Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2011, n. 6377 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 8.3.2006 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto dalla società Poste Italiane spa avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimato a L.C.G. in data 12.11.2001, in esito alla procedura di mobilità collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che, nella specie, non fossero state osservate le disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 per quanto riguarda in particolare l’onere previsto dall’art. 4, comma 9, della citata Legge di specificare nella comunicazione conclusiva della procedura la qualifica e il livello di inquadramento dei lavoratori licenziati, e che non fosse stata comunque dimostrata una eccedenza di personale nell’area quadri di secondo livello, per la Regione Sicilia, nella quale operava l’appellato. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste, affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso L.C.G.. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la società Poste deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., art. 420 c.p.c., art. 183 c.p.c., L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 sul rilievo della erroneità della statuizione con la quale è stata rigettata l’eccezione di ultrapetizione. Secondo la ricorrente, infatti, il lavoratore con il ricorso introduttivo avrebbe confuso la questione relativa alla validità della clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva con quella relativa alla correttezza della procedura di licenziamento collettivo, nè avrebbe potuto successivamente introdurre nuove ragioni di censura del licenziamento, perchè, in questo modo, si sarebbe verificata una "mutatio libelli" non consentita dall’art. 420 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 avendo erroneamente il giudice di appello dato rilievo a censure riguardanti la presenza di "effettive" esigenze di riduzione del personale, mentre avrebbe dovuto limitare la propria indagine alla correttezza procedurale dell’operazione.

3.- Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 345, 346 e 437 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello preso in esame una censura – quella riguardante la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 – che non era stata puntualmente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c..

4.- Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2, 3, 9 e 12, e dell’art. 5, comma 3, nonchè per omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, richiamando la giurisprudenza che afferma la validità della comunicazione di apertura della procedura con la quale venga indicata, per ciascun comprensorio regionale, l’area funzionale (ed. base, operativa, quadri di primo e di secondo livello) di appartenenza di ciascun lavoratore.

5.- Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli accordi sindacali dell’ottobre 2001, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 9 e 12, e della L. n. 223 del 1991, art. 5, commi 1 e 3, ed ancora omessa e insufficiente motivazione su punti controversi e decisivi del giudizio, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione conclusiva della procedura non avesse consentito una effettiva verifica delle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e, nell’affermare l’inefficacia dell’accordo sindacale del 17.10.2001, non ha limitato il proprio esame alla mera verifica della corretta applicazione dei criteri fissati dalle parti collettive negli accordi in questione.

6.- I primi tre motivi (contraddistinti con i nn. 2), 3) e 4) del ricorso) devono ritenersi inammissibili per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

7.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisionè". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

8.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regala iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009). Per assolvere a tale finalità, il quesito, inoltre, deve essere caratterizzato da una sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. 5779/2010, Cass. 5208/2010).

9.- Nella specie, nessuno dei quesiti che concludono l’esposizione dei primi tre motivi si presenta adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le singole censure e ad evidenziare il nesso che deve necessariamente sussistere tra la fattispecie all’esame e il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione, risolvendosi, nella sostanza, in enunciazioni di carattere generale e astratto prive di qualsiasi riferimento alla fattispecie in esame. I quesiti formulati in calce ai primi due motivi tralasciano, inoltre, qualsiasi considerazione in ordine al fatto che la decisione del giudice d’appello si fonda su una interpretazione della domanda giudiziale che contrasta con quella dell’odierna ricorrente, ovvero su una attività interpretativa che, come è noto, costituisce operazione riservata in via esclusiva al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, e che non può dunque essere censurata per ultrapetizione, ma solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 20373/2008, Cass. 11639/2004).

10.- Il quarto e il quinto motivo (contraddistinti con i nn. 5) e 6) del ricorso), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ritiene infatti il Collegio di dover dare continuità al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 – e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente – invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è sanato ex se dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare – con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria – l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (Cass. 5034/2009, Cass. 15479/2007).

Questa Corte (cfr. Cass. 14679/2000) ha, del resto, già affermato che le eventuali insufficienze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia stato poi stipulato un accordo di mobilità, giacchè gli adempimenti imposti dal citato art. 4 sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l’effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. 4228/2000, nonchè Cass. 9743/2001 che ha ribadito che l’inefficacia del licenziamento – che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonchè all’Ufficio provinciale del lavoro, contenente l’indicazione dei motivi dell’eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dalla citata L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, – non è "sanata" dall’accordo sindacale comprensivo dell’individuazione dei lavoratori da licenziare). Così come aveva affermato che in tema di procedure di mobilità, la previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione prevista da tale disposizione, deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori, e non lui, avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati (Cass. 21138/2008, Cass. 23275/2007, Cass. 20455/2006, Cass. 15377/2004). Sotto altro profilo, si è precisato che, in materia di mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro (Cass. 21541/2006, Cass. 5/2006, Cass. 12781/2003, Cass. 13962/2002).

