Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 113 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 1557/06 proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, gli odierni appellanti, proprietari di immobili compresi nell’intervento del "PRUSST di Palermo", impugnavano gli atti di approvazione dei progetti definitivi relativi al detto intervento in variante urbanistica, ed in particolare il programma costruttivo in via Montalbo – Cooperativa Rosa Garden, articolando le seguenti doglianze:

– violazione dell’art. 28 della legge n. 457/1978: la delibera impugnata sarebbe decaduta e il procedimento conseguentemente travolto;

– omessa valutazione del rischio idrogeologico;

– violazione del D.M. n. 1169/1999;

– nullità della delibera per violazione di un presupposto di fatto essenziale;

– illegittimità dell’atto per mancanza di motivazione in ordine alla scelta espropriativa; omessa comparazione degli interessi coinvolti.

Con ricorso per motivi aggiunti gli esponenti chiedevano l’annullamento della determinazione n. 114 del 31 ottobre 2006 del dirigente tecnico del settore urbanistica del Comune di Palermo, recante delega alla Cooperativa Rosa Garden per gli adempimenti previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti veniva contestato il parere favorevole al progetto della Cooperativa Rosa Garden, emesso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali in data 6 novembre 2007 prot. n. 8622/P, per asserita violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e omesso esame di documenti decisivi.

Si costituivano le amministrazioni intimate e la controinteressata "Rosa Garden" società cooperativa edilizia per azioni, per domandare il rigetto dell’impugnativa siccome infondata, con vittoria di spese.

Con ricorso radicato in ruolo al n. 151/2009, la "Rosa Garden" società cooperativa edilizia per azioni impugnava la nota del Comune di Palermo prot. n. 786426 del 12 novembre 2008.

Con motivi aggiunti, la medesima cooperativa contestava la determina dirigenziale del Comune di Palermo n. 14 del 30 gennaio 2009, di "presa d’atto dell’avvenuta rinuncia del proponente privato Cooperativa "Rosa Garden" alla realizzazione dell’intervento: 2.08 a) programma costruttivo in via Montalbo".

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di prime cure procedeva alla riunione dei gravami e, nel merito, respingeva il ricorso n. 1557/2006 e accoglieva il ricorso n. 151/2009.

La pronuncia è stata impugnata dai ricorrenti di prime cure ad eccezione del signor Aldo La Rosa. La cooperativa Rosa Garden ha proposto appello incidentale per sentir accogliere i motivi del citato ricorso n. 151/2009 dichiarati assorbiti dalla medesima sentenza.

Si sono costituiti altresì l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e il Comune di Palermo e hanno chiesto il rigetto dell’appello.
Motivi della decisione

L’appello è fondato per quanto dedotto nel secondo motivo con il quale si deduce l’omessa valutazione del rischio geologico, la nullità dell’atto per omessa acquisizione di un parere obbligatorio e la violazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L’accoglimento di quel mezzo determina l’assorbimento di tutte le altre censure nonché l’improcedibilità dell’appello incidentale.

La mancata valutazione del rischio geologico nell’ambito di una procedura destinata alla demolizione degli edifici esistenti e nella costruzione di nuovi nell’ambito del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) nella zona Montalbo in Palermo, infatti, determina effetti caducatori sull’intera sequenza e, in particolare, sulla deliberazione consiliare 9 maggio 2006, n. 114.

Con tale atto, infatti, il Comune di Palermo approvava in variante urbanistica l’intervento consistente nel programma costruttivo in via Montalbo e, per l’effetto, le tre schede (numeri 17, 19 e 20) del progetto come ritenute conformi anche sotto il profilo geologico giusta allegato D (parere del Genio civile).

La carenza di conformità sotto il cennato profilo si rifrange con effetto a cascata sull’intera procedura e ciò determina l’improcedibilità dell’appello incidentale per la sopravvenuta carenza di interesse a contestare atti già travolti dalla pronuncia di annullamento resa sull’appello principale.

All’anticipata conclusione questo Consiglio è pervenuto sulla base della disamina della documentazione agli atti, in particolare, dei pareri resi dall’Ufficio del Genio civile di Palermo il 13 luglio 2005 (che incide a monte sulla deliberazione n. 114/2006 su indicata) e del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 2007 (che interviene a valle della medesima deliberazione).

Il parere dell’Ufficio del Genio civile di Palermo si pone innanzi tutto in contrasto con il precedente parere al PRG del 2002 reso nel settembre 2000, secondo il quale le aree in questione sarebbero state caratterizzate da cave storiche.

A prescindere da tale rilievo, è comunque certo che l’attività espletata dall’Ufficio si è limitata a un semplice acquisizione di studi geologici proposti da professionisti privati incaricati dalla Cooperativa istante.

