Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 6412 Assemblea dei condomini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1137 c.c., depositato in data 10 gennaio 2002 e notificato il 25 gennaio successivo congiuntamente al decreto di fissazione dell’udienza, P.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il Condominio (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della delibera condominiale assunta in data 28 novembre 2001.

Nella costituzione del suddetto Condominio, il tribunale adito, con sentenza del 2 dicembre 2003 e notificata il 28 gennaio 2004, rigettava la domanda attorea e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della controversia. Interposto appello da parte del P. con ricorso depositato il 26 febbraio 2004, l’adita Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato Condominio, con sentenza n. 324 del 2005 (depositata il 1 marzo 2005) dichiarava l’inammissibilità sia dell’appello principale che di quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata dal suddetto Condominio, sul presupposto che, per effetto dell’principio dell’ultrattività del rito e dovendosi in ogni caso (in difetto di diverse disposizioni) applicare la norma generale di cui all’art. 342 c.p.c., il giudizio di impugnazione avrebbe dovuto essere introdotto mediante atto di citazione da notificarsi nel termine breve di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado risalente al 28 gennaio 2004, non risultando, perciò, idoneo allo scopo l’intervenuto deposito (il 26 febbraio 2004) dell’appello nella forma del ricorso entro tale termine ma con la sua notificazione avvenuta successivamente (il 19 marzo 2004) e, quindi, intempestivamente. Alla declaratoria di inammissibilità dell’appello principale conseguiva la perdita di efficacia dell’appello incidentale. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il P.F., articolato su un unico complesso motivo. L’Intimato Condominio non risulta essersi costituito in questa fase.
Motivi della decisione

1. Con l’unico, complessi:, motivo formulato il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 342 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto ritenuta erronea e contraddittoria.

In particolare, il P. ha dedotto che, dovendosi intendere in senso tecnico la forma del ricorso per l’impugnazione delle delibere assembleari alla stregua del citato art. 1137 c.c., con derivante individuazione di un correlato rito speciale, era necessario che la stessa venisse adottata anche per l’instaurazione del giudizio di appello, con la conseguenza (diversamente dall’avviso della Corte di appello piemontese) che, essendo stato depositato il ricorso entro i trenta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado impugnata, il gravame si sarebbe dovuto considerare tempestivamente proposto, non potendosi adoperare la forma della citazione, e ciò anche in virtù del richiamato principio dell’ultrattività del rito che imponeva di utilizzare il ricorso anche per l’introduzione del giudizio di impugnazione. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che la natura della controversia – e, quindi, del rito avallata dal giudice di prima istanza, che aveva ritenuto legittima l’incardinazione della causa con ricorso – non poteva che comportare l’utilizzazione della forma del ricorso anche per l’introduzione del processo di appello, cosicchè ritenere – come aveva fatto la Corte territoriale – che esso P. (quale soccombente) dovesse adottare, in secondo grado, una forma diversa da quella impostagli dal rito con cui era stata emessa la sentenza, significava attribuirgli una facoltà di mutamento del rito stesso che, invece, competeva esclusivamente al giudice dell’impugnazione.

2. Il motivo è infondato nei termini che seguono e deve, pertanto, essere rigettato. Il ricorrente, nella prospettazione del riportato motivo, parte dal presupposto che la forma dell’impugnazione delle delibere condominiali debba essere necessariamente quella del ricorso, al quale conseguirebbe lo svolgimento di un rito speciale, e che essa debba adottarsi, conseguentemente, anche per l’introduzione del giudizio di appello, ragion per cui, una volta depositato il relativo atto di appello con ricorso entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c. (nell’ipotesi di sopravvenuta notificazione della sentenza di primo grado), il gravame dovrebbe considerarsi, in ogni caso, proposto tempestivamente.

La ricostruzione non si profila basata su valide ragioni sistematiche e non è, quindi, l meritevole di pregio.

Infatti, pur ritenendosi da parte del prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte che il termine "ricorso" adottato dall’art. 1137 c.c. vada inteso in senso tecnico, è stato, tuttavia, precisato dai più recenti indirizzi (cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14560; Cass. 11 aprile 2006, n. 8440; Cass. 27 luglio 2006, n. 17101, e Cass. 28 maggio 2008, n. 14007) che la suddetta impugnazione può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, specificandosi che, in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del richiamato art. 1137 c.c., occorre tener conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anzichè di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Tale possibilità risulta ammessa anche in virtù della considerazione che, al di là del riferimento al termine "ricorso", l’impugnativa in questione non introduce affatto un procedimento improntato all’osservanza di un rito speciale non essendo prevista, in proposito, un’apposita disciplina che lo differenzi (come per altre controversie: v., ad es. per tutti, il processo del lavoro e previdenziale, nonchè quello locatizio ex art. 447 bis c.p.c.) dal rito ordinario. E proprio sulla scorta di questo ragionamento è stato recentemente statuito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. 2^, 8 aprile 2009, n. 8536) che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di apposite previsioni normative, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. – con citazione, con la conseguenza che la tempestività dell’appello medesimo va verificata in base alla data di notifica dell’atto di citazione stesso e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice "ad quem". In altri termini, al di là della forma per chiamare in giudizio il convenuto ammissibile nella materia in discorso per l’instaurazione del processo di primo grado, la questione esaminata dalla Corte torinese atteneva alla forma di impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di prime cure, forma che, in base alla disposizione di carattere generale prevista dal ricordato art. 342 c.p.c., è costituita, appunto, dalla citazione, salvo l’espressa previsione di una diversa modalità;

pertanto, non essendo contemplata nella materia in questione una forma di impugnazione della sentenza di primo grado diversa dalla citazione e non potendosi qualificare il rito adottato in tale grado come un rito speciale, correttamente la Corte territoriale ha, con motivazione logica ed adeguata, affermato che, proprio in virtù dell’applicazione della norma generale sancita dall’art. 342 c.p.c., l’appello avrebbe dovuto essere formulato con atto di citazione. A questo proposito lo stesso giudice del gravame ha, quindi, posto riferimento all’esatto principio asserito da questa Corte (v. Cass. 19 novembre 1998, n. 11657, e, da ultimo, Cass. 11 settembre 2008, n. 23412), in base al quale l’appello avverso una sentenza pronunciata all’esito di un giudizio celebrato in primo grado con rito ordinario è inammissibile, in quanto tardivo, se proposto con il deposito del ricorso, anzichè con la notificazione dell’atto di citazione, essendo il deposito del ricorso, pur se tempestivo, inidoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, presupponente la conoscenza legale, mediante notificazione, ad opera della controparte dell’atto ricettizio di impugnazione entro il termine perentorio stabilito dalla legge per la proposizione dell’appello. In altre parole, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 c.p.c., deve essere proposto con citazione, ai fini della "vocatio in ius", vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con l’effetto che (cfr, sul punto, anche Cass. 25 febbraio 2009, n. 4498) se, erroneamente, l’impugnazione, anzichè con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza, data che, nella specie, risulta pacificamente collocabile oltre la scadenza del termine di trenta giorni imposto dall’art. 325 c.p.c. (essendosi provveduto alla notificazione della sentenza di primo grado).

3. In definitiva, per i motivi complessivamente esposti, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba far luogo ad alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio in difetto della costituzione del Condominio intimato.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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