Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-02-2011, n. 5034 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.V. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S..

Censura la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità.

Con motivi aggiunti prospetta l’intervenuta depenalizzazione dell’addebito a seguito della L. n. 120 del 2010.

La sentenza va annullata senza rinvio.

Infatti, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, ne è derivata la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro).

Va soggiunto che non vanno trasmessi gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, richiamato dall’art. 194 C.d.S.) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame alcolimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, allorquando l’art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr.

Sezione 4, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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