Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 6409 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 24/5/1990 C.R., titolare della ditta Arc, conveniva in giudizio la ditta EL.Pro. di Boscariol Dino chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto di fornitura di materiale informatico difettoso avendo riscontrato, nel materiale fornito (e precisamente nell’hard disk), la presenza di un virus che aveva reso inutilizzabili i propri programmi informatici.

Il B. si costituiva, contestava la domanda attrice e chiamava in causa la C.D.C, s.p.a., dalla quale aveva a sua volta acquistato il materiale, per essere da questa manlevata dalle pretese attoree.

La terza chiamata resisteva alle domande formulate nei propri confronti contestando l’esistenza dei vizi denunciati che, se effettivamente sussistenti, avrebbero dovuto manifestarsi anche negli hard disk originali dei quali era in possesso.

La causa era istruita mediante prove orali ed espletamento di CTU e, infine, decisa con la reiezione delle domande risarcitorie del C. il quale interponeva appello.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3/9/2004 respingeva l’appello del C. rilevando che il CTU aveva escluso che sull’hard disk oggetto della fornitura fosse presente una virus informatico prima della consegna alla ditta Arc. Il C. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Resistono con controricorso sia B.D., titolare della El.Pro. sia la CDC s.p.a. che hanno, inoltre, depositato memorie.
Motivi della decisione

Il C., con il ricorso introduttivo, ha affermato che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 14/6/2005.

Il B. con il controricorso ha eccepito l’improponibilità de ricorso perchè proposto oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 in quanto notificato in data 18/7/2005, mentre la sentenza impugnata era stata notificata in data 25/11/2004.

Tuttavia, anche a prescindere dalla verifica del rispetto del termine breve di impugnazione, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente aveva l’onere di produrre, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata mentre ha prodotto solo la fotocopia della sentenza a lui notificata da controparte. Pertanto, in mancanza del predetto adempimento, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con la condanna del ricorrente a pagare a ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione che si liquidano per ciascun controricorrente in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
P.Q.M.

La Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione che si liquidano, per ciascun controricorrente, in Euro 2.700.00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *