Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 819 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Comune di Terracina aveva disposto, con deliberazione n. 645 del 22/12/83, l’occupazione d’urgenza, per 5 anni dalla immissione in possesso, di un terreno, sito in località Arene, per la realizzazione di immobili di edilizia economica e popolare, ai sensi della legge n. 167 del 1962. Sebbene le cooperative edilizie assegnatarie avessero anche edificato sull’area gli immobili previsti, il Comune non aveva poi adottato, nel quinquennio di efficacia del decreto di occupazione, il provvedimento di espropriazione.

Gli appellanti avevano quindi proposto ricorso davanti al TAR per il Lazio per vedere accertata la loro proprietà del terreno sito in Terracina, occupato illecitamente dal Comune, e dei fabbricati insistenti su di esso, nonché per la condanna del Comune alla restituzione del terreno con quanto sopra edificato con il risarcimento dei danni subiti a causa della illecita occupazione.

2.- Il Tar per il Lazio, con sentenza della Sezione II Bis n. 8627 del 2008, ha però dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo che la questione avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice ordinario.

Avverso tale decisione hanno proposto appello i signori M.M., M.F., D.C.R., in proprio e quale procuratore di M.G., B.M.S. e B.M.N. che ne hanno sostenuto l’erroneità dovendosi ritenere invece la questione spettante alla cognizione del giudice amministrativo.

3.- L’appello è fondato e deve essere accolto.

La giurisprudenza amministrativa, dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007, n. 9 e 22 Ottobre 2007, n. 12, si è infatti oramai consolidata nel ritenere che, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella ipotesi di occupazione quando la dichiarazione di pubblica utilità manca del tutto (prima ipotesi), la giurisdizione compete invece al giudice amministrativo nel caso di occupazione successiva ad una dichiarazione di pubblica utilità poi annullata (seconda ipotesi) ed anche nel caso in cui (terza ipotesi) la occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si è concluso con un decreto di esproprio, o si è concluso con un decreto di esproprio tardivo.

Anche questa Sezione ha di recente affermato in proposito che, nei procedimenti di esproprio per pubblico interesse sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi; invece, ove l’Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6861).

Quindi, ove l’occupazione del fondo – e quindi l’immissione nel possesso di questo da parte della p.a. con avvio dei lavori – si é verificata nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, l’illecito costituito dalla radicale trasformazione del suolo occupato ai fini della realizzazione dell’opera pubblica é direttamente riconducibile – ancorché la procedura ablatoria non abbia avuto la sua naturale conclusione mediante adozione di un tempestivo e valido decreto di esproprio – all’esercizio da parte della p.a. dei poteri ad essa attribuiti dalla legge per la cura del pubblico interesse, con la conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all’art. 53 t.u. n. 327 del 2001, risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l’esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo secondo le forme tipiche disegnate dall’ordinamento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1136).

4.- Considerato che, nella fattispecie in esame, il Comune dopo aver disposto l’occupazione d’urgenza dei suoli di proprietà degli appellanti non ha poi provveduto ad emettere il decreto di espropriazione, la questione può pacificamente farsi rientrare in quella che è stata prima indicata come "terza ipotesi", risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l’esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo, e quindi deve ritenersi spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo.

5.- L’appello deve essere quindi accolto e, in conseguenza, la sentenza appellata deve essere annullata con il rinvio della questione al TAR per il Lazio.

Si dispone la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione II Bis n. 8627 del 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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