Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 105 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dalla signora Fr.Lo.Mo. contro il Comune di Isola delle Femmine per il mancato rilascio di concessione edilizia in sanatoria di taluni manufatti in Isola delle Femmine in via dei villini n. 40 e contro l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi disposta dallo stesso Comune.

A fondamento degli anzidetti provvedimenti sta la circostanza che le opere abusive di che trattasi (realizzate in tempi diversi e sul ceppo di un edificio preesistente) insistono sulla fascia di rispetto dei 150 metri dal mare di cui all’art. 15 lett. a L.R. n. 78/1976.

L’appellante cerca di superare l’ostacolo facendo da un lato riferimento alla situazione di fatto della zona che sarebbe stata trasformata in modo così profondo e irreversibile, da vanificare le ragioni stesse del vincolo; dall’altro che – essendo i manufatti in discussione ubicati in una parte del territorio assimilabile alla Zona B (ancorché non classificata tale) – non sarebbe prospettabile, nel caso di specie, il vincolo di inedificabilità assoluta richiamato dagli stessi provvedimenti, dovendo invece trovare applicazione il regime più permissivo della Zona B.

A giudizio del Consiglio la sentenza di primo grado merita di essere confermata, perché tutto il ragionamento dell’appellante appare, a ben guardare, irrimediabilmente viziato dall’idea che l’efficacia di una certa normativa possa cedere il passo al "fatto compiuto": il vincolo di inedificabilità dovrebbe considerarsi superato per effetto dell’"abusivismo diffuso" perpetrato nella zona; e così pure la qualificazione giuridica delle zone di piano regolatore. Ipotesi che, nel caso di specie, consentirebbe – sempre in virtù del "fatto compiuto" – di applicare il regime della Zona B a una parte del territorio non qualificata come tale.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello sia infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese, nella mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *