Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbiti e/o rigettati o accolti gli altri motivi p.q.r..
Svolgimento del processo

Con atto 12 febbraio 1999 la A.S. Forsikringsselskaber Codan ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Parma la srl Autotrasporti Gabrielli chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di Dk 231,680.43 oltre accessori.

Ha esposto l’attrice che la propria assicurata Euroshuttle era stata incaricata dalla Orkla Ekolon KS di effettuare un trasporto di 672 confezioni di silicio carburo dalla (OMISSIS), esattamente a (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS), che la Euroshuttle aveva curato direttamente il trasporto dalla (OMISSIS) sino a (OMISSIS), incaricando poi l’Autotrasporti Gabrielli Srl, in qualità di sub vettore, di eseguire il trasporto da (OMISSIS) sino a (OMISSIS) e che l’autista della detta società sull’autostrada (OMISSIS), direzione Sud, aveva perso il controllo del mezzo ribaltandosi in una scarpata con conseguente distruzione della merce trasportata ad eccezione di 73 confezioni.

Ha riferito, ancora, l’attrice che aveva provveduto al relativo risarcimento dei danni nell’interesse della sua assicurata per cui, surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti dell’Euroshuttle, chiedeva all’Autotrasporti Gabrielli il rimborso dell’importo versato.

Costituitasi in giudizio la convenuta ha resistito alle avverse pretese, deducendone la infondatezza.

Riunito, a tale giudizio, per ragioni di connessione, quello promosso dalla Autotrasporti Gabrielli nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la SAI Spa, al fine di essere manlevata dalla stessa, e svoltasi la istruttoria del caso il Tribunale di Parma con sentenza 5 marzo 2002 ha condannato la convenuta a corrispondere alla A/S Forsikringsselskaber Codan la somma di DK 231,680.43 oltre interessi di mora, rigettate le domande proposte dalla srl Gabrielli nei confronti della SAI per inoperatività della copertura assicurativa.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Srl Autotrasporti Gabrielli nel contraddittorio sia della SAI sia della A/S Forsikringsselskaber Codan, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 13 ottobre 2008 ha rigettato l’impugnazione proposta e condannato l’appellante alla rifusione delle spese in favore delle appellate.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 18 dicembre 2008, la Autotrasporti Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi.

Resiste con controricorso la A/S Forsikringsselska Codan.
Motivi della decisione

1. La società ricorrente ha fondato tutti i motivi di impugnazione, fatta eccezione per l’undicesimo, articolandoli nello stesso tempo sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo della omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione.

Certo quanto sopra, osserva – in limine – il collegio:

– da un lato, che il presente ricorso – proposto avverso una sentenza pubblicata il 13 ottobre 2008 e, pertanto, successivamente al 2 marzo 2006, ma anteriormente al 4 luglio 2009 cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, – è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 366-bis c.p.c.;

– dall’altro, che secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, "la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione" (Cass. 5 febbraio 2008, n. 5471; Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906).

Certo quanto sopra, non controverso – come sopra accennato – che i primi dieci motivi in cui si articola, il ricorso nonostante censurino la sentenza impugnata vuoi "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto" vuoi "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" recano, nella parte conclusiva, "quesiti" afferenti esclusivamente le violazioni di legge, è palese la inammissibilità dei motivi in questione, nella parte in cui lamentano "vizi" della motivazione della sentenza impugnata.

Come noto – infatti – giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non può dubitarsi in termini opposti rispetto a quanto pare ritenga la difesa di parte ricorrente che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Certo quanto sopra, non controverso che nei primi dieci motivi in cui si articola il ricorso è totalmente carente una indicazione riassuntiva e sintetica costituente un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo indicante il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione è palese la inammissibilità dei detti motivi sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 2. Con il primo motivo "in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" la ricorrente denunzia la sentenza impugnata lamentando "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, n. 1, lett. K della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621".

Assume, infatti, la ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie la normativa della Convenzione di Ginevra sulla sola base della lettera di vettura emessa dalla mittente Orkla al vettore contrattuale Euroshuttle.

Il motivo si conclude con il seguente quesito ex art. 366-bis c.p.c. "dica la Suprema Corte se il mancato inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione di cui all’art. 6 paragrafo primo, lett. K e la mancata prova, aliunde, della volontà del sub vettore di aderire alla C.M.R. escludano l’applicabilità della C.M.R. cioè della Convenzione suindicata nei confronti del sub vettore che esegua il trasporto esclusivamente su territorio italiano, sia pure nell’ambito di un trasporto internazionale in cui sia stata emessa la lettera di vettura CMR". 3. Per quanto rilevante al fine del decidere, la Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, dispone, rispettivamente:

– da un lato, 1. La lettre de volture doit contenir les indications suivantes: … k) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire au regime etabli par la presente Convention (art. 6, par. 1, lett. K);

– dall’altro, si un transport regi par un contrai unique est executè par des transporteurs routiers successifs chacun de ceux-ci assume la responsabilità de l’execution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de volture, parties au contrai, aux conditions de la lettre de volture (art. 34).

