essendo proseguito con la predetta Azienda Ospedaliera, succeduta alla ex USL n. (OMISSIS); di conseguenza l’Azienda Unità Sanitaria Locale era priva di legittimazione passiva.

Ed alla medesima conclusione si deve pervenire anche qualora si ritenesse che la Corte di merito abbia inteso condannare l’AUSL a titolo di risarcimento dei danni, atteso che in tal caso la legittimazione si apparterrebbe alla Regione alla stregua della L. n. 724 del 1994, art. 6 in considerazione del fatto che tra i debiti delle disciolte USL che gravano sulla Regione sono ricompresi anche quelli per il risarcimento dei danni.

Col il secondo motivo di ricorso l’Azienda USL n. (OMISSIS) lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva in particolare che contraddittoriamente la Corte territoriale, dopo aver sostanzialmente evidenziato, attraverso l’esame dei numerosi atti deliberativi adottati nei confronti del T., che lo stesso aveva sempre svolto il suo servizio di medico presso l’Ospedale civile "S. Giovanni di Dio", ente facente parte sino all’11.7.1005 della USL n. (OMISSIS) di Agrigento e, dopo tale data, costituitosi in Azienda Ospedaliera con propria personalità giuridica pubblica, aveva posto a carico della Azienda USL n. 1 e non della predetta Azienda Ospedaliera l’obbligo di ricostruzione della carriera con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.

Col terzo motivo del ricorso lamenta violazione dei principi che regolano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – violazione dell’art. 2043 c.c. e seguenti e dell’art. 1218 c.c. e segg..

In particolare rileva che qualora la condanna dell’AUSL avesse natura risarcitoria, la decisione della Corte territoriale si appalesava erronea atteso che il provvedimento che si assume lesivo (Delib. n. 105 del 1991 adottata dall’allora Presidente della Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Agrigento) era un atto dovuto in quanto posto in essere in esecuzione di un’ordinanza del TAR. Col quarto motivo di ricorso l’Azienda USL lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. – vizio di extrapetizione.

In particolare rileva che qualora la condanna dell’AUSL discendesse dal riconoscimento dell’anzianità maturata, la Corte di merito era andata ultra petita avendo il T. esplicitato in ricorso che soltanto l’Azienda Ospedaliera doveva provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ed al riconoscimento dell’anzianità maturata.

Col primo motivo del ricorso incidentale il T. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7) – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di non avere giurisdizione in merito alla richiesta di statuizione della infondatezza della decadenza pronunciata dal Tribunale di Palermo con riferimento alle questioni "attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30.6.1998", ed erroneamente aveva ritenuto che sul punto si sarebbe formato il giudicato interno.

Rileva che per contro con l’atto di appello aveva espressamente censurato la dichiarazione di decadenza pronunciata dal primo giudice, evidenziando che la controversia relativa alla legittimità della nomina di esso appellante a Primario si era conclusa soltanto con l’ordinanza del TAR Lazio del 21.11.2002, e pertanto solo in quella data era sorto il diritto dello stesso alla ricostruzione della propria situazione giuridica ed economica; di conseguenza la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto, valutando l’esistenza della propria giurisdizione in relazione alla circostanza suddetta (il sorgere del diritto solo nel novembre del 2002, e pertanto ben oltre il termine decadenziale richiamato dal giudice di prime cure).

Col secondo motivo (condizionato) del ricorso incidentale il T. lamenta violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c..

In particolare rileva che l’Azienda USL non aveva contestato il merito della pretesa del T., essendosi limitata ad asserire la propria carenza di legittimazione passiva. E pertanto, anche in caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla predetta Azienda USL, il T. conserverebbe comunque il diritto alla percezione del trattamento di cui è causa, il quale graverebbe soltanto su un soggetto diverso.

Il ricorso principale è infondato.

Ed invero, per quel che riguarda i primi due motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente essendo fra loro strettamente connessi, devesi osservare quanto segue.

