Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 809 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o e l’avvocato. dello Stato Carlo Sica;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Ministro della Giustizia, con decreto del 12 novembre 2005, ha concesso al Governo degli Stati Uniti d’America l’estradizione dell’appellante sig. B.C., colpito da mandato d’arresto emesso il 18 marzo 2004 dalla Corte Superiore di Hartford, Connecticut (USA), in quanto accusato di omicidio e di associazione per commettere omicidio, subordinatamente "alla condizione che gli Stati Uniti non condannino C.B. alla pena capitale o, se irrogata, che la pena capitale non venga applicata e che sia consentito al C., qualora condannato a pena detentiva e ne faccia richiesta, di scontare la pena in Italia".

L’appellante, consegnato dall’Italia agli Stati Uniti il 13 luglio 2007, è stato poi condannato ad una pena complessiva di 200 anni, con sentenza della Corte Superiore del Connecticut in data 1° aprile 2009.

2.- Con domanda indirizzata in data 3 e 4 giugno 2009 al Ministero della Giustizia, e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, il sig. C. ha chiesto che il Ministro della Giustizia assuma tutti i provvedimenti doverosi, necessari ed opportuni, ai sensi dell’art. 699, commi 3 e 4, c.p.p., per verificare e garantire l’osservanza delle condizioni apposte al decreto di estradizione del 12 novembre 2005.

Il sig. C. ha evidenziato di essere stato consegnato agli Stati Uniti nonostante il Governo di tale paese, con nota del 27 giugno 2007, avesse rifiutato di accettare una delle due condizioni apposte nel decreto di estradizione e che il rifiuto da parte del Governo degli Stati Uniti di accettare l’intero contenuto delle condizioni stabilite nel decreto di estradizione non poteva consentire una valida consegna, se non in violazione dell’art. 699, commi 3 e 4, c.p.p.

3.- Scaduto inutilmente il termine di legge senza che l’amministrazione avesse risposto e provveduto sulla sua istanza, il sig. C. ha chiesto al TAR per il Lazio, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, di accertare l’obbligo del Ministero di provvedere e, dichiarato l’inadempimento di tale obbligo, di ordinare al Ministero di provvedere, nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

4.- Il TAR per il Lazio, con l’appellata sentenza della Sezione I, n. 1148 del 29 gennaio 2010, ha però respinto il ricorso avendolo ritenuto manifestamente infondata in quanto:

– con nota del 27 giugno 2007, il Governo degli Stati Uniti ha rifiutato di accettare la condizione secondo cui il sig. C. poteva essere trasferito in Italia per scontare la pena detentiva a cui fosse stato condannato in Connecticut in quanto il Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti non autorizzava l’Italia ad imporre unilateralmente una simile condizione per garantire l’estradizione;

– il sig. C. è stato comunque consegnato dall’Italia agli Stati Uniti il successivo 13 luglio 2007;

– nell’eseguire l’estradizione, nonostante il Governo degli Stati Uniti avesse rifiutato di accettare una delle condizioni apposte nel decreto di estradizione, il Governo italiano ha sostanzialmente prestato acquiescenza alla nota del Governo degli Stati Uniti del 27 giugno 2007.

5.- L’appellante sig. C. ha appellato l’indicata decisione del TAR ritenendola erronea sotto diversi profili.

Il sig. C. ha preliminarmente ricordato che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con decisione 15 giugno 2007, n. 424, aveva annullato la decisione (n. 1046 del 9 ottobre 2006) con la quale il TAR per il Lazio, Sezione di Latina, aveva annullato il citato decreto di estradizione del 12 novembre 2005, ed aveva quindi ritenuto legittima ed operante la condizione (inserita nel decreto di estradizione in aggiunta a quella di non irrogazione della pena capitale) per cui doveva essergli consentito "…qualora condannato a pena detentiva…di scontare la pena in Italia", nel rispetto di quanto previsto dall’art. 699 c.p.p. che, al comma 3, prevede che il Ministro può subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune, e precisa poi che "il Ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte".

In conseguenza, secondo il sig. C., il Ministro della Giustizia ha l’obbligo di provvedere sulla sua domanda volta a avviare il procedimento per la verifica del rispetto della condizione aggiuntiva contenuta nel decreto di estradizione ed assumere le conseguenti determinazioni in ordine al mancato rispetto di tale condizione.

6.- L’appello deve essere accolto.

Come risulta pacificamente dagli atti il decreto di estradizione, in data 12 novembre 2005, contiene la clausola secondo cui il sig. C. poteva essere trasferito in Italia per scontare la pena detentiva a cui fosse stato condannato in Connecticut.

Tale clausola non risulta rispettata perché non è stata accettata dagli Stati Uniti che l’hanno ritenuta (con nota del 27 giugno 2007) non ammessa dal Trattato Bilaterale sottoscritto con il Governo Italiano.

Ciò nonostante il sig. C. è stato consegnato agli Stati Uniti per poter essere giudicato per i reati per i quali era stato colpito negli USA da mandato d’arresto (ed è stato poi condannato a scontare una pena detentiva di 200 anni).

Resta però che la clausola in questione non è stata cancellata dal decreto di estradizione con un successivo atto formale dell’amministrazione.

Sulla base di tale circostanza ritiene questo Collegio che il Ministero della Giustizia non può restare inerte davanti alle istanze volte ad ottenere il rispetto di tale clausola che vengono proposte dall’interessato.

7.- Non può, in particolare, giustificare il silenzio dell’amministrazione la circostanza, ben evidenziata nel ricorso, della mancata accettazione da parte del Governo degli Stati Uniti della clausola in questione (infatti il Governo USA, consentirebbe al sig. C. di scontare in Italia solo la seconda metà della pena inflitta di 200 anni, condizione questa evidentemente impossibile da realizzarsi), tenuto conto che il Governo Italiano potrebbe attivarsi per ottenere una modifica (generale) del Trattato che regola in materia i rapporti fra i due Stati o anche per risolvere, in particolare, il caso del sig. C..

Qualora le due strade non risultassero percorribili, l’amministrazione potrebbe poi comunque procedere (ricorrendone i presupposti) ad una modifica in autotutela del decreto in questione.

Ma non può ritenersi invece giustificata, come si è detto, la totale inerzia dell’amministrazione nel rispondere all’istanza di un cittadino che, benché condannato per un grave reato, chiede il rispetto di un decreto che lo riguarda (e che non risulta essere stato modificato) e che intende far valere per questo le sue ragioni.

8.- Non può pertanto essere condivisa la sentenza appellata, che ha respinto il ricorso del sig. Cipriano affermando che il Governo italiano ha sostanzialmente prestato acquiescenza alla nota del Governo degli Stati Uniti del 27 giugno 2007, anche perché l’effettiva consegna dell’interessato agli Stati Uniti, avvenuta senza operare, come si è detto, alcuna modifica al decreto di estradizione, poteva ben essere stata determinata, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulla clausola in questione, dall’esigenza prioritaria di consegnare alla giustizia americana un soggetto ritenuto autore di un grave reato e considerato che gli effetti dell’estradizione non terminano con la consegna dell’estradato ma proseguono nel tempo proprio con riferimento alle garanzie della persona estradata ( art. 699 c.p.p.) che assumono particolare rilievo perché, come affermato nel ricorso in appello, investono diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

9.- Per tutte le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e deve essere quindi riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nei sensi di cui in motivazione, sull’istanza dell’interessato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l "appello e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione I n. 1148 del 29 gennaio 2010.

Ordina al Ministero della Giustizia di provvedere, nei sensi di cui in motivazione, sull’istanza dell’interessato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di Euro 2.000 (duemila) per le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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