A questo ultimo riguardo non può tacersi che, come sottolineato da risalente (mai contraddetta) giurisprudenza di questa Corte regolatrice che "se la disposizione in esame; art. 34 della Convenzione di Ginevra ha posto come condizione della partecipazione al contratto anche l’accettazione della lettera di vettura non può prescindersi, ai fini suddetti, dalla necessità che, in aggiunta alla accettazione della parte, risulti altresì una manifestazione di volontà dei detti vettori successivi espressamente diretta a conseguire il risultato della partecipazione di costoro al rapporto contrattuale già istituitosi tra mittente e primo vettore" (Cass. 16 dicembre 1978, n. 6102, in motivazione).

"D’altro canto l’art. 34 della Convenzione – precisa la stessa giurisprudenza – parlando di accettazione della lettera di vettura, si riferisce a tale documento non come semplice mezzo di prova del contratto di trasporto, ma come scrittura che racchiude il contratto esteriorizzando in forma scritta la volontà negoziale delle parti, giacchè l’adesione dei successivi vettori riguardi l’accordo precedentemente intervenuto non la prova documentale di esse. Deve perciò ritenersi che la norma in esame, facendo discendere dall’accettazione della lettera di vettura la conseguenza della partecipazione dei successivi vettori al contratto, abbia voluto in realtà riferirsi all’accettazione del contratto di trasporto quale documentato dalla lettera di vettura" (Cass. 19 dicembre 1978, n, 6102, cit.).

Pacifico quanto precede si osserva che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione (ora contestata dalla ricorrente Gabrielli) dopo avere accertato, in linea di fatto:

– da un lato, che nella parte destra della lettera di vettura era chiaramente indicata la natura del rapporto e la sigla C.M.R. "Tale normativa – hanno osservato quei giudici – è espressamente, richiamata nella lettera di vettura, in modo tale da non lasciare spazio a dubbi" e "la circostanza che nella lettera di vettura non fosse inserita la prescrizione di cui all’art. 6, n. 1, lett. K è irrilevante perchè nella lettera di vettura era già chiaramente espressa la volontà delle parti" di assoggettare il trasporto alla Convenzione C.M.R.";

– dall’altro, che la Gabrielli "dando esecuzione al trasporto … ha prestato adesione al rapporto anche perchè non è credibile che non abbia preso visione della lettera di vettura a lei consegnata per effettuare la riconsegna della merce alla parte destinataria" e che "nella specie … non esistono due distinti contratti di trasporto, come, erroneamente, sostiene l’appellante" ed "è noto che la Convenzione C.N.R. da vita a un trasporto cumulativo, con responsabilità solidale di vettore e sub vettore".

Certo quanto precede è palese che il primo motivo non può trovare accoglimento, atteso che non censura in alcun modo quella che è la ratio decidendo della sentenza impugnata e quanto esposto nel quesito conclusivo non è in alcun modo pertinente, al fine di superare gli accertamenti, in fatto, compiuti, da i giudici del merito.

Questi in particolare, in puntuale applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra sopra trascritte e della interpretazione datane da questa Corte regolatrice, sono pervenuti alla conclusione – ora contestata dalla parte ricorrente – dopo avere accertato:

– da un lato, che il trasporto in discussione, per espressa volontà della parte mittente e della Euroshuttle, era soggetto alle norme sui trasporti internazionali e in particolare al regime C.M.R. per avere dette parti espressamente fatto riferimento, per iscritto, nella lettera di vettura al detto regime CMR;

– dall’altro, che la Gabrielli, che non ha dato la prova di avere concluso un autonomo contratto di trasporto con la Euroshuttle, ha prestato adesione al contratto, atteso che oltre ad accettare la merce circostanza da sola non sufficiente perchè operi l’art. 34 della Convenzione di Ginevra ha accettato anche la lettera di vettura.

