Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 124 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso prodotto dal sig. Vi.Ba., "Collaboratore amministrativo" della disciolta U.S. L. n. 58 per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del maggior trattamento economico che allo stesso sarebbe dovuto per aver svolto mansioni superiori (quelle di procuratore legale) che lo stesso asserisce di aver espletato con decorrenza 19.6.1993.

La sentenza è stata impugnata dal soccombente presso questo Consiglio.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con apposita memoria per resistere al ricorso.

A giudizio dell’appellante la sentenza sarebbe errata per "Difetto d’istruttoria; travisamento dei fatti; difetto di motivazione".

Il T.A.R., nel respingere il ricorso, aveva affermato che l’interessato non aveva dato prova delle mansioni superiori svolte.

L’appellante contesta tale assunto e impernia fondamentalmente la sua difesa, sostenendo di aver depositato in giudizio svariate deliberazioni che lo abilitavano all’esercizio della funzione di legale dell’Ente e di essere stato scelto più volte per rappresentare e difendere la stessa U.S.L. Il che proverebbe l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, attestate implicitamente dalla stessa Amministrazione.

A giudizio del Consiglio la sentenza impugnata resiste alle critiche dell’appellante, tenuto conto soprattutto del fatto che, nell’ambito del lavoro pubblico, il riconoscimento delle funzioni superiori (sia pure limitatamente ai fini economici) è ammesso solo in casi eccezionali, ritenuti non suscettibili di estensione (art. 29 D.P.R. n. 761/1979).

I presupposti necessari per la concessione del maggior trattamento economico sono, com’è noto, i seguenti: a) che le funzioni di che trattasi riguardino anzitutto un posto vacante di livello immediatamente superiore a quello assegnato in base ai provvedimenti di nomina; b) che venga conferita una formale supplenza.

Ora, nel caso di specie, la prima anomalia rispetto a tale schema sembra data dal fatto che il dott. Ba. – Collaboratore amministrativo (livello VII) – non aspira a ottenere il trattamento economico del livello immediatamente superiore al proprio (quello dell’ottavo), ma del nono, aspirando in sostanza a un doppio salto economico.

L’altro elemento ostativo sembra essere la mancanza di una delibera formale che abiliti il dott. Ba. a svolgere pienamente tutte le funzioni proprie della qualifica cui aspira, avendo egli esibito solo delle delibere che avevano abilitato lo stesso a rappresentare l’Ente in alcuni giudizi.

Il che implicitamente conferma la plausibilità della ricostruzione della vicenda fatta nella memoria della resistente, secondo cui il Ba. non avrebbe svolto funzioni di supplenza rispetto a un posto vacante, ma funzioni di collaborazione all’interno dell’Ufficio legale dell’Ente.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello non sia fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

La natura della controversia costituisce giusto motivo per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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