Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2011, n. 6376 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della Spezia con sentenza depositata il 23.11.2006 rigettava l’opposizione proposta da M.P., nei confronti della Direzione provinciale del lavoro della Spezia, contro l’ordinanza ingiunzione n. 217/2006, con cui gli era stata comminata la sanzione di Euro 1498,00 per avere violato varie disposizioni in relazione all’assunzione di un lavoratore, alla formalizzazione della stessa mediante iscrizione nel libro dei soci, alla risoluzione del rapporto e alla comunicazione della stessa.

Il M., nella qualità di legale rappresentante e socio della suindicata società, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Direzione provinciale del lavoro della Spezia resisteva con controricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevando che ratione temporis trovava applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.

Il 23.9.2010 il difensore del ricorrente depositava, dopo la notificazione alla controparte, certificato della morte, in data (OMISSIS) di M.P. (oltre che dichiarazione di rinuncia all’eredità).
Motivi della decisione

Ha rilievo pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per la ragione indicata, anche se imprecisamente, dall’amministrazione intimata. Infatti ciò che rileva nella specie non è la modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 che regola l’ipotesi di convalida con ordinanza del provvedimento opposto per la mancata comparizione dell’opponente alla prima udienza, ma l’abrogazione, sempre da parte del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. prevedente il ricorso per cassazione e non l’appello come mezzo di impugnazione della sentenza che abbia, in genere, definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Ne è derivato che tali sentenze sono diventate soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale di cui all’art. 339 c.p.c..

Detta modifica, operativa con decorrenza dal 2.4.2006, rileva nella specie, dovendosi fare riferimento per il regime di impugnabilità alla data della sentenza.

In conclusione deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorso per cassazione.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio con riferimento sia al breve intervallo di tempo tra la modifica normativa e la proposizione del ricorso, sia all’incertezze manifestatesi in materia di regime di impugnazione dei provvedimenti emessi nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione (cfr.

Cass. 28147/2008, 24748/2009, 4355/2010, 18099/2010).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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