E’ ben vero l’assunto di parte ricorrente secondo cui la L. n. 724 de 1994, art. 6, comma 1, nel disciplinare l’effetto successorio conseguente al D.Lgs. n. 502 del 1992 concernente la soppressione delle USL e la istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aveva previsto solo una successione ex lege, a titolo particolare, delle Regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle soppresse Unità sanitarie locali; per cui la fattispecie in esame, riguardando la questione dell’inquadramento e della ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici del T., cui conseguiva solo in via mediata l’obbligo della corresponsione di eventuali crediti di lavoro da lavoro dipendente, non rientrava in tale ipotesi.

Tuttavia sul punto il ricorso non può trovare accoglimento.

In proposto osserva il Collegio che il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, istitutivo delle Aziende USL, ha demandato alle Regioni il compito di definirne l’organizzazione e le competenze.

La successiva L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1 ha disposto che "… in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle Aziende……… nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime".

La Regione Sicilia, in forza della sua potestà legislativa esclusiva, ex art. 14 dello Statuto in materia di organizzazione, ha recepito il D.Lgs n. 502 del 1992, con la L.R. 3 novembre 1993, n. 30, il cui art. 55, comma 10, ha conferito all’Assessore alla sanità varie deleghe per la gestione della successione nel patrimonio tra le disciolte USL e le nuove AUSL, disponendo, in particolare, che "alle AUSL e alle aziende ospedaliere è trasferita la titolarità dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse USL, che risultino in corso alla data in vigore della presente legge". Il medesimo art. 55, comma 11 aggiunge che le nuove AUSL "…. subentrano altresì, nelle procedure concorsuali delle graduatorie già approvate, nel rispetto degli ambiti territoriali delle soppresse USL".

Con decreto 28.4.1995, l’Assessore alla sanità della Sicilia ha indicato nelle neo – aziende i soggetti preposti a succedere nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle soppresse USL. Salve, dunque, le disposizioni che escludono la successione delle AUSL nei debiti derivanti dall’anteatto svolgimento dei rapporti di lavoro intrattenuti con le USL, le prime succedono alle seconde nella titolarità dei rapporti stessi che siano destinati a continuare con esse (in tal senso, Cass. sez. lav., 31.5.2010 n. 13279; Cass. sez. lav., 12.11.2001 n. 14010), e subentrano altresì nelle questioni relative alle procedure concorsuali negli ambiti territoriali delle soppresse USL (e nel caso di specie la controversia istaurata dinanzi al giudice amministrativo riguardava, in buona sostanza, l’esito del concorso pubblico bandito per la copertura di un posto di Primario nell’ambito della soppressa USL n. (OMISSIS) di Agrigento).

A margine delle osservazioni suddette, ritiene il Collegio di dover rilevare che la Regione Sicilia, con la L. 14 aprile 2009, n. 5, ha previsto, all’art. 8, comma 1, che "sono istituite le Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e le Aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre, che sono di seguito individuate, unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le Aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle Aziende ospedaliere universitarie".

Ciò comporta, nella presente vicenda giudiziaria, una sostanziale carenza di interesse in capo alla ricorrente in considerazione della normativa regionale sopravvenuta, avuto riguardo alla circostanza che ormai l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Agrigento e l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di Agrigento sono confluite nell’unica Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per come risulta dalla tabella inserita nella disposizione normativa suddetta, ossia in un unico soggetto giuridico che, ai sensi della L.R. n. 5 del 2009, art. 5, comma 2 subentra "nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Azienda soppresse" e succede "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonchè nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende".

I suddetti motivi di ricorso vanno pertanto rigettati.

Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso.

Lo stesso si basa infatti sulla ipotizzata natura risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, della condanna della AUSL alla corresponsione al T. delle dovute differenze retributive, a seguito della ricostruzione della carriera dello stesso.

