Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4981 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 1.4.2010 il Tribunale di Biella, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da S.W., annullava il decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Biella avente ad oggetto la struttura commerciale denominata Shun Fa All In The Schop di Quaregna, disponendo la restituzione della stessa all’avente diritto.

Rilevava il Tribunale che sussistesse il fumus del reato di contraffazione del marchio registrato, emergendo dalla annotazione di p.g. del 15.3.2010 che nel negozio era stata rinvenuta merce munita di marchio CE contraffatto e di marchio Australian contraffatto, circostanza questa non contestata dalla difesa (ogni valutazione in ordine alla rilevanza della obbligatorietà del marchio CE sulle cose sequestrate, a fronte della pacifica contraffazione del marchio stesso, andava demandata al giudice del dibattimento).

Secondo il Tribunale, però, dal provvedimento impugnato non risultava il periculum delineato dall’art. 321 c.p.p., comma 1, essendo stato questo enunciato in termini astratti.

La carenza di motivazione sul punto imponeva l’annullamento del decreto impugnato.

2) Ricorre per cassazione S.W., a mezzo del difensore.

Dopo aver premesso che il gravame riguarda la merce sequestrata, essendosi il Tribunale limitato a dissequestrare la struttura commerciale, denuncia la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al difetto di fumus e del periculum in relazione agli articoli indicati nella nota depositata in udienza il giorno 1.4.2010.

Il Tribunale del riesame non può limitarsi a prendere atto della astratta configurabilità della fattispecie contestata, dovendo tener conto delle risultanze processuali anche alla luce degli elementi forniti dalle parti.

La difesa aveva depositato una articolata rassegna dei provvedimenti normativi che impongono (o dichiarano non necessaria) la apposizione del marchio CE. In relazione alla merce sequestrata, su molti prodotti non era assolutamente necessario il marchio CE. Il provvedimento impugnato manca inoltre completamente di motivazione in ordine al periculum che deriverebbe dalla libera disponibilità della merce sequestrata.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Va ricordato, quanto di poteri del Tribunale del riesame, che la giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla sentenza a sez. unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi) è, ormai, consolidata nel ritenere che nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "piena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all’esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell’accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell’ambito di un medesimo procedimento. L’accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono – in una prospettiva di ragionevole probabilità – di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 40189 del 2006 – ric. Di Luggo). Il controllo non può quindi limitarsi ad una verifica meramente burocratica della riconducibilità in astratto del fatto indicato dall’accusa alla fattispecie criminosa, ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell’antigiuridicità penale del fatto come contestato, ma tenendosi conto, nell’accertamento del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall’accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.

Secondo anche la già citata sentenza (sez. un. n. 23/1997), non sempre correttamente richiamata, al giudice del riesame spetta quindi il dovere di accertare la sussistenza del c.d. fumus commissi delicti che, pur se ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad una ipotesi ascrivibile alla realtà fattuale e non a quella virtuale (principi affermati più volte da questa sezione 3, 29.11.1996, Carli; Cass. sez. 3, 17.1996, Chiatellino; 30.11.199, Russo; 2.4.2000, P.M. c. Cavagnoli; n. 5145/2006). In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti", ancorchè limitata all’astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall’essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell’accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr. Cass. pen. sez. 1, n. 15914 del 16.2.2007 – Borgonovo).

3.2) Il Tribunale non ha neppure preso in considerazione le deduzioni difensive e la documentazione allegata, sia pure per disattenderle, limitandosi a rinviare ogni valutazione sul punto al "contraddittorio dibattimentale".

Quanto al periculum, dalla lettura del provvedimento sembra, addirittura, che la parte motiva sia in contrasto con il dispositivo.

Mentre in quest’ultimo infatti il dissequestro viene limitato alla struttura commerciale, in motivazione si legge testualmente:

"rilevato che dal provvedimento impugnato non si evince la consistenza del periculum delineato nell’art. 321 c.p.p., comma 1, non essendo enunciate, se non in termini generali ed astratti, le ragioni che renderebbero il vincolo di apprensione dell’immobile adibito alla vendita e, indistintamente di tutta la merce ivi contenuta necessario al fine di evitare la reiterazione di condotte analoghe….".

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla merce sequestrata, con rinvio al Tribunale di Biella per nuovo esame in ordine al "fumus" ed al "periculum".
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Biella limitatamente alla merce sequestrata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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