Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 107 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene in discussione il ricorso per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione in epigrafe per il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, c. 1, 4, 6 della L.R. n. 19/1991 e dell’art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993, negli aumenti periodici ed il pagamento delle consequenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Sull’ammissibilità di siffatto rimedio – su cui l’Amministrazione ha formulato apposita eccezione – questo Consiglio si è più volte pronunciato con argomentazioni alle quali si rimanda (cfr. C.G.A. 19 ottobre 2005 n. 645 e 28 aprile 2008 n. 379).

Nella specie i ricorrenti si dolgono della mancata esecuzione del predetto decreto e in particolare della incidenza negativa sulla esecuzione del medesimo, della Circolare presidenziale n. prot. 25858 del 9.2.2006, con la quale si dispone di applicare la prescrizione quinquennale ai ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda. A loro avviso la prescrizione, nel caso di specie, sarebbe inapplicabile, poiché l’Amministrazione nella fase decisoria del ricorso straordinario non ha eccepito l’avvenuta prescrizione.

L’Amministrazione sostiene viceversa che la stessa ha l’obbligo di eccepire anche in fase di esecuzione l’avvenuta prescrizione dei crediti azionati, stante il noto principio della irrinunciabilità della medesima ex art. 3 D.Lgs. n. 295/1939 stabilito proprio con riferimento a quelli aventi causa nel rapporto di pubblico impiego.

Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere è proprio quello della applicabilità o meno alla fattispecie in esame della anzidetta prescrizione, in assenza di una specifica eccezione formulata dall’Amministrazione nel giudizio di merito.

Questo Consiglio – considerata la perentorietà del testo dell’art. 345 c.p.c. – ritiene che tale eccezione non possa essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, dovendo applicarsi il principio secondo cui la decisione straordinaria copre il dedotto e il deducibile, con le conseguenti preclusioni processuali.

In considerazione di ciò nomina come Commissario ad acta per la piena esecuzione della decisione in esame l’Assessore alla Presidenza della Regione siciliana o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie, nei limiti indicati, il ricorso in epigrafe e per l’effetto nomina Commissario ad acta, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, l’Assessore alla Presidenza della Regione siciliana o funzionario delegato dal medesimo, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo. Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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