Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 100 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Be.Ro. contro l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate in difformità della concessione edilizia rilasciata al sig. Pe.Gi. per la costruzione di una villetta a S. Leone.

La sentenza è stata impugnata dall’interessata innanzi a questo Consiglio. Il Comune di Agrigento si è costituito in giudizio con memoria e appello incidentale.

L’appellante sostiene la erroneità della sentenza impugnata, per non aver accolto i motivi di ricorso già prospettati.

Secondo la sig.ra Be. l’ingiunzione a demolire sarebbe illegittima: sia perché l’abuso non sarebbe stato perpetrato dalla medesima (ma se mai dal precedente proprietario); sia perché il provvedimento impugnato sarebbe affetto da carenza o insufficienza della motivazione, non chiarendo sino in fondo le ragioni della misura sanzionatoria.

A giudizio del Consiglio la sentenza impugnata resiste alle critiche dell’appellante.

In primo luogo perché – trattandosi di lavori non autorizzati – assume valore secondario il problema di chi ha commesso l’abuso, essendo pacifico che l’ordinanza di ingiunzione debba essere proposta nei confronti dell’attuale proprietario.

In secondo luogo, perché – dato il carattere essenzialmente vincolato della sanzione urbanistica in discussione – sembra del tutto sufficiente che l’Amministrazione abbia giustificato il provvedimento, limitandosi a far riferimento all’abuso perpetrato.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello sia infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.

Le spese determinate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00)seguono la soccombenza.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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