Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 109 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Au.Ca. contro il Comune di Messina per l’annullamento del provvedimento di ingiunzione al pagamento della somma di Lire 522.013.987 (oltre interessi) che – ad avviso dell’amministrazione comunale – sarebbe dovuta dalla stessa in dipendenza della lottizzazione convenzionata per la realizzazione in Messina di un complesso edilizio in C.da (…) su area di sua proprietà.

La tesi di fondo della ricorrente è che essa nulla deve al Comune, perché il terreno di che trattasi, dopo la lottizzazione, è stato alienato.

Il T.A.R. ha però respinto il ricorso, sostenendo il carattere solidale dell’obbligazione con l’acquirente e quindi la permanenza dell’obbligo in capo alla medesima.

La sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consiglio dalla soccombente.

Nel relativo ricorso essa ripropone la tesi della illegittimità dei provvedimenti impugnati, ricorrendo – come si vedrà – ad argomenti eterogenei, rubricati sotto i seguenti vizi: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 10/1977 e dell’art. 1292 C.c. Eccesso di potere"; "Violazione dell’art. 4 L.R. n. 16/1991"; "Violazione dell’art. 50 L.R. n. 71/1978".
Motivi della decisione

I. Gli argomenti più rilevanti addotti dalla ricorrente, si possono così enunciare:

A) in primo luogo quello della sua estraneità all’obbligazione (1° motivo).

La sig.ra Ca. – come sopra accennato – precisa di aver ceduto alla soc. C.E.M., con regolare contratto di compravendita, il terreno oggetto della convenzione urbanistica. Il carattere propter rem delle relative obbligazioni, avrebbe avuto l’effetto di liberare pienamente l’alienante rispetto al Comune.

B) Per rafforzare ulteriormente tale sua estraneità, ricorre però a un secondo argomento che sembra cambiare decisamente l’impianto originario. Sostiene infatti (l’appellante) che essendo stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della onerosità della concessione edilizia (art. 4 L. n. 10/1977), gli oneri di urbanizzazione, non ricadrebbero più sul lottizzante, ma sul titolare della concessione edilizia.

C) Ma subito dopo (ammettendo di nuovo implicitamente che il lottizzante sia tenuto a darsi carico della urbanizzazione della zona) sostiene che la C.E.M. – quale soggetto subentrante nella convenzione – ha realizzato tuttavia una strada. Sicché l’importo degli oneri di urbanizzazione richiesto dal Comune, andrebbe comunque defalcato dalle somme impiegate dalla Società per la realizzazione dell’anzidetta strada (2° motivo).

D) Ciò renderebbe anche illegittima l’entità della sanzione pecuniaria applicata dall’Amministrazione (3° motivo).

II. giudizio del Consiglio la sentenza di primo grado resiste alle critiche dell’appellante.

Per quanto riguarda il punto sub A) sembra di poter aggiungere – a quanto correttamente affermato dal Giudice di primo grado – che dagli atti del contenzioso non risulta che la convenzione di lottizzazione sia stata volturata a nome della C.E.M. con la specifica liberazione della sig.ra Ca. Sicché non si vede come essa possa ritenersi esentata nei confronti del Comune, in virtù di un contratto di compravendita, rispetto al quale l’Amministrazione comunale è rimasta del tutto estranea (così Cons. St., V, 14.5.2003, n. 2564).

Non sembra possibile neppure seguire il ragionamento dell’appellante in ordine al punto sub B), poiché il principio della "onerosità" della concessione edilizia, introdotto dell’art. 4 L. n. 10/1977 (e invocato dall’appellante) non ha il significato di esentare il lottizzante dagli oneri di urbanizzazione per riversarli sul titolare della concessione edilizia, ma di far compartecipare comunque chi costruisce agli oneri di urbanizzazione, secondo modalità che dipendono essenzialmente dalla situazione dei luoghi e dalla normativa urbanistica.

Più specificamente: nel caso in cui l’attività edilizia potrà realizzarsi in base a semplice concessione edilizia, ciò avverrà al momento del rilascio di quest’ultima. Ma quando viceversa (come nella fattispecie) l’attività edilizia è subordinata al piano di lottizzazione, il problema del riparto degli oneri di urbanizzazione è anticipato a tale momento (pianificatorio). Sarà cioè la convenzione urbanistica (che accompagna il piano di lottizzazione) a disporre immediatamente l’entità, i modi, i tempi della urbanizzazione e il riparto dei relativi oneri tra Comune e utilizzatore dell’area, con riferimento all’intera area.

Altrimenti non si comprenderebbe perché mai la lottizzazione dovrebbe ancora essere corredata dalla convenzione: strumento da sempre orientato al principio della compartecipazione del proprietario agli oneri di urbanizzazione, divenuto – dopo la L. n. 10 del 1977 – di carattere generale, per la sua estensione anche alle costruzioni realizzate con singole concessioni edilizie.

Non appare neppure fondata la tesi enunciata dall’appellante sub C) e D) secondo cui la sentenza impugnata sarebbe errata per non aver accolto la richiesta della sig.ra Ca. a scomputare dalle somme in discussione le spese affrontate dalla Soc. C.E.M. per la realizzazione della strada.

Il T.A.R. invero ha rigettato tale domanda in quanto la ricorrente non avrebbe dato un fondamento probatorio adeguato alla sua richiesta. L’appellante replica su questo punto, invocando il principio dispositivo/acquisitivo del processo amministrativo, che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad attivare tutti gli strumenti conoscitivi in suo possesso per valutare il fondamento della pretesa.

Ma neppure per tale profilo la sentenza di primo grado appare censurabile, perché – la ricostruzione assai perplessa del riparto degli oneri di urbanizzazione fatta nell’appello (oscillante tra il lottizzante e il titolare della concessione edilizia), non avrebbe consentito mai al Giudice di supplire alla mancanza di una prova adeguata sulle spese affrontate dalla C.E.M. per la costruzione della strada e sulla loro attinenza agli obblighi assunti con la convenzione.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello sia infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese, non essendosi costituito il comune appellato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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