Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6350 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 6-12-2007 resa nei confronti di L.R.G.L. e del Condominio Comparto (OMISSIS).

Resisteva con controricorso L.R.G. proponendo appello incidentale.

Nelle more del giudizio è deceduto S.F..

L.R.G.L. ha prodotto dichiarazione di rinunzia all’appello incidentale, accettata dagli eredi dello stesso S.F., S.C., A., S. e B. e Sa.. Anche gli eredi di S. hanno prodotto dichiarazione di rinunzia al ricorso.
Motivi della decisione

Risulta dagli atti che le parti hanno definito in via bonaria la lite concordando anche con la compensazione delle spese del giudizio.

Di conseguenza deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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