Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 10-02-2011, n. 5039 Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità di L. G. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5.

L’imputazione attiene alla cessione di una dose di cocaina.

La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo motivo si prospetta vizio della motivazione: la responsabilità è stata fondata su riconoscimento fotografico da parte del presunto acquirente dello stupefacente nel corso delle indagini compiute dalla polizia giudiziaria. Tale atto è inattendibile, anche perchè il riconoscimento non è stato preceduto dalla descrizione della persona.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che senza ragione è stata negata la concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Contrariamente a quanto dedotto la pronunzia reca ampia motivazione, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai principi, con la quale, in aderenza a quanto ritenuto da questa Corte di legittimità, si evidenziano le peculiarità di tale atto d’indagine, svincolato dalla disciplina della ricognizione di persone. La sentenza, d’altra parte, soggiunge che l’acquirente ha confermato in dibattimento le dichiarazioni accusatorie, sicchè non vi sono ostacoli alla valutazione di quanto riferito in quella sede in ordine all’acquisizione della dose di stupefacente. Dunque, l’affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni dibattimentali dell’acquirente, con apprezzamento in fatto che non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. 3.2 Pure immune da censure è l’apprezzamento in ordine alle attenuanti generiche. La sentenza, infatti, da un lato rileva che le plurime precedenti condanne, di cui una per reato analogo, non consentono la benevola valutazione sollecitata dalla difesa; e dall’altro considera che la pena irrogata corrisponde al minimo edittale.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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