Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 818 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La soc. A.P.L. s.p.a., ai sensi dell’art. 20 l. 5/11/1971 n. 1086 e dell’art. 59 DPR 6/6/2001 n. 380(TU per l’edilizia) proponeva al Ministero delle Infrastrutture due istanze al fine di ottenere, da un lato, il rinnovo della autorizzazione/concessione per il laboratorio di Fiano Romano ai fini dell’effettuazione di prove su materiali da costruzione; dall’altro, il rilascio dell’autorizzazione/concessione per il laboratorio di Barberino del Mugello per l’effettuazione di prove su materiali e calcestruzzi.

Con nota del 17/11/2006 n. 55540 la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici- Servizio tecnico centrale comunicava che, in conseguenza di due voti non favorevoli espressi dalla I Sezione del Consiglio superiore(nn. 262 del 16/11/04 e 269 del 18/7/2006)le due richieste di concessione dovevano ritenersi rifiutate.

L’Amministrazione, tuttavia, non comunicava i voti sfavorevoli, né, in un primo momento, consentiva l’accesso agli atti.

La soc. A. impugnava la determinazione del 17/11/06 avanti al TAR del Lazio, nonché gli atti prodromici connessi e relativi.

Successivamente alla proposizione del ricorso l’Amministrazione consentiva un parziale accesso agli atti, a seguito dei quali la società ricorrente notificava motivi aggiunti.

2. Il TAR del Lazio, Sez. III, con sentenza n. 8224 del 29 agosto 2007 riteneva fondato il primo motivo di ricorso, con cui era stato dedotto il vizio di incompetenza e, di conseguenza, annullava la determinazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 17/11/2006, rimettendo la questione all’organo competente, in applicazione dell’art. 26 L. n. 1034 del 1971.

3. Il Ministero delle infrastrutture ha proposto appello avverso detta sentenza, deducendo l’erroneità della sentenza perché l’integrale devoluzione alla dirigenza delle funzioni, come specificate nell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93, poi modificato dal D.Lgs. n. 80/98 e dall’art.4, comma 2, del D. Lgs. N. 165/01, in materia di atti di gestione e di amministrazione attiva, comporterebbe l’immediata attribuzione della relativa competenza ai dirigenti.

Nella fattispecie, il potere di firma dell’autorizzazione rilasciata ai laboratori di prova di materiali a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/93 non apparterrebbe al Ministro, ma al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale vertice amministrativo del settore competente.

Invero, le competenze in materia di sicurezza delle costruzioni sono esercitate tramite il Servizio tecnico centrale, organismo tecnico con funzioni di amministrazione attiva, che opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici(artt. 26 e 27 L. n. 1460/42; art.9 DPR n. 204/06).

Le eventuali deroghe alle attribuzioni dei dirigenti non potrebbero che riguardare quegli atti caratterizzati da una elevata discrezionalità, considerati momenti di collegamento fra indirizzo politico ed attività amministrativa.

4. Si è costituita in giudizio la Soc. A.P.L. per resistere al ricorso ed, altresì, per contestare la fondatezza delle censure assorbite in primo grado.

5. Il Ministero appellante ha depositato memoria difensiva, a sostegno delle proprie tesi.

6. La Soc. A. ha replicato alla memoria dell’Amministrazione.

7. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 7/12/2010 e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è diretto avverso la sentenza n. 8224 del 2007 del TAR del Lazio, Sez. III, che, accogliendo il ricorso proposto dalla soc. A.P.L., ha ritenuto la incompetenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici a pronunciarsi in materia di autorizzazione/concessione per l’esecuzione di prove su materiali per il controllo dei requisiti della normativa tecnica per la sicurezza nelle costruzioni, spettando detta competenza al Ministro delle infrastrutture ai sensi dell’art. 20 della L. n. 1085 del 1971.

2. Le censure dell’appellante sono incentrate sulla erroneità della sentenza sia per violazione delle norme in materia di attribuzione di competenze ai dirigenti per gli atti di amministrazione attiva e di gestione, sia perché le competenze in materia di qualificazione e certificazione nel settore della sicurezza delle costruzioni sono esercitate dal Servizio tecnico centrale, organismo tecnico con funzioni istruttorie operante alle dipendenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le argomentazioni proposte a sostegno delle censure dedotte non possono essere condivise.

Invero, la disciplina relativa al rilascio di autorizzazioni per l’effettuazione di prove su materiali da costruzioni è dettata dall’art. 59 del DPR n. 380 del 2001, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rubricato "Laboratori", che, recependo l’art. 20 della L. 5/11/1971 n. 1086, prevede quanto segue:

" 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b)il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile(Roma).

2. Il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità."

Nel contempo, l’art. 9 del DPR n. 204 del 27/4/2006, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, specifica che il Servizio tecnico centrale, operante alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svolge le funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore ai fini dell’emanazione dei provvedimenti finali relativi ad abilitazione dei laboratori di prova e dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonché in situ di cui al comma 2 dell’art. 59 del DPR 6/6/2001 n. 380.

Appare evidente, dal combinato disposto delle due norme, che la competenza ad emanare i provvedimenti in materia di autorizzazione/concessione dei laboratori di prova è riservata, ai sensi del comma 2 del cit. art. 59, al Ministro delle infrastrutture, mentre al Consiglio superiore dei lavori pubblici spettano in materia soltanto funzioni consultive e al Servizio tecnico centrale funzioni istruttorie e di supporto nei confronti sia del Ministero sia del Consiglio superiore ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.

Non rilevano, infatti, le argomentazioni svolte dall’Amministrazione appellante che pretende di radicare la competenza autorizzatoria del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla base della generale ripartizione di funzione tra gli organi di governo e la dirigenza disposta dal D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, in quanto, in base all’art.4, comma 3, del D.Lgs.n. 165/2001, il generale sistema di riparto di funzioni può essere derogato da "specifiche disposizioni legislative".

Rientra in tale categoria di disposizioni l’art. 59 del DPR n. 380 del 2001che espressamente attribuisce al Ministro la competenza ad adottare, con proprio decreto, i provvedimenti di autorizzazione relativi a laboratori per l’effettuazione di prove su materiali da costruzione- emanato successivamente alle disposizioni in materia di riparto di competenze richiamate dall’Amministrazione appellante e, pertanto, prevalente in virtù dei principi vigenti in materia di successione delle leggi nel tempo, nonché connotato dal carattere di lex specialis che, già di per sé, farebbe pervenire alla medesima conclusione di prevalenza.

Irrilevante, infine, appare il richiamo alla circolare ministeriale n. 364 del 14/12/99 che, come noto, non costituisce fonte di diritto e non ha valore provvedimentale o vincolante, e che, peraltro, appare in contrasto con la normativa di riferimento.

3. Per le suesposte considerazioni l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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