Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-02-2011, n. 4873 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza del GIP cittadino del 03.06.2010, di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di fittizia intestazione di beni volta al riciclaggio, fittizia intestazione di beni volta ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, di estorsione continuata aggravata e ricettazione per D.V. P., ricorre la difesa dell’imputato, deducendo il vizio di motivazione sia con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

1.1 In ordine al primo aspetto lamenta:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 273 c.p.p. perchè non sarebbe ravvisabile nella fattispecie di fittizia intestazione di beni il dolo specifico di elusione della misura di prevenzione patrimoniale perchè nei confronti del D.V., solo in tempi più recenti, si è proceduto con tale misura patrimoniale e comunque la pratica di distrarre fondi alle imprese per costituire fondi neri era cominciata in anni in cui non era ancora neanche ipotizzabile la misura di prevenzione;

– sotto altro profilo, in ordine alla medesima fattispecie di reato, le modalità di cessione del ramo di azienda alla Novacostruzioni srl dimostrano l’effettività del trasferimento del bene anche perchè non è stata dimostrata la consapevolezza di S.G. della esistenza della misura di prevenzione; – ed, infine, per quanto attiene al documento riservato del Comando della Guardia di Finanza, è sicuramente errata la qualificazione del fatto perchè, se i fatti si sono svolti come ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare, doveva essere contestato il concorso nella rivelazione del segreto d’ufficio e non la ricettazione e, inoltre, non è provato che la fotocopia del documento sia antecedente al 16 ottobre 2006 e che il D.V. non l’abbia acquisito dagli incarti processuali che lo riguardano.

1.2 In ordine alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari il ricorrente rileva che, attesa la natura di reato istantaneo ad effetti permanenti per la fattispecie di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, il fatto che il D.V. ha subito la confisca di tutte le società a lui riconducibili e non è più titolare di impresa e non ha più dipendenti, impedisce di fatto la reiterazione dei reati così come non può negarsi che la detenzione di notizie destinate a rimanere segrete non può ripetersi perchè il D.V. non ha più beni da assoggettare a sequestro e confisca. La misura custodiale, infatti, non individua circostanze specifiche di pericolo di reiterazione dei reati nè, tantomeno specifiche esigenze probatorie che giustifichino la misura.
Motivi della decisione

2. Il ricorso, solo in parte, è fondato.

2.1 La completa motivazione del Tribunale del riesame, che si integra opportunamente con la motivazione dell’ordinanza custodiale fornendo così una risposta esaustiva alle perplessità espresse nel ricorso sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato di intestazione fittizia, non merita censure.

2.2 In ordine alla prima doglianza sulla sussistenza del reato di fittizia intestazione va osservato che, diversamente da quanto affermato in ricorso, nel capo d’imputazione sub lett. B), l’intestazione fittizia dei rapporti bancari è stata individuata come funzionale a pratiche di riciclaggio (alfine di agevolare il reato previsto dall’art. 648 bis c.p).

Tali pratiche sono puntualmente descritte nel successivo capo di imputazione sub c) ed ascritte ai ragionieri responsabili della contabilità delle società del Gruppo Di Vincenzo, in concorso con i dipendenti delle aziende di credito che operavano con le predette società.

Si è inteso,in altri termini, contestate al D.V. il trasferimento fraudolento di valori ( D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992) nella forma dell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro con la creazione dolosa di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità dei beni, difforme dalla realtà, al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

Il motivo di ricorso che si duole della finalità di elusione della misura di prevenzione è pertanto generico e non rispondente alla realtà dei fatti e va dichiarato inammissibile.

Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Infatti il ricorrente ha espresso censure in fatto e generiche, relative alla effettività del trasferimento del bene che non possono formare oggetto del giudizio di legittimità: per lo stesso motivo deve essere rigettato il motivo di ricorso relativo all’assenza di concreti motivi di pericolosità dell’imputato, con riguardo alla reiterazione di condotte criminali, trattandosi di censure di merito sottratte al giudizio di questa Corte.

Va invece accolto il motivo di ricorso relativo alla qualificazione del fatto ascritto al capo c) dell’imputazione della misura custodiale, non tanto per il profilo che, come vorrebbe il ricorrente, la fotocopia di un documento non può rivestire le caratteristiche della cosa proveniente da delitto che tale qualità non può essere negata ad ogni bene avente una rilevanza patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo che non è stata proprio affrontata la possibilità di ravvisare il concorso in rivelazione di segreto d’ufficio, che per le circostanze in cui è stata ricostruita la vicenda non sembra di poter escludere.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto solo per tale aspetto e gli atti vanno trasmessi al Tribunale del riesame competente perchè compiutamente abbia a motivare sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti al D.V. al capo e) della intestazione della misura custodiale.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla imputazione di ricettazione (di cui al capo e) e rinvia per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Caltanissetta.

Rigetta il ricorso nel resto. Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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