In altri termini, il quesito di diritto come formulato dalla ricorrente oltre che a prescindere totalmente dalle norme in concreto applicate dai giudici a quibus è formulato sul presupposto di accertamenti in fatto non solo assolutamente carenti ma, al limite, in contrasto con quanto insindacabilmente accertato dai giudici del merito (e cioè, da un lato, l’espresso richiamo alla Convenzione C.M.R. nella lettura di vettura, dall’altro, l’adesione prestata dalla Gabrielli al contratto risultante dalla lettera di vettura).

4. Al rigetto del primo segue il rigetto del secondo nonchè del settimo, dell’ottavo, del decimo e del dodicesimo motivo.

Tutti tali motivi, infatti, si concludono con quesiti che presuppongono nel contratto in forza del quale la Gabrielli ha eseguito il trasporto "l’insussistenza di qualsivoglia elemento di internazionalità".

Non controverso, all’opposto, a seguito del rigetto del primo motivo, che il trasporto in questione era soggetto al regime C.M.R. è palese la manifesta infondatezza delle censure sopra richiamate.

5. Con il terzo motivo – "in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 della Convenzione di Ginevra", stante la erroneità della decisione impugnata per aver la Corte di merito ritenuto configurabile il trasporto cumulativo nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un trasporto internazionale in cui sia stata emessa la lettera di vettura CMR, il sub vettore che esegue il trasporto esclusivamente sul territorio italiano sia stato incaricato solo dal vettore contrattuale non avendo avuto alcun rapporto contrattuale diretto con il mittente originario". 6. Il motivo è manifestamente infondato.

Come riferito sopra, non si dubita – nè in dottrina nè presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada resa esecutiva con L. n. 1621 del 1960, per i rapporti a cui sia applicabile detta Convenzione, sussiste la responsabilità solidale dei diversi vettori (cfr., ad esempio, Cass. 21 gennaio 1995, n. 698).

Pacifico quanto sopra, pacifico a seguito della ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, che nella specie il rapporto di trasporto era soggetto (per effetto dell’accertata adesione del Gabrielli all’originario contratto e alle sue clausole) alla più volte ricordata Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, è palese non vi è stata – da parte della sentenza impugnata – allorchè ha affermate la responsabilità della Gabrielli per la perdita del carico, alcuna violazione dell’art. 34 della Convenzione in questione.

Specie tenuto presente che – contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente invoca la difesa della ricorrente – perchè operi la responsabilità prevista dall’art. 34 della Convenzione in discussione non è necessario un accordo, espresso, tra il mittente originario e i vettori successivi al primo, ma è sufficiente che questi ultimi "accettino" il "contratto di trasportato quale documentato dalla lettera di vettura" come – senza ombra di dubbio – hanno accertato a quibus si sia verificato nella specie da parte della Gabrielli.

7. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956", (secondo cui, in particolare, "se, su una parte del percorso, il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste ne siano scaricate, per mare, per ferrovia, per via navigabile interna, o per via aerea, – eccettuati, eventualmente, i casi previsti nell’art. 14, la presente Convenzione si applica nondimeno all’intero trasporto. Tuttavia, nella misura in cui si provi che una perdita, un’avaria o un ritardo nella consegna della merce, avvenuto nel corso del trasporto non stradale, non è stato causato da un atto o da un’omissione del vettore stradale e che esso proviene da un fatto che potè solo prodursi nel corso e a causa del trasporto non stradale, la responsabilità del vettore stradale non è disciplinata dalla presente Convenzione, ma nel modo secondo cui la responsabilità del vettore non stradale sarebbe stata stabilita se fosse stato concluso un contratto di trasporto fra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto della merce, conformemente alle disposizioni imperative di legge concernenti il trasporto non stradale di merci. Ove mancassero tali disposizioni, la responsabilità del vettore stradale è disciplinata dalla presente Convenzione") formulando il seguente quesito di diritto "dica la Suprema Corte se il trasbordo della merce posizionata su bancali da una tipologia di mezzo ad un’altra configuri la rottura di carico di cui all’art. 2 CMR e, conseguentemente, escluda l’applicabilità della CMR nei confronti del sub vettore che esegua il trasporto esclusivamente su territorio italiano, nell’ambito di un trasporto internazionale in cui sia stata emessa la lettera di vettura CMR". 8. Il motivo è manifestamente infondato.

A prescindere dal considerare che non è dubbio che nella specie la perdita del carico è avvenuto per fatto del conducente del mezzo della Gabrielli nel corso del trasporto stradale, si osserva che i giudici del merito hanno ritenuto che nella specie non vi era stata rottura di carico (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della Convenzione di Ginevra) perchè, hanno evidenziato quei giudici, non vi è stata rimozione ed individuazione delle merce trasportata da un veicolo all’altro, ma solo spostamento di containers.

