T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-02-2011, n. 101 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi dell’A.G.O. presuppone che:

a) il decreto ingiuntivo, non opposto, di cui si chiede l’esecuzione sia passato in giudicato;

b) tale decreto sia, successivamente al passaggio in giudicato, notificato al debitore munito della formula esecutiva;

c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Rilevato, che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato oggetto di ricorso in opposizione proposto dalla Cooperativa Sociale "I." a r. l. depositato in data 17.6.2010;

Considerato, che la pendenza del ricorso in opposizione impedisce la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso;

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *