T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 736 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11 marzo 2009 e depositato in data2 aprile 2009, parte ricorrente impugnava l’atto sub 1) dell’epigrafe per i seguenti motivi:

I.Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 della Legge n.241/90, come modificata dalla Legge n.15/2005:

II.Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della Legge n.47/85 – Difetto di motivazione – III.Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art.31 del D.P.R. 380/2001;

IV.Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del.P.R. 380/2001;

V.Violazione dell’art.4 Legge 47/85 – Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa – Difetto di motivazione;

VI.Contraddittorietà e violazione dell’art.7 Legge 241/90 e Legge n.15/2005;

VII.Violazione della Legge n.47/85 e Legge n.326/03.

Con ricorso notificato per motivi aggiunti in data 02.10.2009 e depositato in data 21.10.2009, parte ricorrente impugnava l’atto sub 2) dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

VIII.Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001, della Legge 17.08.1942 n.1150 come modificata ed integrata dalla Legge 06.08.1967 n.765, della Legge 28.01.1977 n.10, della Legge 05.08.1978 n.457 e s.m.i., della Legge 28.02.1985 n.47, della Legge 08.06.1990 n.142, della Legge 07.08.1990 n.241 come modificata dalle leggi 24.12.1993 n.537 e 15.05.1997 n.127;

IX.Violazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di snellimento dei procedimenti amministrativi – Erroneità ed illegittimità dei presupposti – – Omessa, erronea e illegittima motivazione – Eccesso e sviamento di potere; Ingiustizia ed illogicità manifesta – Falso scopo e falsa causa – Contraddittorietà – Errore di fatto e di diritto – Illegittimità derivata – Incompetenza.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29.03.2010 e depositato in data 19.04.2010, parte ricorrente impugnava l’atto sub 3) del’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

IX..Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001, della Legge 17.08.1942 n.1150 come modificata ed integrata dalla Legge 06.08.1967 n.765, della Legge 28.01.1977 n.10, della Legge 05.08.1978 n.457 e s.m.i., della Legge 28.02.1985 n.47, della Legge 08.06.1990 n.142, della Legge 07.08.1990 n.241 come modificata dalle leggi 24.12.1993 n.537 e 15.05.1997 n.127;

IX.Violazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di snellimento dei procedimenti amministrativi – Erroneità ed illegittimità dei presupposti – – Omessa, erronea e illegittima motivazione – Eccesso e sviamento di potere; Ingiustizia ed illogicità manifesta – Falso scopo e falsa causa – Contraddittorietà – Errore di fatto e di diritto – Illegittimità derivata – Incompetenza.

Si costituiva il Comune di San Giuseppe Vesuviano che resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n.994 del 6 maggio 2010 l’istanza di sospensiva veniva accolta.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio osserva che parte ricorrente ha dimostrato, mercè produzione in giudizio della relativa copia, che – in relazione ai medesimi abusi contestati – è stata presentata istanza, ad iniziativa del ricorrente Fattore Paolo, per la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 326/2003 (cd. condono edilizio, istanza prot. n.242 del 10.12.2004) in epoca antecedente all’irrogazione della sanzione demolitoria avvenuta con il provvedimento impugnato con il ricorso principale.

Orbene, costituisce jus receptum nel nostro ordinamento, oltre che principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’assunto secondo il quale l’Amministrazione, una volta eventualmente accertata l’illegittimità di una determinata situazione fattuale, è vincolata – prima di procedere all’adozione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori – a valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate ad ottenere il rilascio di provvedimenti di sanatoria, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 27 marzo 2002 n.199; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 luglio 2002, n.4335; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 gennaio 2003 n.64).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, non rinvenendosi negli atti impugnati alcun riferimento espresso alla citata istanza di sanatoria.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti, proposti avverso atti aventi il primo provvedimento come presupposto, con annullamento degli atti gravati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;

b)condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro. 1.500,00#.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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