Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4861 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze, avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice monocratico dello stesso Tribunale il 19.4.2010 nel proc. Nr. 2863/09 rgnr, che dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato R.A., disponendo conseguentemente, la restituzione degli atti al PM., per l’irregolare notificazione allo stesso imputato della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e per la conseguente nullità anche della citazione a giudizio. Tanto il giudice aveva ritenuto in relazione alla irritualità della nomina del difensore di fiducia che aveva ricevuto l’avviso, dovendo quindi l’atto essere indirizzato ad un difensore d’ufficio appositamente.

Il provvedimento impugnato sarebbe abnorme e avrebbe quindi comportato un’indebita regressione del procedimento, perchè le valutazioni del giudice territoriale avrebbero nella sostanza sacrificato il diritto di difesa dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile. Come bene nota il PG deducente, non può infatti ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Corte di Cassazione, SEZ. U, nr 25957 del 26/03/2009, imputato Toni e altro).
P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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