Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4985 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G., tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, depositata il 29 giugno 2010, con la quale, in parziale accoglimento del riesame, annullava l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli applicativa della misura della custodia cautelare in carcere limitatamente al capo B) della rubrica e sostituiva la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari in riferimento al capo B2.

Lo stesso, indagato nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, lamentava la violazione dell’art. 273 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in quanto – a suo dire – non sussistevano a suo carico gravi indizi di colpevolezza, basandosi la ritenuta gravità indiziaria soltanto sull’esito di un’unica intercettazione che non avrebbe trovato alcun riscontro nell’ambito della complessa attività investigativa e non avendo i giudici motivato sul punto.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente formula critiche del tutto generiche al provvedimento impugnato, senza indicare compiutamente le ragioni per le quali lo tesso sarebbe censurabile.

Viene infatti apoditticamente affermato che l’ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe fondata sull’esito di una sola intercettazione ed in assenza di altri riscontri senza null’altro aggiungere se non vaghe osservazioni sulla inadeguatezza della motivazione che si risolvono, in definitiva, in una richiesta di una diversa valutazione del quadro indiziario complessivo.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, però, l’ordinanza impugnata è del tutto immune da censure.

I giudici hanno infatti illustrato ampiamente il percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione criticata, senza alcuna carenza motivazionale o logica.

Il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *