Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 10-02-2011, n. 5090 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha revocato l’atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di F. D..

Contro tale atto ha l’interessato ha proposto reclamo al Presidente del Tribunale che, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione; essendosi ritenuto che l’unico rimedio esperibile sia quello del ricorso per cassazione, esperibile solo quando la revoca abbia luogo per effetto di richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

2. Ricorre per cassazione il F. deducendo diversi motivi.

3. Rileva preliminarmente la questione afferente al regime delle impugnazioni contro il provvedimento di revoca dell’atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Contro l’atto in questione, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l’ammissione in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso.

In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni unite (S.U. 14/07/2004 Rv. 228667) secondo cui il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocino disposto a norma del detto D.P.R. n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione. Il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell’ipotesi di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario.

Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poichè la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall’originario diniego di ammissione al beneficio, deve ritenersi che il provvedimento sia impugnabile con le stesse modalità previste per il caso di reiezione della domanda.

La situazione non è mutata a seguito dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 che all’art. 9 bis ha sostituito l’art. 112, lett. d), prevedendo esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato; nonchè l’art. 113, comma 1, disponendo che "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, lett. d), comma 1, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’art. 97". Da una lettura coordinata di tali norme emerge, dunque, che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su "richiesta di revoca" e dunque sulla richiesta formulata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 112, lett. D); e non, invece, quando la revoca avviene d’ ufficio da parte del giudice. In tale ultimo caso, sono ancora pertinenti le considerazioni prima esposte, che conducono a ritenere che l’atto di revoca debba essere gravato col ricorso in opposizione.

Nel caso di specie la revoca non è stata disposta a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, bensì per effetto di un’informativa di polizia che ha segnalato alcune circostanze di fatto ritenute indicative di una condizione economica incompatibile col patrocinio gratuito.

In conseguenza, il decreto di inammissibilità del ricorso in opposizione emesso dal Presidente del Tribunale deve essere annullato senza rinvio; e gli atti vanno trasmessi allo stesso Presidente per il giudizio di opposizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso per il giudizio di opposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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