Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6359 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, nella parte in cui ha rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado, con la quale era stata condannata al pagamento di Euro 20.000 in favore di C.E., all’epoca sindaco del Comune di (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno per la diffusione di notizie lesive della sua reputazione.

C.E. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamenta l’omessa valutazione delle prove addotte riguardo alla veridicità dei fatti riferiti, mentre, con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta l’omessa valutazione delle deduzioni con le quali aveva evidenziato l’inammissibilità delle prove di controparte.

1.1.- 1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha infatti affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).

Nella specie, la decisione appare congruamente motivata, cosicchè non sussiste alcun vizio di motivazione nè la violazione delle norme indicate.

2.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 342 e 132 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della statuizione del giudice di appello, secondo cui mancherebbero specifici motivi di appello relativi alle censure mosse riguardo alla entità del danno.

2 i.- Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati i motivi di appello relativi alla entità del danno, che la ricorrente assume sufficientemente specifici.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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