L’Ufficio, come si desume dallo stesso atto in contestazione, non solo non ha sottoposto tali studi a un vaglio critico ma ne ha ammesso la piena rispondenza senza neppure redigere o far compilare un verbale di sopralluogo (che evidentemente non è mai stato effettuato): l’acquisizione dei dati in questione è stata, pertanto, caratterizzata, da una sostanziale passività, in antitesi ai doveri di attivazione propri di un Ufficio quale quello del Genio civile.

I relativi adempimenti e comunque una disamina penetrante delle problematiche connesse ad un’area notoriamente interessata da caverne antropiche, cave storiche, passaggi utilizzati dalla Marina Militare avrebbero richiesto non una presa d’atto, per dir così, di studi geologici effettuati da professionisti privati, bensì la doverosa disamina da parte dello stesso Ufficio. Il parere in questione peraltro ha affermato la rispondenza del progetto non solo alle condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, ma ha anche approvato, senza indicarle, le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica.

In realtà, nel contesto dello stesso atto, non si rinviene alcuna relazione geologica, a meno che per tale non si intendessero (ma qui si entra nel campo delle interpretazioni) i due studi geologici indicati nel preambolo, uno dei quali a firma del geologo Domenico Pagano e l’altro sottoscritto dal geologo Andrea Pagano.

Quale di questi studi sia indicato come relazione geologica, quali siano le osservazioni e le prescrizioni ivi contenute, quale sia l’incidenza delle stesse sul progetto sono tutti elementi lasciati in totale indeterminatezza.

La neutralità del parere rispetto all’effettivo stato dei luoghi e alla presenza di caverne antropiche e cave storiche nonché di passaggi utilizzati dalla Marina Militare è confermata dalla clausola di riserva, apposta allo stesso, di disamina dei progetti delle singole opere e degli elaborati geologici e geotecnici, redatti da professionisti abilitati, contenenti i risultati delle indagini geodiagnostiche di dettaglio ai fini dell’autorizzazione prevista dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La specifica clausola è ulteriore prova della sostanziale incongruenza che permea l’intero parere.

Giova rammentare che l’oggetto dell’intervento per il quale è vertenza è costituito dalle aree comprese nelle su indicate schede n. 17, 19 e 20 come allegate al progetto.

La scheda 17 riguarda un’area di intervento (cioè quella entro la quale si procederà a nuova edificazione per una superficie inferiore alla prima) di 890 mq; la scheda 19 e la scheda 20 individuano aree di intervento rispettivamente di 747,35 mq e di 2804,97 mq.

La totale area interessata è pertanto di 4442,32 mq (pari alla somma delle tre superfici su indicate).

In un’area di tale assai modesta dimensione immaginare uno studio geologico e geodiagnostico che non sia anche di dettaglio appare invero assai difficile.

Se l’Ufficio del Genio civile non ritiene esaustivi gli accertamenti recati in ben due studi geologici tanto da riservarsi in una successiva fase la disamina degli accertamenti di dettaglio, si pongono allora dubbi su quale sia stata la capacità diagnostica e di ricerca di quegli studi che avrebbero dovuto recare elementi di completezza, in quanto riferiti ad un’area inferiore al mezzo ettaro.

Ora una superficie di così modeste dimensioni per uno studio geologico, di solito indirizzato ad aree di ben più vasta estensione, avrebbe necessariamente imposto, quasi in re ipsa, la disamina di dettaglio.

Tutti gli elementi qui indicati cospirano per ritenere illegittimo il predetto parere del Genio civile perché emesso senza un vaglio accurato e coerente dell’effettiva situazione geologica della zona.

L’annullamento dell’atto su indicato implica altresì la demolizione giuridica del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali reso nel novembre del 2007 e fondato anch’esso sui rilievi del Genio civile, senza peraltro tenere in alcun conto, come, invece, sarebbe stato doveroso, gli esami geodiagnostici prodotti in quella sede dagli odierni appellanti.

L’appello va accolto. In esito all’annullamento degli atti impugnati con l’originario ricorso proposto dagli odierni appellanti, deve considerarsi improcedibile altresì il ricorso n. 151 del 2009 proposto in prime cure dall’appellante incidentale Rosa Garden, tenuto conto dell’effetto caducante anche nei riguardi degli atti contestati in quella sede dalla predetta società cooperativa.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando:

– accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, accoglie il ricorso originario n. 1557/2006 avanti il TAR Sicilia – Sede di Palermo unitamente ai relativi motivi aggiunti e annulla gli atti ivi impugnati;

– dichiara improcedibile l’appello incidentale;

– dichiara altresì improcedibile il ricorso originario n. 151/2009 proposto avanti al TAR Sicilia – Sede di Palermo unitamente ai relativi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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