Il rilievo non è fondato ove si osservi che la condanna in parola non ha carattere risarcitorio in relazione ad un provvedimento lesivo (Delib. n. 105 del 1991) adottato dal Presidente della Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Agrigento sulla base di un’ordinanza del TAR, ma ha carattere ripristinatorio conseguente alla perenzione del ricorso amministrativo presentato dal concorrente pretermesso in relazione all’atto deliberativo n. 933 adottato in data 8.11.1990 dal Comitato di Gestione della disciolta USL n. (OMISSIS) di Agrigento.

E pertanto il rilievo dell’Azienda ricorrente, incentrato sul carattere di "atto dovuto" della suddetta Delib. n. 105 del 1991, si appalesa in realtà inconferente in relazione alla ragioni sottese alla statuizione della Corte territoriale circa la debenza delle differenze retributive a seguito della ricostruzione della carriera del T..

E’ infine infondato il quarto motivo del ricorso principale concernente l’asserito vizio di ultrapetizione sotto il profilo che il T. avrebbe, col ricorso introduttivo, esplicitato che solo l’Azienda Ospedaliera, e non anche l’AUSL n. (OMISSIS), avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione della richieste differenze economiche.

La censura non può trovare accoglimento ove si osservi che l’originario ricorrente aveva chiesto la condanna alla corresponsione delle spettanze dovutegli sia nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio, che nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Agrigento, per come risulta sia dalla sentenza di appello (al secondo foglio), sia, sostanzialmente, dallo stesso ricorso per cassazione (alla pag. 4).

Il ricorso principale proposto dall’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento non può pertanto trovare accoglimento, ed in tale pronuncia rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal T., trattandosi di motivo condizionato e quindi subordinato all’accoglimento del ricorso principale proposto da controparte.

Per quel che riguarda il primo motivo – non condizionato – del ricorso incidentale proposto dal T., osserva il Collegio che il ricorrente, col detto motivo, ha rilevato che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che sulle questioni "attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30.6.1998" si sarebbe formato il giudicato interno non avendo le parti costituite sollevato sul punto alcuna censura.

Il rilievo è infondato.

Ed invero la censura, sollevata dal T. nel ricorso in appello, concerne la ritenuta erronea statuizione di decadenza adottata dal primo giudice D.Lgs. n. 80 del 1998, ex art. 45, comma 17, sotto il profilo che il diritto azionato sarebbe sorto successivamente alla data del 15.9.2000; per contro nessun rilievo è stato sollevato dall’appellante in relazione alla diversa questione concernente la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle questioni attinenti al periodo di lavoro antecedente al 30.6.1998.

E correttamente la Corte territoriale ha rilevato che la problematica della proponibilità delle questioni suddette successivamente al termine del 15.9.2000 andava sollevata esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando in buona sostanza che tale problematica era diversa da quella relativa al riparto di giurisdizione, in relazione alla quale si era formato il giudicato per non essere stata sollevata alcuna censura dalle parti.

Per come infatti evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla affermazione della persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, per i fatti controversi antecedenti al 30.6.1998, "non è d’ostacolo la circostanza che l’esaminata norma di diritto transitorio ponga una sanzione di decadenza con riguardo alle controversie conservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non introdotte prima della data del 15 settembre 2000: invero, per effetto di consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite, è diritto vivente quello che prevede essere stata fissata la data ora indicata, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione, senza che rilevi la diversa formula usata dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (… "qualora siano state proposte"…), rispetto a quella già presente nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (… "e debbono essere proposte"…), trattandosi di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall’essere stata superata, al momento dell’emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione" (Cass. SS.UU., 12.3.2004 n. 5184).

Il suddetto motivo di ricorso non può trovare pertanto accoglimento.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al mancato accoglimento di entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – proposti avverso l’impugnata sentenza, e considerata altresì la peculiarità della controversia e la obiettiva difficoltà delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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