Certo quanto sopra è palese che la ricorrente, lungi, dal censurare l’interpretazione data dai giudici di merito all’art. 2 della Convenzione di Ginevra, denuncia la valutazione – da parte dei giudici di merito – delle risultanze di causa che, a soggettivo parere della difesa della ricorrente, potevano essere interpretate in modo diverso e fare concludere in linea di fatto che in realtà si era verificato una rottura di carico.

Atteso che una tale censura doveva essere fatta valere non quale violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ma – eventualmente – sotto il diverso profilo della "omessa" o della "insufficiente" o, ancora, della "contradditto- ria" motivazione "circa un fatto controverso e decisive per il giudizio" (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nel rispetto delle norme che disciplinano la formulazione di tale vizio della sentenza impugnata (e quindi, concludersi con "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione") è palese – come anticipato – che la stessa non può trovare accoglimento.

9. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando "violazione e/o falsa applicazione nella fattispecie de qua dell’art. 1916 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 …difetto di legittimazione attiva di Codan ad agire in giudizio per (mancata prova di idonea surroga nei diritti Euroshuttle".

Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito "dica la Suprema Corte se, ai fini dell’azione esercitata ai sensi dell’art. 1916 c.c. e della validità della surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, il pagamento dell’indennità dell’assicurato costituisca elemento indefettibile per la sussistenza della legittimazione attiva dell’assicuratore che agisca nei confronti del terzo ritenuto responsabile". 10. Il motivo non può trovare accoglimento.

Giusta quanto assolutamente incontroverso – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui, totalmente e senza alcuna giustificazione, totalmente prescinde la difesa della ricorrente – l’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, dall’art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. 20 novembre 2008, n. 27596).

In altri termini, l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25516).

Contemporaneamente, come risulta sia dallo svolgimento del processo della sentenza impugnata, sia dal fatto del ricorso introduttivo:

– il presente giudizio è stato introdotto, in primo grado, con citazione notificata il 12 febbraio 1999 e, pertanto, successivamente all’entrata in vigore del nuovo art. 167 c.p.c. (cfr. L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, come sostituito, da ultimo, dal D.L. 18 ottobre 1004, n. 432, art. 9 conv. con mod. dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534);

– la A.S. Forsikringsselskaber Codan – attrice in primo grado – ha riferito, nell’atto introduttivo del giudizio, a fondamento della domanda spiegata nei confronti della Autotrasporti Gabrielli s.r.l. allo scopo di dimostrare la propria legittimazione ex art. 1916 c.c., di avere corrisposto alla Storebrand Shadeforsinkring, che a sua volta aveva risarcito la mittente Orkla Exolon, la complessiva somma di DKK 231.680,43 (L. 59.404.000);

– la convenuta Autotrasporti Gabrielli s.r.l non ha contestato – nel costituirsi in giudizio e neppure del corso del giudizio di primo grado o in quello di appello – che la circostanza riferita (cioè l’avvenuto pagamento dell’importo di cui sopra da parte della attrice in primo grado all’avente diritto) non rispondesse al vero o che non fosse adeguatamente dimostrata, invocando tale circostanza per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

Pacifico quanto sopra è di palmare evidenza – a giudizio di questo Collegio – la manifesta infondatezza del motivo ora in esame.

Nè, al riguardo, può invocarsi che trattandosi della prova della legittimazione attiva dell’odierna controricorrente la sua assenza può essere eccepita – per la prima volta – in sede di legittimità.

E’ stato, infatti, lo stesso comportamento processuale della odierna ricorrente – che ha omesso al riguardo qualsiasi contestazione in sede di merito – a espungere il fatto in questione avvenuto pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore dall’ambito degli accertamenti richiesti al giudice del merito che del tutto correttamente ha omesso qualsiasi indagine al riguardo (nella stessa ottica, tra le tantissime, Cass. 8 maggio 2006, n. 10437; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078; Cass. 20 novembre 2002, n. 16331).

11. Con il sesto motivo la ricorrente "in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" denunzia "violazione e/o falsa applicazione nella fattispecie de qua dell’art. 1689 c.c. e/o art. 13 Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 … difetto di legittimazione attiva di Codan ad agire in giudizio per intervenuto trasferimento dei diritti derivanti dal contratto di trasporto dal mittente al destinatario".

