Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 102 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra Ri.Ca. contro la revoca del provvedimento di assegnazione di alloggio popolare in Porto Empedocle – piazza (…) – precedentemente rilasciato in suo favore.

Il T.A.R. ha motivato la inammissibilità del ricorso, sostenendone la tardività: la sig.ra Ca. avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la diffida di sgombero, in quanto provvedimento immediatamente lesivo.

La soccombente ha impugnato la sentenza innanzi a questo Consiglio.

Il Comune di Porto Empedocle si è costituito in giudizio col deposito di una memoria difensiva.

L’appellante contesta anzitutto la pronuncia di inammissibilità del ricorso formulata dal Giudice di primo grado, sostenendo che (nel caso specifico) l’atto conclusivo del procedimento non era la "diffida" di sgombero, ma il provvedimento di revoca (quello impugnato).

La illegittimità di quest’ultimo deriverebbe essenzialmente dal fatto di essere stato emanato in mancanza dei relativi presupposti: l’abbandono effettivo dell’alloggio. Sostiene infatti la medesima di aver abitato l’alloggio popolare da circa quaranta anni e di non averlo mai abbandonato.
Motivi della decisione

L’appello non appare meritevole di accoglimento nel merito.

Dall’esame dei dati risultanti dal processo (ancorché oggetto di diversa interpretazione dalle due parti) appare incontroverso che i risultati dei numerosi accertamenti compiuti dal Comune per un periodo non certo breve (tra il 20 gennaio e il 30 aprile) attestano la non presenza della ricorrente nell’immobile in discussione. Anche le risultanze dei consumi energetici confermano tale assenza.

Contrariamente quindi a quanto sostiene l’appellante, non sembrano residuare ragionevoli dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti per i provvedimenti di sgombero e la revoca/decadenza dell’assegnazione.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello non sia fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

La natura della controversia e le incertezze interpretative, costituiscono giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 28 aprile 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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