Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 10-02-2011, n. 5040 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Latina ha affermato la responsabilità di C.S. in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello.

Secondo l’ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l’imputato, nella veste di datore di lavoro, ha consentito che il lavoratore T.E., appena inserito in azienda, operasse nell’ambito della movimentazione di uno stampo intriso d’olio senza aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi e sulle modalità della lavorazione; e senza che fossero state adottate appropriate cautele per evitare lo scivolamento dell’apparato; con la conseguenza che il lavoratore subiva lo schiacciamento della mano destra proprio per lo scivolamento dello stesso stampo.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la responsabilità avrebbe dovuto semmai gravare sul responsabile per la sicurezza che era presente al momento del fatto; mentre l’imputato non era in azienda, sicchè non avrebbe potuto assumere alcuna concreta iniziativa quanto alla specifica lavorazione. La Corte d’appello ha erronemente svuotato di significato la circostanza che fosse stato nominato responsabile per la sicurezza; e non ha neppure tenuto conto del fatto che anche gli altri lavoratori che cooperavano nella lavorazione erano in grado di suggerire alla vittima la basilare cautela di detergere le mani prima di impegnarsi nello spostamento dello stampo.

2.1 La parte civile ha presentato una memoria difensiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata evidenzia che non vi è prova alcuna di formale delega nei confronti di altri da parte dell’imputato, che rivestiva la qualità di datore di lavoro; e che non ha rilievo che fosse avvenuta la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il giudice d’appello ne inferisce che il C. deve essere chiamato a rispondere della irregolare organizzazione della lavorazione che riguardava pesanti stampi impregnati di olio. Proprio la pericolosità del contesto avrebbe poi imposto di fornire specifiche istruzioni al lavoratore, che era inesperto visto che era il primo giorno che operava nello stabilimento.

Tale ponderazione, fondata su definite e significative acquisizioni probatorie, è immune da vizi logico-giuridici e conforme ai principi: correttamente, in assenza di formale delega conforme ai noti criteri definiti dalla giurisprudenza di questa Corte e da ultimo formalmente enunciati nel T.U. sulla sicurezza, la responsabilità in ordine alla cattiva organizzazione del lavoro viene fatta gravare sulla figura istituzionale del datore di lavoro.

Paradossale, in quanto radicalmente estranea alle basilari regole del sistema della sicurezza del lavoro, è poi la parte del gravame che sembra voler attribuire agli altri lavoratori la responsabilità di non aver fornito dei buoni consigli al loro collega.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero; nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che appare congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende; nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in Euro 3.200 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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