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto, ex art. 366- bis c.p.c. "dica la Suprema Corte se la parziale riconsegna a destino delle merci integri l’ipotesi prevista dall’art. 1689 c.c. e/o dell’art. 13 CMR per il trasferimento dei diritti dei diritti derivanti dal contratto di trasporto dal mittente al destinatario con conseguente carenza di legittimazione attiva del mittente e di chi agisca surrogandosi nei suoi "motivi". 12. Il motivo è inammissibile, atteso che lo stesso prescinde da quella che è la fattispecie come – in linea di fatto – accertata dai giudici di merito con statuizione in alcun modo adeguatamente contestata dalla soccombente attesa, a prescindere da ogni altra considerazione, la già dichiarata inammissibilità del motivo in esame sotto il profilo di cui ad un ipotetico vizio della motivazione esistente nella sentenza impugnata.

"Dall’esame dei documenti versati in atti – si precisa nella sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione – si evince che la merce, a seguito dell’incidente è andata quasi tutta perduta. La piccola parte di merce salvata, risulta essere stata depositata a (OMISSIS) dove si verificò il sinistro".

"Nè l’appellante – prosegue la sentenza – ha mai fornito prova che la residua merce salvata, sia stata consegnata alla destinataria di (OMISSIS)".

Certo quanto sopra è palese la inammissibilità – per difetto di interesse – del motivo in esame.

Anche, infatti, nella eventualità si desse risposta affermativa al quesito nei termini come formulati dalla ricorrente non per questo potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza, certo essendo che nella specie non vi è stata "parziale riconsegna a destino delle merci". 13. Con il nono motivo la ricorrente "in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" lamenta "violazione e/o falsa applicazione nella fattispecie de qua della L. n. 450 del 1985, art. 1, e dell’art. 2697 c.c.".

Formula la ricorrente, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., il seguente quesito di diritto "dica la Suprema Corte se la prova della sussistenza di dolo o colpa grave ai fini della decadenza dal limite di responsabilità vettoriale di cui alla L. n. 450 del 1985 debba essere fornita dalla parte che invochi l’applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 3 dovendosi limitare il vettore a invocarne solo il beneficio". 14. Neppure tale motivo può trovare accoglimento.

A prescindere, infatti, dal considerare che l’accertamento della sussistenza o meno della colpa grave del vettore stradale per perdita o avaria della merce trasportata agli effetti della L. 22 agosto 1985, n. 450, dopo l’intervento della sentenza n. 420 del 1991 della Corte costituzionale, costituisce indagine di fatto, demandata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 14 novembre 2006, n. 24208) si osserva che non si dubita che la L. n. 450 del 1985 trova applicazione esclusivamente nei trasporti nazionali e non può – di conseguenza – essere invocata qualora il trasporto sia soggetto – come senza ombra di dubbio nella specie – alla disciplina propria della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (cfr. Cass. 12 febbraio 2005, n. 375).

15. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione nella fattispecie de qua dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa pronuncia del giudice di secondo grado sul motivo di appello proposto da Gabrielli relativo al tasso degli interessi moratori". 16. Il motivo è manifestamente infondato.

I giudici di primo grado hanno liquidato gli interessi a favore della controparte nella misura del 5% annuo in applicazione dell’art. 27 della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, sul presupposto che il trasporto oggetto di controversia fosse soggetto alla sua disciplina.

La odierna ricorrente ha censurato, in grado di appello, tale statuizione lamentando "erroneità della sentenza per intervenuta applicazione degli interessi al tasso del 5% ex art. 27 CMR" e evidenziato che "dimostrata la applicabilità al caso di specie della normativa nazionale, la scrivente difesa impugna la sentenza del tribunale anche nella parte in cui sono liquidati a favore della Codan gli interessi legali nella misura del 5% annuo".

Pacifico quanto precede, non controverso che i giudici di secondo grado hanno rigettato i precedenti motivi di appello, affermando, di conseguenza, che il rapporto inter partes era soggetto alla al CMR, è palese che non vi è stata – nella specie – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca con il motivo in esame, omessa pronunzia su uno dei motivi di appello.

In tanto, infatti, era onere della sentenza di appello esaminare la specifica censura (e, se del caso, riformare, punto misura degli interessi dovuti dalla Gabrielli, la sentenza del primo giudice) in quanto avesse accertato, previamente, la soggezione del rapporto inter partes alla legislazione nazionale.

Certo, per contro, che un tale accertamento è mancato, essendo rimasto incontroversa la soggezione del rapporto inter partes alla CMR è evidente che non è, neppure in tesi, configurabile una omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, su uno dei motivi di impugnazione (cfr. tra le tantissime nel senso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 29 aprile 2006, n. 10052, nonchè Cass. 10 maggio 2007, n. 10696).

17. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *