Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6362 Concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10.10.2005 – 28.10.2005, n. 2609/2005 il Giudice di Pace di Capua – previo riconoscimento del concorso di colpa di S. G., nella misura del 30%, nella determinazione del sinistro stradale in cui erano rimase coinvolte l’autovettura della S. e la Fiat Punto condotta dal convenuto A.M. e assicurata con la Reale Mutua S.p.A. – ha condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidati in favore dell’attrice in Euro 959,65.

La S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non meglio indicate nella rubrica, denunciando nella parte espositiva la erronea interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di Pace, il quale "al di fuori di ogni logica" avrebbe ritenuto un concorso di colpa della ricorrente, mentre dalla prova testimoniale era emersa la esclusiva responsabilità dell’ A. nella determinazione del sinistro.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità e comunque manifestamente infondato con riferimento al vizio di motivazione in ipotesi dedotto, avendo la ricorrente richiamato le disposizioni dei testi escussi senza riportarne il contenuto ed avendo, invece, il Giudice di Pace fornito motivazione logica in ordine al concorso di colpa della S..

Il ricorso va pertanto rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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