Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-02-2011, n. 5082 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.L. è stato giudicata per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale (commesso in data (OMISSIS)) e le è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la diminuente del rito, la pena di mesi nove di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.

Propone ricorso per cassazione e deduce la violazione di legge, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, che si assume irrogata in misura eccessiva in assenza di motivazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ vero che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 930 del 13.12.1995, riv. 203429, hanno ritenuto che "la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato".

E’ altrettanto vero che la sentenza impugnata è in linea con il citato principio consolidato laddove il giudicante, nel determinare la durata della sospensione della patente di guida, ha fatto espresso riferimento alle gravi conseguenze della condotta colposa posta in essere dall’imputata così adeguando la sanzione (prevista sino al massimo di quattro anni) al caso concreto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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