Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 821 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Consorzio G. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 58 del 13 gennaio 2010 con la quale è stato respinto l’appello proposto avverso la sentenza del TAR Lazio n. 1295 del 2009, in quanto il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunziarsi su di un motivo di impugnazione espressamente dedotto e si sarebbe espresso, invece, su di un punto di diritto non sollevato.

Più in particolare, ha affermato che, quanto "…al judicium rescindens sussistono i presupposti di ammissibilità della revocazione per un evidente errore di fatto, attesa la svista materiale immediatamente rilevabile da parte del Collegio che risulta dai documenti e dagli atti di causa e che ha indotto il Giudicante a supporre l’esistenza di una censura diversa, nei fatti e nella sostanza, da quella spiegata…"; ciò perché la censura effettivamente dedotta concernerebbe la violazione del principio di pubblicità in sede di rivalutazione della documentazione amministrativa, così come operata in seduta segreta il 12 settembre 2008, non essendo "…assolutamente vero…" che il vizio dedotto di violazione del principio di pubblicità della seduta di gara riguarderebbe l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, come affermato nei capi di motivazione rubricati sub 10 e sub 11 della sentenza oggetto di revocazione.

Quanto allo "…judicium rescissorium pertanto sussiste il vizio revocatorio ed il nesso di causalità tra il vizio medesimo e la decisione revocanda, non ravvisandosi nella dedotta fattispecie una surrettizia introduzione di un ulteriore terzo grado di giudizio…", tenuto conto che "…la dedotta svista ha comportato che non si giudicasse sull’illegittimità tout court del procedimento (per come all’evidenza minato dalla verifica, rectius: riverifica segreta, della documentazione amministrativa dei concorrenti rimasti in gara…".

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della difesa che ha argomentato in ordine all’inammissibilità del ricorso in revocazione in epigrafe poichè non sussisterebbe nel caso in esame "…il rapporto di causalità necessaria fra l’erronea supposizione e la pronunzia in concreto resa dal Giudice…" tenuto conto che "…in definitiva, la decisione che ha concluso il giudizio si è basata sulla carenza dei requisiti di ammissione alla gara, che non costituisce oggetto di revocazione, incentrato invece su di una presunta irregolarità formale…". In sintesi, tale irregolarità, quantunque ritenuta sussistente, si dimostrerebbe in ogni caso ininfluente sul motivo di esclusione dalla gara del Consorzio ricorrente, oltre che infondata.

3. – Si è costituita, altresì, in giudizio anche l’aggiudicataria Ditta P.S. di M.M. & C. che ha depositato tutta la documentazione di primo grado e le difese ivi svolte, nonché memoria il 25 ottobre 2010 con la quale ha argomentato in ordine all’inammissibilità della proposta revocazione.

4. – All’udienza pubblica del 9 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. – La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunziarsi è se effettivamente il Giudice del merito, nel pronunziare la sentenza qui fatta oggetto di revocazione, abbia omesso di decidere un motivo di appello proposto dal ricorrente Consorzio in quella sede (laddove avrebbe confuso il riferimento giurisprudenziale operato dalla parte con l’effettiva deduzione svolta da quest’ultima di violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, nella specie quella di riesame della documentazione amministrativa dello stesso Consorzio e non anche di apertura delle buste dell’offerta economica) e se lo stesso sia fondato, di talché comporti il travolgimento dell’intero procedimento di gara, con conseguente modifica del decisum.

Le parti intimate hanno opposto che il ricorso sarebbe inammissibile non sussistendo i presupposti della revocazione per errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile, tenuto conto che difetterebbe il rapporto di causalità necessaria tra l’errore e la sorte dell’appello, essendo comunque ininfluente il motivo asseritamente omesso, in quanto la decisione revocanda sarebbe fondata sulla carenza in capo al Consorzio ricorrente dei requisiti per l’ammissione alla gara, che non costituirebbero l’oggetto della chiesta revocazione.

5.1 – Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma da tempo (cfr. SS.UU. n. 561 del 2000 e, tra le ultime, sez. II^, n. 3935 del 2009) che l’errore di fatto che da luogo alla revocazione della sentenza deve essere, tra l’altro, essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del Giudice e la decisione da questi emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa.

Alla luce di tale avviso, che il Collegio condivide, ed in ragione della citata eccezione delle controparti, si pone allora il problema se la verifica da operarsi nel caso di specie -qualora si concluda nel senso della superfluità della decisione del motivo asseritamente omesso, essendo pregiudicata la sorte dell’appello già in ragione di altro e determinante rilievo- debba condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe, come sostiene l’Avvocatura di Stato, ovvero debba essere il frutto di valutazione da operarsi in fase rescissoria, dopo aver positivamente apprezzato la domanda rescindente del ricorrente.

Ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esame di tale problema processuale non avendo la relativa soluzione determinante capacità di incisione sull’economia complessiva del presente giudizio, comportando l’eventuale soluzione negativa della vertenza, sia essa adottata già alla fine della fase rescindente, ovvero alla fine della fase rescissoria, comunque la conferma della sentenza fatta oggetto di revocazione.

