Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. Gialanella Antonio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. proponeva al Tribunale di Catanzaro istanza di revoca dell’aggravamento della misura della sorveglianza speciale già applicata nei suoi confronti dallo stesso tribunale con decreto del 17.10.2002, e successivamente inasprita per le sue continue violazioni delle prescrizioni dettate dal provvedimento applicativo.

Il tribunale respingeva l’istanza con decreto del 6.6.2007.

Sull’appello dell’interessato, la Corte territoriale competente decideva infine con decreto dell’8.4.2010 dopo l’annullamento con rinvio della precedente decisione del 21.3.2008, confermando il provvedimento impugnato.

Ricorre il difensore, deducendo il vizio di motivazione e il "travisamento delle risultanze"da parte della Corte di merito, che non avrebbe motivato sulle ragioni di tutela della propria incolumità personale che avrebbero costretto il G. a violare le prescrizioni impostegli.

Il ricorso è manifestamente infondato.

A parte i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del giudice della prevenzione, va infatti rilevato che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto che la situazione di emergenza invocata dal ricorrente sarebbe insorta solo negli anni 2005-2006, periodo al quale si riferivano le informative di polizia su una guerra di mafia in atto, mentre le violazioni contestate erano alquanto più datate.

Non è dato poi rilevare, dalle deduzioni del ricorrente, in che cosa consisterebbe il presunto travisamento dei fatti del provvedimento impugnato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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