Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4977 Organo e forme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 14 gennaio 2010 il Tribunale di Treviso, sez. dist. di Montebelluna, in accoglimento della eccezione proposta dal difensore dell’imputato, dichiarava la nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., (potendo la notifica per fax essere fatta solo dal giudice e non dal P.M.) ed ordinava la restituzione degli atti al P.M..

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

L’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, consente di disporre notifiche a mezzo fax all’autorità giudiziaria e quindi all’intero ordine giudiziario, comprensivo di giudici e pubblici ministeri.

Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il P.M. non faccia parte dell’ordine giudiziario.

Pur prendendo atto della giurisprudenza di questa Corte in tema di abnormità di un atto (non è sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge), ritiene il ricorrente che nel caso di specie l’ordinanza impugnata determinerebbe effetti destabilizzanti: l’emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero (senza ulteriore e diversa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini poichè già correttamente effettuata) comporterebbe una nuova dichiarazione di nullità, con ipotizzabile reiterazione sine die della restituzione degli atti al P.M..

Chiede pertanto l’annullamento, perchè abnorme, del provvedimento impugnato.

2) Il ricorso è infondato.

2.1) E’ affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.

L’abnormità dell’atro può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997 n. 17 Di Battista.

Anche di recente le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 3201 del 26.3.2008 (dep. il 22.6.2009), Toni, nell’affermare che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadragli nè rimediabili" hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". Vi è abnormità funzionale quando "il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero pud ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". 2.1.1) Il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua correttezza giuridica ( l’art. 148 c.p.p., comma 2 bis fa inequivoco riferimento, come rileva il ricorrente, ad "Autorità giudiziaria"), è stato emesso nell’esercizio del potere di verifica della ritualità della citazione a giudizio e quindi in ipotesi previste dalla legge. Il cattivo esercizio del potere può determinare un atto illegittimo ma non certo abnorme. E neppure può parlarsi di abnormità funzionale: il rifiuto del P.M. di ricorrere ad altra modalità, pur possibile, di notificazione determinerebbe, come rileva il P.G. nella sua requisitoria scritta, solo una "stasi di fatto", irrilevante però sotto il profilo che ci occupa.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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