T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-02-2011, n. 97 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi dell’A.G.O. presuppone che:

a) il decreto ingiuntivo, non opposto, di cui si chiede l’esecuzione sia passato in giudicato;

b) tale decreto sia, successivamente al passaggio in giudicato, notificato al debitore munito della formula esecutiva;

c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Rilevato, che nel caso di specie è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

Considerato, che l’odierno ricorso possiede i requisiti sopra indicati ed è meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Terracina non ha provveduto al pagamento del proprio debito;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al Comune di Terracina, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 600,00 (seicento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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