Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 101 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla signora Be.Ma. contro l’ingiunzione a demolire una tettoia con struttura portante in legno prospiciente sulla pubblica via in un edificio ubicato in via degli Orti n. 4.

Il T.A.R. ha adottato il rito della sentenza breve, nel presupposto che – trattandosi di opere precarie – esse non avrebbero richiesto la concessione edilizia e non sarebbero pertanto suscettibili di rimozione in virtù di ordinanze di demolizione emesse dal Comune nell’esercizio del generale potere di vigilanza sull’attività edilizia.

La sentenza è stata impugnata dal Comune innanzi a questo Consiglio. La signora Be. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

L’appellante sostiene la erroneità della sentenza impugnata.

L’errore fondamentale consisterebbe in ciò: nell’aver ritenuto precarie o assimilabili ad esse opere che tali non sono.

L’appellante – dopo aver richiamato la normativa regionale sulle opere precarie e interne (sottratte alla concessione edilizia) e quella assimilata relativa alla chiusura delle verande – sostiene che, nel caso specifico, difettino i presupposti per l’applicazione della medesima.

A giudizio del Collegio, i rilievi dell’appellante sono condivisibili: in primo luogo perché le opere effettuate, anche alla luce della documentazione fotografica esibita, non sembrano possedere il requisito della "precarietà"; in secondo luogo perché il regime semplificato di tali opere esteso in via generale alle verande, non trova applicazione – per evidenti ragioni di decoro urbano espressamente contemplate dal legislatore (art. 9 L. n. 37/1985 e art. 20 L.R. n. 4/2003) – per quelle strutture prospicienti sulla pubblica strada. Ora, poiché nella fattispecie in esame, viene in discussione proprio una ipotesi del genere, non sembrano sussistere dubbi sulla correttezza dell’impostazione di cui sopra.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello sia fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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