Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 121 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 5 settembre 2002, n. 1549 il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione I della Sezione staccata di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da un gruppo di docenti universitari con incarichi di supplenza – i quali lamentavano che, per le supplenze regolarmente disimpegnate non erano stati retribuiti – statuiva che agli stessi spettasse il compenso previsto dall’art. 114 D.P.R. n. 382 del 1980 tenendo conto della maggiorazione di cui all’art. 36, comma 6 dello stesso decreto, negando, invece indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. In ragione di tale pronuncia il Giudice di prime cure condannava l’Università degli Studi di Messina al pagamento delle differenze retributive aumentate di rivalutazione ed interessi legali secondo quanto specificato in motivazione.

L’Università proponeva appello affermando di avere corrisposto il dovuto e contestando la linea interpretativa seguita dal giudice di primo grado in ordine al citato art. 114 e in subordine deducendo – per la prima volta in appello – l’intervenuta prescrizione dei crediti per le supplenze svolte anteriormente ai cinque anni antecedenti la notificazione del ricorso introduttivo della lite.

Le parti vincitrici in primo grado proponevano appello incidentale relativamente al diniego del computo della quota di indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, come sancito nella sentenza impugnata.

Con la decisione della quale si chiede ora l’esecuzione questo Consiglio di Giustizia Amministrativa:

– respingeva l’appello incidentale;

– dichiarava inammissibile l’eccezione di prescrizione presentata per la prima volta in appello;

– accoglieva in parte l’appello, ritenendo corretta la tesi dell’Università secondo la quale il trattamento retributivo spettante per la supplenza va computato senza tenere conto della maggiorazione contemplata dal comma 6 del citato D.P.R. n. 382 del 1980.

Con il presente ricorso i suindicati ricercatori confermati dell’Università di Messina hanno richiesto l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria sancita a loro favore, dal combinato disposto delle due citate sentenze degli organi di giustizia amministrativa della Regione siciliana.
Motivi della decisione

Il ricorso per l’ottemperanza della citata decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è stato ritualmente proposto.

Lo stesso è fondato ed impone all’Università degli Studi di Messina di precedere senza indugio alla procedimentalizzazione della spesa pubblica inerente il pagamento delle somme dovute agli odierni istanti.

Questi ultimi, in qualità di ricercatori confermati, hanno svolto incarichi di supplenza in insegnamenti curriculari sforniti di docente titolare, per gli anni accademici 1995/96 e 1996/97 (mentre il professore Ag.Na.Sp. presenta richiesta anche per gli anni accademici 1994/95 e 1997/98).

Tali insegnamenti sono stati impartiti al di fuori delle 350 ore obbligatoriamente dedicate dal docente allo svolgimento delle attività e dei compiti istituzionali, come si desume dalle deliberazioni del Consiglio di Facoltà relative ai singoli incarichi di docenza.

L’effettiva prestazione della docenza non ha formato oggetto di alcuna contestazione in sede di giudizio di merito sicché si deve concludere che le attività di insegnamento sono state espletate effettivamente ed oltre i limiti dell’orario complessivo di lavoro quale su indicato.

Va, infine revocato ogni fondamento alla tesi esposta dall’Università ai richiedenti, secondo la quale gli stessi dovrebbero comprovare lo svolgimento degli incarichi attraverso l’ostensione dei registri delle lezioni.

Si tratta, invero, di documenti che non possono essere nella disponibilità dei docenti, in quanto, per precisa previsione dell’articolo 39 del Regolamento generale universitario recato nel regio decreto n. 6 aprile 1924, n. 674, i registri delle lezioni, alla chiusura dei corsi, vanno consegnati, come ovvio, alla segreteria dell’Università.

La Direzione dell’Università ha perciò indebitamente opposto, probabilmente al fine di non adempiere, un incombente istruttorio che, per contro, è a suo esclusivo carico, giusta la titolarità quanto meno esecutiva delle attribuzioni organizzative e documentali dell’attività dell’ateneo.

Le conclusioni appena raggiunte impongono di disporre la piena ed integrale esecuzione della decisione in epigrafe.

A tale scopo si assegnano giorni 40 all’Università di Messina.

In difetto procederà senza indugio quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina o un funzionario da lui delegato.

Al Commissario ad acta, saranno versate dall’Università di Messina Euro 1.000,00 quale anticipo sul compenso che sarà liquidato da questo Consiglio in sede di relazione sull’eseguito incombente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando dispone che:

– sia data piena ed immediata esecuzione alla propria decisione 7 ottobre 2008, n. 852 a cura dell’Università degli Studi di Messina ed assegna per gli incombenti giorni quaranta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione a cura della parte più diligente;

– in difetto di esecuzione nei termini sopra assegnati vi provveda un Commissario ad acta individuato nella persona del Prefetto di Messina o di un funzionario da lui delegato, che vi procederà con la massima urgenza possibile, depositando relazione presso la Segreteria di questo Consiglio sull’eseguito incombente;

– al Commissario ad acta siano versate dall’Università di Messina Euro 1.000,00 quale anticipo sul compenso che sarà liquidato da questo Consiglio in sede di esame della predetta relazione;

– condanna l’Università di Messina al pagamento di diritti, spese ed onorari del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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