Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

La difesa di R.O., ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione concordata della pena in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., commi 2 e 3, artt. 582 e 585 c.p., art. 62 c.p., n. 2, lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per difetto di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e per carenza di motivazione sulla congruità della pena, perchè su entrambi i punti il giudice avrebbe motivato in modo assolutamente generico.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè, per un verso, è privo della specificità prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.

Questa Corte ha, infatti, stabilito: "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;

peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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