Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6348 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. ANTEFATTO. La Banca Credito italiano spa in data 8 febbraio 1999 ottenne dal Presidente del Tribunale di Roma, in proprio favore, un decreto ingiuntivo per L. 500 milioni oltre accessori – n. 444 del 1999 – nei confronti di B.L. quale fideiussore della società Gestione Italiana di aziende riunite GIAR. Fideiussione assunta e mezzo di due dichiarazioni di garanzia, scritte il 9 e 10 settembre 1997. Altra garanzia era stata rilasciata da N.L., sino alla concorrenza di 500 milioni.

Ottenute le dichiarazioni di garanzia la Banca sottoscriveva con la GIAR una transazione che veniva adempiuta dalla società debitrice in data 11 dicembre 1997. I due cofideiussori confidavano nello effetto estintivo della transazione, ma la Banca nel corso del 1999 ottenne due decreti ingiuntivi, che venivano opposti con separati atti, il B. con atto del 30 aprile 1999, dando luogo a separati giudizi ed a separate sentenze che avevano esiti contrastanti, ed in vero mentre la opposizione del B. veniva rigettata, quella del N. era accolta ed il relativo decreto revocato. La Banca nel giudizio proposto dal B. sosteneva che la garanzia copriva quella parte del debito che la transazione lasciava scoperto.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 22741 de 2002 il B. proponeva appello chiedendone la riforma, in relazione allo effetto estintivo della transazione tra GIAR e Banca Credito Italiano avvenuta nel dicembre 1997, resisteva la spa Credito Italiano cessionaria del ramo di azienda della spa Credito italiano che aveva resistito in primo grado. Restava contumace la spa UNICREDITO ITALIANO. 3. La Corte di appello di Roma con sentenza del 27 dicembre 2005 rigettava lo appello del B. e compensava tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

4. Contro la decisione ricorre il B. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste Unicredit Banca di impresa spa con controricorso e ricorso incidentale.

Con ordinanza del 22 giugno 2010 questa Corte ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti della spa Credito Italiano quale parte appellante nel giudizio di appello, detto adempimento risulta adempiuto in data 17 settembre 2010 con notifica presso la Unicredit spa avente causa del Credilo italiano spa.

I RICORSI sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione

5. I ricorsi non meritano accoglimento.

Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi del ricorso principale d di quello incidentale, ed a seguire – sub 6 – la loro valutazione in punto di diritto.

5.A. SINTESI DEI MOTIVI DEL FIDEIUSSORE B..

NEL PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1304 e 1944 c.c., sul. rilievo che le due dichiarazioni di garanzia a sostegno della transazione andavano interpretate tenendo conto solo della volontà impressa da chi unilateralmente aveva proposto al garanzia, trattandosi di negozio giuridico unilaterale. Si assume che la volontà negoziale non era a sostegno della successiva transazione, ma era a sostegno dello obbligo di adempimento del debitore transigente. Si aggiunge lo argomento della interpretazione ed oggettiva secondo la interpretazione di buona fede.

Le due lettere peraltro NON risultano riprodotte nel corpo del motivo.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce ancora errores in iudicando per la violazione degli artt. 1936, 1939, 1941 e 1942 c.c., in relazione alla corretta applicazione del principio della accessorietà che qualifica la obbligazione principale. La tesi è che il garante non intendeva assumere alcuna ulteriore obbligazione, ma continuare nella garanzia già assunta nel dicembre del 1996.

Anche detta garanzia originaria non risulta riprodotta nel contesto del motivo.

NEL TERZO MOTIVO si deduce vizio della motivazione su punto decisivo, che consiste sostanzialmente nella illogicità della valutazione di due contestuali garanzie, dando luogo ad un contrasto tra giudicati.

Il motivo tuttavia non evidenzia tale contrasto, non riproducendo il testo della sentenza N. v. Banca.

NEL QUARTO MOTIVO si deduce vizio della motivazione su punto decisivo, sempre con riguardo alla qualificazione delle garanzie assunte dal B. con le due lettere di poco anteriori alla successiva transazione, come garanzie autonome e non come semplice conferma della originaria fideiussione.

5.B. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE UNICREDIT BANCA DI IMPRESA SPA, che assume la qualità di avente causa a far valere le ragioni del credito della società Credito italiano spa – come dalla intestazione del ricorso incidentale.

Nello unico motivo del ricorso incidentale si lamenta il vizio della motivazione, omessa o insufficiente in punto di compensazione delle spese, sul rilievo che La Banca era parte vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio.

6. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Preliminarmente, la ricorrente incidentale a ff 5 del ricorso sostiene che il ricorrente B. avrebbe notificato il ricorso alla Unicredit Banca di Impresa e non anche al Credito Italiano spa, e che quindi non appare ammissibile la notifica del ricorso per cassazione nei propri confronti.

IN SENSO CONTRARIO si osserva che la notifica,sulla base della intestazione contenuta nella sentenza di appello, andava fatta a tutte le parti che hanno preso parte al contraddittorio in appello, e che in quella sede la spa Credito italiano era costituita come società cessionaria del ramo di azienda mentre la Unicredito italiano spa era contumace. Il B. con atto di integrazione del contraddittorio notifica a Unicredit spa quale avente causa del Credito italiano spa.

IL RICORSO INCIDENTALE della Unicredit Banca di Impresa spa, secondo la tesi svolta a pag 5 del ricorso, sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione, e contraddirebbe la pretesa di far valere una richiesta di revisione della compensazione delle spese che riguardano il dante causa.

6. A. CONFUTAZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE DEL GARANTE B..

Il ricorso è infondato in ordine ai motivi dedotti come errores in procedendo, per difetto di autosufficienza, mancando la riproduzione integrale dei documenti decisivi per la verifica della interpretazione del carattere nuovo o consequenziale dei rapporti di garanzia, in relazione alla natura di un accordo transattivo che salvaguardava la impresa GIAR dal rischio del fallimento ma che accollava a due solventi il pagamento del debito residuale.

Non risulta così correttamente impugnata al ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte di appello a ff 4 a 5 della motivazione, che tiene conto della condotta delle parti e delle ragioni delle ulteriori garanzie che la Banca pretendeva, per dar corso ad una transazione a rischio di scoperto.

Non senza rilevare che il B. aveva l’onere di provare che la transazione copriva lo intero debito, per dimostrare lo effetto estintivo del credito garantito, e su tale ratio decidendi nulla dice.

Manifestamente infondato è il ricorso sotto i profili del vizio della motivazione – per il terzo ed il quarto motivo.

Il terzo motivo deduce la illogicità sotto il profilo della contraddizione tra i giudicati, ma il vizio dedotto deve essere interno alla motivazione e non affidarsi ad una sentenza esterna, non riprodotta e sul cui giudicato non si danno riscontri documentali. Il quarto motivo illustra un error in iudicando in ordine al quale vale la chiara ricostruzione della natura e della efficacia della garanzia a sostegno di una transazione non esaustiva del credito.

6.B. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE. Il ricorrente incidentale, assumendo a ff 5 la necessità della integrazione del contraddittorio, ha determinate una ordinanza integrativa che appare formalmente adempiuta.

Il ricorso che attiene alla ratio della compensazione, è infondato nella sua genericità, tenuto conto della complessità delle questioni in esame.

7. REGOLMENTO DELLE SPESE DEL GRADO. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.
P.Q.M.

RIUNISCE I RICORSI E LI RIGETTA E COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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