Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6282 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. chiede l’annullamento parziale della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 9 ottobre 2006, che ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento, non integrale, della domanda del ricorrente nei confronti di CISI Puglia spa, ora Sviluppo Italia spa.

Il G. il 23 aprile 1997 stipulò un contratto di collaborazione con la CISI Puglia, cha poi recedette dal rapporto con comunicazione del 22 settembre 2000.

Il lavoratore convenne la società dinanzi al Tribunale di Lecce, il quale, con sentenza dell’8 luglio 2005, dichiarò che tra il ricorrente e la società era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e dichiarò che il recesso intimato nel settembre 2000 costituiva licenziamento illegittimo, ordinando alla società la riassunzione dei ricorrente o, in mancanza, il pagamento di quattro mensilità rapportate all’ultimo stipendio percepito, oltre interessi e rivalutazione, nonchè spese legali.

Il Tribunale ritenne il licenziamento illegittimo perchè intimato senza la preventiva contestazione degli addebiti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonostante la sua natura ontologicamente disciplinare. Non applicò la L. n. 300 del 1970, art. 18, stante la carenza dei requisiti dimensionali della convenuta.

Entrambe le parti proposero appello.

Il G. nei confronti della esclusione della natura discriminatoria del licenziamento. La società contro la declaratoria della natura subordinata del rapporto.

La Corte d’Appello di Lecce ha respinto entrambi gli appelli.

Il motivo di ricorso del G. è unico.

La società Sviluppo Italia Puglia spa si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Il motivo è così rubricato: "violazione della L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15, L. n. 108 del 1990, art. 3, art. 2702 c.c.. Omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".

Il quesito proposto è il seguente: "se costituisca ipotesi di licenziamento ritorsivo nullo ai sensi degli articoli richiamati in rubrica e prova sufficiente dello stesso, il recesso motivato espressamente dalla parte datoriale con riferimento esclusivo ad una vertenza giudiziaria proposta dal lavoratore e ancora pendente e a critiche formulate dal lavoratore su organi di stampa, una volta che di tali critiche sia riconosciuta in fatto l’assenza di rilevanza ai fini disciplinari e l’inidoneità ad assurgere a giusta causa di licenziamento".

Le norme di cui si assume la violazione sono le seguenti.

L. n. 604 del 1966, art. 4: "Il licenziamento determinato … dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata".

L. n. 300 del 1970, art. 15, (nella versione anteriore al D.Lgs. n. 216 del 2003, considerata l’epoca dei fatti): "è nullo qualsiasi patto o atto diretto a … licenziare un lavoratore… a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero".

La giurisprudenza ha dato di tale normativa una interpretazione estensiva ritenendola applicabile anche a fattispecie di licenziamenti che, pur non direttamente corrispondenti alle singole ipotesi espressamente menzionate nelle suddette norme, siano determinati in maniera esclusiva da motivo, illecito, di ritorsione o rappresaglia, e costituiscano cioè l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo – essenzialmente quindi di natura "vendicativa" (cfr., da ultimo, Cass. 23 agosto 2003, n. 12349).

Perchè si determini questa specifica situazione idonea ad allargare l’area delineata dalla normativa su richiamata, è necessario verificare che il recesso sia stato motivato esclusivamente da un intento ritorsivo.

Si tratta di una valutazione che attiene al merito della decisione e che quindi non può essere riformulata in sede di giudizio di legittimità, salvo vizi di motivazione.

La Corte di Lecce ha ritenuto che la motivazione del licenziamento che venne disposto a seguito del ricorso giudiziario ed "a causa delle posizioni rigide e polemiche assunte nei confronti della nostra società e pubblicamente culminate con l’articolo apparso sul (OMISSIS) del 13 luglio 2000" non giustificasse il recesso.

Ha, di conseguenza, dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

Secondo la Corte si è trattato di un licenziamento ontologicamente disciplinare adottato in violazione della procedure richiesta dalla legge.

Al contrario, la Corte non ha ritenuto che il licenziamento del ricorrente, oltre che una sanzione inflitta illegittimamente, potesse essere considerato un atto vendicativo e di rappresaglia.

Si tratta di una valutazione sulle ragioni del licenziamento che può essere discussa; ma che, in presenza di una motivazione adeguata e conseguenziale, rimane riservata al giudice di merito e non può essere riformulata in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Le spese sono a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 20,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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