Quanto al rapporto tra contenuto della comunicazione di avvio della procedura e diritti dei singoli lavoratori, è stato ulteriormente precisato che, se è vero che la legge affida alle organizzazioni sindacali il potere di rappresentare, nel corso della procedura, gli interessi dei lavoratori che ne vengano coinvolti, è altresì vero che nessuna norma autorizza a ritenere che il singolo lavoratore non possa contestare la legittimità di atti dai quali possa derivargli un pregiudizio, con la conseguenza che deve ritenersi spettante al lavoratore, che pur rimane estraneo allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale e amministrativa, il diritto di far valere omissioni o inesattezze delle comunicazioni del datore di lavoro ( L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3) che abbiano determinato una falsa o incompleta rappresentazione della realtà, tale da compromettere il corretto svolgimento dell’esame congiunto con il sindacato, e quindi da incidere sulla correttezza dei provvedimenti finali adottati (Cass. 10961/99). A sua volta, Cass. 9 settembre 2003, n. 13196, condivisa dal Collegio, ha affermato che il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della informazione perchè la comunicazione rituale, completa della mancanza di alternative ai licenziamenti, rappresenta, nell’ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, è ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato. Con la stessa sentenza è stata coerentemente negata validità all’indirizzo che assegna rilievo alla incompletezza della comunicazione solo ove essa si traduca in un comprovato nocumento per il lavoratore (Cass. 4228/2000), osservando, in contrario, che la regolarità della procedura rappresenta un momento ineludibile affinchè il potere risolutorio del datore di lavoro possa legittimamente esercitarsi ed evidenziando che una diversa soluzione, "svalutando la funzione della procedura e di conseguenza il ruolo del sindacato", finirebbe "per collocare le irregolarità della stessa nell’ambito delle nullità innocue, categoria che contraddice il già evidenziato ruolo del sindacato". Quanto, infine, alla possibilità che con l’accordo sindacale possano essere individuati criteri di scelta che travalichino gli ambiti originariamente previsti nella comunicazione di avvio della procedura, questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità – una volta determinato nel rispetto di quanto prescritto dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 – non può essere successivamente disapplicato o modificato, non essendo consentito che in tale spazio temporale l’individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all’iniziativa ed al mero potere discrezionale dell’imprenditore, in quanto ciò comporterebbe ricadute pregiudizievoli sulla posizione dei singoli lavoratori e sul loro interesse ad una gestione trasparente, chiara ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. 6841/2010).

11.- Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato anzitutto che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il raggiungimento dell’accordo sindacale non avesse di per sè efficacia sanante delle carenze della comunicazione di avvio della procedura, già evidenziate dal giudice di primo grado, per quanto riguarda in particolare l’indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente. La Corte territoriale, dando corretta attuazione alle statuizioni innanzi ricordate, ha poi evidenziato anche come nella fattispecie gli accordi sindacali invocati dalla società contenessero solo l’enunciazione di criteri generali per la individuazione dei lavoratori da considerare in esubero e come anche la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, non consentiva una effettiva verifica delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta dei destinatari dei provvedimenti di messa in mobilità, verifica tanto più necessaria per il fatto che la società, con riferimento all’area Quadri di secondo livello, nella quale era inquadrato l’appellato, si era obbligata a rispettare nella mobilità i "limiti geografici della Provincia" e per il fatto che, dalla documentazione versata dalla stessa società appellante, risultava che, per la Regione Sicilia, sempre nell’ambito dell’Area Quadri di secondo livello, non esisteva alcuna eccedenza di personale, essendo anzi stata evidenziata, dalla stessa documentazione, una carenza di quattro unità. 12.- Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e,,rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati. Al riguardo, va nuovamente rimarcato come la valutazione dell’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità – dovendo essere valutata alla stregua del contenuto delle comunicazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 e con riferimento alla realtà aziendale ed all’assetto organizzativo dell’impresa – va devoluta al giudice di merito, la cui decisione, se sorretta da una motivazione corretta sul versante logico e giuridico, non è ricorribile davanti al giudice di legittimità. 13.- Il ricorso va, dunque, respinto con la conferma dell’impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le censure non espressamente esaminate.

14.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 18,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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