5.2 – Tanto premesso, può dunque procedere il Collegio all’esame delle deduzioni proposte dal ricorrente.

Una lettura attenta della sentenza impugnata rende evidente l’errore di percezione in cui è incorso il relativo Giudicante sol che si tenga conto del contenuto specifico delle motivazioni rese nei capi 9, 10 ed 11 di detta sentenza.

Ed invero, il riferimento specifico operato da detto Giudicante alle pagine dell’atto di appello ("…a pag. 33 e 35 l’appellante ha sinteticamente dedotto…") nel riassumere il motivo che stava esaminando, mostra come questi abbia erroneamente fatto riferimento ad un contenuto dello stesso motivo in effetti non dedotto ("…richiamando il principio per cui le buste contenenti le offerte economiche vanno aperte nel corso di una seduta pubblica…"), in quanto l’appellante si era, invece, doluto, come agevolmente ricavabile dall’atto di appello, che la violazione di detto principio si fosse verificata in sede di riesame della "documentazione amministrativa", all’esito della quale era stato esclusa dalla gara.

Consegue che, avendo il predetto Giudicante deciso su questione diversa e con motivazione in nessun caso estensibile all’effettivo contenuto del motivo effettivamente proposto dall’appellante, va accolta la domanda rescindente del ricorrente Consorzio per essersi verificato l’errore di percezione, ovvero la svista, di cui all’art. 395, n. 4, del c.p.c..

5.3 – Parte ricorrente, nell’incipit della propria illustrazione in "fatto e diritto", ha affermato che "…A seguito della sentenza n. 58/2010, la copiosa vicenda che viene risottoposta all’attenzione del Supremo Consesso è ora circoscritta al profilo che riguarda l’illegittimità tout court della procedura, in quanto la verifica della documentazione amministrativa delle concorrenti è avvenuta -in esito alla riapertura, dopo cinque anni, del procedimento di gara- in seduta segreta, e tale profilo è stato oggetto di specifica censura, che il Supremo Giudice ha confuso con un asserito (e mai spiegato) cespite di impugnativa afferente l’apertura delle offerte economiche in seduta segreta…".

L’esame del Collegio, dunque, è limitato alla verifica, in fase rescissoria, della fondatezza o meno del motivo effettivamente dedotto in (quella) sede di appello dall’attuale ricorrente Consorzio ed, in caso positivo, se esso provochi o meno l’annullamento integrale delle operazioni di gara.

La giurisprudenza formatasi in tema di pubblicità delle sedute di gara afferma da tempo, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, essendo funzionale non solo al rispetto del principio di parità di trattamento di tutti i concorrenti, ma anche a presidio della correttezza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. tra le tante, C.d.S., sez. IV^, n. 2426 del 2007; sez. V^, n. 4520 del 2010; n. 6311 del 2009; n. 6529 del 2006; sez. VI^, n. 7380 del 2009).

Orbene, alla stregua di tale pacifico e costante avviso, che il Collegio fa proprio, la doglianza del ricorrente di violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara non può trovare accoglimento in quanto, nel caso in esame, la denunziata "…seduta segreta del 12 settembre 2008…" non ha riguardato l’apertura per la prima volta del plico contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti, bensì la rivalutazione della documentazione già esaminata nella seduta del 12 marzo 2003 (dopo, ovviamente, l’apertura dei plichi in quella sede), come risulta da una attenta lettura dei relativi verbali e come, sostanzialmente, ammette anche lo stesso ricorrente Consorzio laddove, nell’illustrare la propria tesi, pone in risalto anche il notevole tempo intercorso (cinque anni) tra i due momenti procedimentali.

Peraltro, giova evidenziare che non è neppure corretto ritenere che la determinazione di esclusione dalla gara del Consorzio sia stata adottata in "seduta segreta" poiché il verbale del 12 settembre 2008, a ben vedere, è null’altro che un prodromo istruttorio della determinazione di esclusione effettivamente assunta (soltanto) nella seduta pubblica del 30 settembre 2008, alla quale ha partecipato anche il rappresentante del Consorzio stesso.

Infatti, una lettura coordinata e non meramente formale del testo di detto verbale (cfr. allegato 3 della documentazione esibita da Paningema) evidenzia come esso abbia la doppia valenza, sia di atto di recepimento delle risultanze istruttorie emerse nella seduta del 12 settembre 2008, comportanti l’esclusione dalla gara del Consorzio, che pertanto viene ribadita, sia di atto di "…aggiudicazione del lotto n. 7 al RTI PaningemaR.P….".

6. – In conclusione, il ricorso in revocazione in epigrafe merita di essere respinto e, quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che la soccombenza comporti anche l’onere di dette spese in capo al ricorrente Consorzio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione n. 1639 del 2010, lo respinge.

Condanna il Consorzio G., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 (euro tremila e centesimi zero) in favore dell’Amministrazione della Difesa ed in euro 3.000,00 (euro tremila e centesimi zero) in favore della controinteressata ditta P.S.,oltre, naturalmente, a tutti gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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