Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 108 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dalla signora Ag.Ri.Te. contro l’Assessorato BB.CC. AA. e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per il mancato rilascio dell’assenso alla sanatoria di un immobile abusivamente realizzato nel Comune di Carini in zona soggetta a vincolo.

L’immobile ubicato nella fascia costiera, in un territorio vincolato paesaggisticamente sin dal 1963 (in funzione della visibilità del mare), è stato realizzato senza preventiva licenza edilizia e senza assenso dell’Autorità addetta alla tutela del vincolo.

La sentenza è stata impugnata dalla soccombente innanzi a questo Consiglio. L’Amministrazione interessata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Secondo l’appellante, l’errore fondamentale in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, consisterebbe in ciò: nel "non aver scrutinato la vicenda in funzione della situazione del 1969" (anno di realizzazione dell’opera), ma in base a quella sopravvenuta.

Lo stesso errore sarebbe stato commesso dall’Amministrazione che, anziché riportarsi alla data di realizzazione dell’opera – in cui la zona era sostanzialmente integra e il mare ancora ben visibile – ha esaminato superficialmente la vicenda alla luce della situazione di oggi in cui il diffuso abusivismo edilizio formatosi negli anni ha creato una sorta di barriera visiva.

Il mancato approfondimento della situazione dei luoghi e l’inadeguatezza della motivazione (conseguente all’errore di partenza) sarebbe anche attestato da un’altra circostanza: che dopo l’abbattimento di una serie di manufatti abusivi in virtù di provvedimenti di ripristino disposti dall’Amministrazione, il mare sarebbe riapparso alla vista del visitatore, sia pure da una certa angolazione.

A giudizio del Consiglio la sentenza di primo grado resiste alle critiche dell’appellante.

Appare anzitutto condivisibile la tesi secondo cui il silenzio dell’amministrazione, nel caso specifico, non può essere equiparato ad assenso. Anche la motivazione del provvedimento sembra sufficiente, tenuto conto: da un lato, dell’indiscusso valore ambientale della zona attestato peraltro da uno specifico vincolo paesistico anteriore ai numerosi vincoli ex lege posti dalla successiva legislazione statale e regionale a tutela della fascia costiera; dall’altro della fragilità del ragionamento dell’appellante, che – a ben vedere – tende a utilizzare l’abusivismo altrui come causa esclusiva della vanificazione del vincolo, dimenticando peraltro che la propria costruzione in assenza di nulla osta e in dispregio al vincolo sembrerebbe essere stata una delle prime a inaugurare la serie degli abusi. Secondo infatti la ricostruzione della vicenda rinvenibile nello stesso appello sino al 1969, la zona appariva ancora incontaminata.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello sia infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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