Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4982 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ento impugnato.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione Penale, con ordinanza in data 20 maggio 2010, rigettava la richiesta di riesame proposta dalla difesa di D.L. avverso il decreto di convalida, perquisizione e sequestro emesso il 27 marzo 2010 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari ed il decreto di sequestro emesso dallo stesso Pubblico Ministero il 6 aprile 2010 nell’ambito di un procedimento che vedeva il D. tratto in arresto in relazione al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 75 del 1958, artt. 3, 5, e 8.

Il D. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dei giudici del riesame.

Con un primo motivo di ricorso, denunciava la violazione di legge conseguente alla mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata.

Osservava, in merito, che oggetto del riesame non era la perquisizione a seguito della quale era stato operato il sequestro, bensì soltanto quest’ultimo provvedimento, mentre i giudici del riesame si erano soffermati esclusivamente sulla perquisizione, tralasciando ogni considerazione sull’oggetto della richiesta difensiva.

Con un secondo motivo di ricorso lamentava la lesione dei diritti difensivi per non essere stato avvisato, in occasione del sequestro, del diritto di farsi assistere da un difensore, con conseguente violazione dell’art. 365 c.p.p. e ciò in quanto l’avviso effettuato dalla polizia giudiziaria poneva indebitamente l’alternativa tra l’assistenza di un legale o di una persona di fiducia.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso rilevava la mancanza di motivazione nel provvedimento di sequestro avendo il Pubblico Ministero omesso l’indicazione delle ragioni che rendevano necessario il vincolo reale e l’illegittimità della integrazione motivazionale operata dai giudici del riesame. Osservava, inoltre, che il provvedimento del Pubblico Ministero non poteva ritenersi neppure motivato per relationem.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso che il motivo di ricorso inerente la mancata motivazione dei provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero risulta assorbente rispetto alle altre doglianze del ricorrente.

Con riferimento alla mancanza di motivazione dei provvedimenti di convalida di perquisizione e sequestro e di sequestro deve ritenersi, infatti, che l’obbligo motivazionale non risulta correttamente adempiuto.

Va a tale proposito ricordato, in primo luogo, che, successivamente all’intervento delle SS. UU. menzionato in ricorso (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004), i condivisibili principi formulati sono stati integrati osservando come la decisione richiamata abbia escluso la supplenza del giudice del riesame in mancanza di indicazioni sulle finalità probatorie del sequestro ammettendo però la possibilità, per lo stesso giudice, di impiegare per l’integrazione della motivazione carente le argomentazioni utilizzate dal Pubblico Ministero nell’udienza camerale.

Analogamente, si è ritenuto che, tenuto conto dei diversi ruoli dell’organo requirente e del giudicante, il Tribunale "…quale giudice del merito, cui è riservata la doverosa verifica della corrispondenza della base fattuale all’ipotesi di reato contestata – possa trarre argomenti dai fatti storici risultanti dagli atti ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie e di una migliore giustificazione delle esigenze probatorie" (Sez. 2, n. 39382, 21 ottobre 2008).

Si è così osservato che, in caso di insufficiente indicazione, da parte del Pubblico Ministero, delle ragioni poste a sostegno del sequestro, "…il giudice del riesame ha il potere di rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall’inquirente" (Sez. 5, n. 45932, 19 dicembre 2005).

Tale integrazione, tuttavia, non può prescindere dall’indicazione, ancorchè con incompletezze o lacune, delle ragioni giustificative del vincolo sul bene sequestrato (Sez. 2, n. 47000,18 dicembre 2008).

Il Pubblico Ministero deve fornire il provvedimento con il quale dispone o convalida il sequestro di adeguata motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 21736,29 maggio 2008).

Con riferimento a tale motivazione (e considerati i principi fissati dalle SS. UU. nella pronuncia in precedenza richiamata) si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell’individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto C.P.P. (Sez. 5, n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. 5, n. 2108, 8 giugno 2000).

In definitiva, tranne nei casi in cui l’esigenza probatoria del "corpus delicti" sia in "re ipsa" (v. Sez. 4, n. 8662, 3 marzo 2010 relativa ad un sequestro di stupefacenti) è necessario che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una indicazione, ancorchè essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.

Nella fattispecie, risulta dagli atti che questa Corte è tenuta a consultare quando, come nel caso in esame, il ricorso verte su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. SS. UU. 42792, 28 novembre 2001), che il provvedimento di convalida del 27 marzo 2010 pur richiamando espressamente il verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, nel quale viene testualmente indicato che gli oggetti sequestrati erano pertinenti al reato in quanto "sarebbero stati utilizzati per il reclutamento dei clienti" (si trattava, infatti, di un computer laptop e di un cellulare) era privo di ulteriori specificazioni; nel provvedimento del sequestro del Pubblico Ministero del 6 aprile 2010, invece, si faceva esclusivo riferimento alla necessità del sequestro di un cellulare precisando che trattavasi di "telefono utilizzato dell’indagato per contattare la P.O. ed i clienti della stessa".

Mancava una seppur minima indicazione delle esigenze probatorie che il Pubblico Ministero intendeva soddisfare mediante il sequestro e che poteva esaurirsi anche nella mera elencazione degli accertamenti da compiere sulle apparecchiature sequestrate.

Tale radicale mancanza fa sì che l’intervento dei giudici del riesame non possa dirsi integrativo di una carente motivazione del provvedimento del Pubblico Ministero perchè tale motivazione non esisteva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè i decreti di convalida di perquisizione e sequestro in data 27/3/2010 e di sequestro in data 6/4/2010 disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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