Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 6398 Rappresentanza

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ntale cessazione materia del contendere.
Svolgimento del processo

A. M.L. e P., nel febbraio del 1995 convenivano davanti al Tribunale di Sanremo, A.F. per sentire dichiarare nullo, invalido e inefficace ex art. 1395 cod. civ. l’atto con il quale il convenuto nominato dagli attori mandatario con rappresentanza per la vendita dei loro beni immobili siti in località (OMISSIS), aveva venduto, a se stesso, i suddetti beni per il prezzo di L. 29.000.000. I M. deducevano che l’atto di vendita era nullo per evidente conflitto di interesse tra rappresentante e rappresentati. Si costituiva l’ A. che contestava le pretese degli attori e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Sanremo con sentenza n. 717 del 6 novembre 2002, accoglieva parzialmente la domanda. Dichiarava l’ A. gravemente inadempiente agli obblighi previsti dall’art. 1710 cod. civ. e conseguentemente lo condannava al pagamento in favore dei M. della somma di L. 29 milioni oltre interessi, rigettava ogni altra domanda.

B. Proponeva appello la M. in proprio e quale procuratrice del fratello P. denunciando l’erroneità delle statuizioni del Tribunale di Sanremo e chiedendo che venisse dichiarata la nullità, invalidità ed inefficacia dell’atto pubblico de quo. Si costituiva A. il quale proponeva anche appello incidentale con cui chiedeva la condanna dei M. in solido al pagamento delle somme meglio viste ex art. 1709 c.c. per l’attività procuratoria svolta.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 33 depositata il 24 gennaio 2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di San Remo accoglieva la domanda proposta da M.L. in proprio e quale procuratrice del proprio fratello P.. Rigettava l’appello incidentale e la domanda riconvenzionale dell’ A.. La Corte territoriale osservava che nell’ipotesi concreta non ricorrevano gli estremi di cui all’art. 1395 cod. civ., che avrebbero potuto escludere l’annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante con se stesso.

C. Per la cassazione di tale sentenza della Corte di Appello di Genova ricorre A.F. per un motivo affidato ad un atto di ricorso notificato il 20 maggio 2005.

Resistono M.L. e M.P.. M.L. e M. P. propongono ricorso incidentale subordinato notificato il 20 giugno 2005.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale subordinato devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2 Con il primo e unico motivo, A.F. lamenta, come da rubrica, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 1362, 1394 e 1395 c.c., artt. 360 e 116 cod. proc. civ.. Ritiene il ricorrente che la Corte di Genova non poteva desumere la sussistenza di un conflitto di interesse sic et sempliciter dall’unica circostanza dell’omessa predeterminazione del prezzo, rinunciando a qualsiasi indagine circa la sussistenza in concreto di tale conflitto. La Corte, non poteva esimersi – afferma il ricorrente – dall’esame di tutti gli elementi probatori raccolti nella svolta istruttoria e dal conseguente obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento circa la sussistenza o meno in concreto di un conflitto di interessi.

Qui – evidenzia ancora il ricorrente – non si deduce un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da come prospettato dal convenuto bensì il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, dato che nel ragionamento del giudice si ravvisa il mancato e deficiente esame di parametri decisivi della controversia, evidenziati nel primo grado del giudizio.

2.1. La censura non coglie nel segno ed essa va disattesa.

2.2.a. L’annullabilità del contratto posto in essere dal rappresentante con se stesso, è esclusa nelle due ipotesi, previste, in via alternativa, dall’art. 1395 c.c., dell’autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto (cfr.

Cass. 22/4/1997 n. 3471, 15 maggio 2009, n. 11321). Ricorre la prima ipotesi quando il rappresentato autorizzi specificamente il rappresentante a concludere il contratto con sè medesimo, determinando gli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi o la predeterminazione degli elementi negoziali (Cass. 7.5.1992, 5438). A sua volta, è nella ratio della norma in esame che, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sè stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi – e quindi l’annullabilità del contratto – solo quando sia accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. In particolare, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante, non è idonea ad escludere il conflitto di interessi quando è generica non contenendo, tra l’altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.

2.2.b. Sotto altro aspetto, va chiarito che l’art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante, che. per specifica indicazione, può essere superata solo ed esclusivamente mediante la dimostrazione della sussistenza di una delle due condizioni tassativamente previste, che abbiamo già identificato e nei termini in cui si è detto. Resta preclusa, invece, la possibilità della dimostrazione dell’assenza in concreto del conflitto di interessi e, cioè, di quella realtà che la legge vuole sia acclarata dall’esistenza dell’autorizzazione specifica o dalla predeterminazione degli elementi negoziali (Cass. N. 27783 del 21.11.2008).

2.3. Non merita, pertanto, censura la Corte territoriale laddove ha ritenuto che la sola autorizzazione, non accompagnata da una determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato, non poteva essere considerata idonea ad escludere il conflitto di interessi, ed ad escludere l’annullabilità della compravendita de qua. Le argomentazioni al riguardo svolte nella decisione impugnata sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse dal ricorrente con il motivo in esame, in quanto è logicamente corretta e sufficiente, posto che, con argomenti coerenti ed adeguati, ha desunto la mancanza di quegli elementi che avrebbero potuto escludere l’annullamento della compravendita de qua.

3. Il ricorso incidentale subordinato, per espressa richiesta di M.L. e M.P. attiene a questioni il cui esame è stato assorbito dall’annullamento del contratto. Tuttavia, è inammissibile perchè attiene a questioni non esaminate dalla Corte territoriale. In definitiva, il ricorso principale va rigettato, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre a Euro 200,00 per spese e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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