Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6285 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 9211 del 22/12/05, depositata l’11/12/2007, la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’impugnazione proposta da A. M.T., M.E. e P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta la domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento collettivo loro intimato dalle Poste Italiane spa a definizione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 dichiarò l’inefficacia di tale licenziamento ed ordinò la reintegra dei medesimi appellanti nel posto di lavoro, condannando la società appellata al ristoro del danno nella misura di 36 mensilità, decorrenti per la durata di un triennio dalla data di efficacia dei licenziamenti, oltre che alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa ed alla corresponsione degli accessori di legge e delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte territoriale motivò tale decisione sulla base del rilievo che era risultato incontestato che la comunicazione agli enti istituzionali, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, era successiva alle lettere di licenziamento inviate ai suddetti dipendenti, per cui, mancando la prevista contestualità tra tali atti, i suddetti atti di recesso non potevano che ritenersi inefficaci. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane spa, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resistono con controricorso A.A. T., M.E. e P.M.. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Nel proporre il presente ricorso le Poste Italiane denunziano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, censurando la rilevata mancanza di contestualità tra le lettere di recesso, oggetto di causa, e le comunicazioni previste dalla normativa in esame per l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, oltre che per la Commissione regionale per l’impiego e per le associazioni di categoria.

In particolare la società ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la norma contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo cui le comunicazioni all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria devono essere inviate contestualmente ai recessi ai singoli dipendenti, deve essere interpretata non come previsione di una assoluta contemporaneità dei due atti, ma nel senso che i predetti vanno inviati nel rispetto di una tempistica di ragionevole immediatezza degli uno rispetto agli altri, da individuare, in particolare, nel termine di centoventi giorni previsto per la conclusione della procedura di licenziamento e comunque con tempi tali da non incidere sul diritto di impugnazione dei recesso". Il ricorso è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 1722 del 23/1/2009) "in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e la sua "ratio" – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro." (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo).

Anche nel presente caso, contraddistinto da un incontestato ritardo di oltre trenta giorni delle suddette comunicazioni rispetto alle lettere di licenziamento, la Corte non ha motivo alcuno per discostarsi dal suddetto precedente, analogo a quello attuale, tanto più che tale orientamento ha trovato ulteriore conferma in altri successi pronunciamenti di questa Corte (v. Cass. sez. lav. n. 16776 del 17/7/2009 e n. 7407 del 26/3/2010).

Nè ha pregio il rilievo secondo cui la norma di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 4, (convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 236), contenente la previsione del termine di 120 giorni per il collocamento in mobilità dei lavoratori dal completamento della relativa procedura, consentirebbe di meglio definire i contorni della contestualità richiesta dal legislatore con riferimento all’onere di comunicazione di cui trattasi. In realtà, come correttamente evidenziato dalla difesa degli intimati, il termine di 120 giorni è solo il termine massimo, decorrente dalla conclusione della procedura di mobilità, entro il quale la parte datoriale ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori.

Tuttavia, ciò non consente in alcun modo di superare lo sbarramento posto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 per effetto del quale, una volta esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 4 ed una volta esercitata la facoltà di collocamento in mobilità dei lavoratori, l’impresa deve comunicare contestualmente per iscritto agli organismi di cui sopra l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonchè, con puntuale indicazione, le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della stessa legge.

Quindi, la comunicazione ai predetti organismi delle suddette indicazioni deve essere sempre necessariamente contestuale alla comunicazione della messa in mobilità inviata ai lavoratori interessati, nell’ottica di una visibilità e di un controllo da parte delle organizzazioni sindacali della correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, fatta salva la eventuale ricorrenza di giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte dello stesso datore di lavoro.

Diversamente, a voler seguire fino in fondo il non condivisibile ragionamento della ricorrente sulla possibilità di una comunicazione delle suddette indicazioni ai predetti organismi istituzionali entro il termine massimo di 120 giorni dalla conclusione della procedura di mobilità, non potrebbe escludersi l’eventualità che l’adempimento dell’onere di comunicazione di cui si discute possa avvenire addirittura in un momento successivo allo spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, per l’impugnativa del recesso da parte del lavoratore, qualora la messa in mobilità che lo riguardi gli venga comunicata entro i primi sessanta giorni dalla conclusione della relativa procedura, con evidente alterazione delle summenzionate finalità di trasparenza e di controllo dell’operato datoriale apprestate dalla legge a garanzia della parte più debole del rapporto.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00, oltre spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge, nonchè agli esborsi che liquida in 29,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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