T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 163 Amministrazione pubblica Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente espone di avere richiesto alle P.I. s.p.a. di potere estrarre copia conforme "del proprio fascicolo personale con particolare riguardo alla documentazione riguardante la PED (posizione economica differenziata), in quanto la stessa veniva retrocessa da euro 72 ad euro 26". La società non dava risposta a tale richiesta.

Il ricorrente aggiunge che la documentazione richiesta risulta essere "determinante per gli interessi del ricorrente costituendo l’unico modo per dimostrare, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, l’illegittimità della riduzione di tale emolumento (…) direttamente correlato alla tipologia di mansioni svolte e diminuita a seguito della promozione dello stesso".

Con il ricorso in esame si assume l’illegittimità del silenziorigetto per violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990, nonché per difetto di motivazione ed eccesso di potere. In particolare, si rileva come, pur essendo le P.I. una società, nondimeno le stesse sarebbero soggette alla normativa in materia di accesso, in quanto le norme sopra riportate si applicherebbero a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto.

2.- Si è costituita in giudizio la società intimata, la quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato, rilevando che le disposizioni in materia di accesso non potrebbero trovare applicazione nei suoi confronti in presenza di una attività, quale quella che verrebbe in rilievo in questa sede, di natura esclusivamente privatistica.

3.- Il ricorso è infondato.

L’art. 22 della legge n. 241 del 1990 prevede espressamente che destinataria dell’obbligo di accesso è la "pubblica amministrazione", intendendosi per essa "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Le P.I. – trasformate in società di capitali a seguito del processo di privatizzazione degli enti pubblici economici – svolgono sia attività amministrativa, nell’esercizio della quale sono soggette allo statuto della pubblica amministrazione, sia attività di impresa, nell’esercizio della quale devono rispettare le regole privatistiche di settore.

La disciplina pubblicistica in materia di accesso, alla luce di quanto prescritto dal riportato art. 22, si applica unicamente in relazione all’attività di diritto amministrativo posta in essere da tali società, nonché all’attività privata che sia strettamente correlata alla prima. A tale proposito la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che "l’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. 241/1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica. Pertanto, i dipendenti di P.I. s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l’attività di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza, atteso che in tali casi l’attività di P.I., relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è da ritenersi strumentale al servizio gestito da Poste e incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di P.I." (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 189).

Occorre stabilire se tali principi possono applicarsi anche nella presente controversia.

Orbene, nel caso di specie, come sottolineato, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla documentazione riguardante la posizione economica differenziata. E’ evidente come tale richiesta non si inserisca nell’ambito di un’attività amministrativa dell’ente afferendo piuttosto all’attività privata di gestione dei rapporti di lavoro. Né può ritenersi, non avendo il ricorrente adotto alcun elemento in questo senso, che quest’ultima sia strettamente correlata all’espletamento delle funzioni amministrative. Non possono, pertanto, applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa sopra riportata, in quanto tali principi hanno riguardato attività relativa all’organizzazione interna della società strumentale all’esercizio di potestà pubblicistiche, mentre nel caso in esame il ricorrente si è "limitato" a richiedere il "fascicolo personale" del dipendente. Diversamente argomentando si dovrebbe ritenere che oggetto di accesso sia, in contrasto con il chiaro disposto legislativo, tutta l’attività privatistica di gestione del rapporto.

Ciò è bene precisare non si risolve in un vulnus al diritto di difesa del ricorrente, atteso che, nel giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale di Catanzaro, il giudice ordinario e la stessa parte privata hanno i poteri per ottenere l’eventuale acquisizione agli atti di documenti che si trovano nella esclusiva disponibilità della controparte.

4.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) rigetta il ricorso;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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