Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4838 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione C.A., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 4.3.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 27.6.2001, per il reato di usura continuata. Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della notifica del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello, mancando agli atti l’avviso di ricevimento del plico spedito a mezzo del servizio postale.

Con il secondo motivo, la difesa deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità penale del ricorrente, non avendo tra l’altro la Corte di merito tenuto conto delle significative contraddizioni in cui era incorsa la presunta persona offesa nel descrivere i fatti. Sulla preliminare questione processuale si deve rilevare che l’imputato che intenda eccepire la nullità della citazione o della sua notificazione, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004. Palombo).

Tali principi tanto più sono applicabili quando si tratti della notificazione di atti diretti alla citazione a giudizio dell’imputato, come tali oggetto di specifica e mirata verifica dibattimentale al fine di garantire la regolare instaurazione del rapporto processuale. Ebbene, risulta al riguardo, dal verbale di udienza del 4.3.2010, che fu nell’occasione dichiarata la contumacia dell’imputato senza alcuna osservazione del difensore di fiducia presente, che era stato messo in grado di interloquire sulla questione. Considerato anche l’inizio di prova della notificazione costituito dall’accertata spedizione a mezzo raccomandata a.r., del plico contenente l’atto di citazione, e dovendosi presumere la completezza degli accertamenti compiuti dal giudice di appello, peraltro nel contraddittorio tra le parti presenti, il rilievo soltanto formale della irregolarità indicata dal ricorrente non può quindi nella specie ritenersi sufficiente, e la stessa assenza della cartolina di ritorno della raccomandata può essere spiegata con i più vari accidenti e non necessariamente con il mancato completamento della procedura di notificazione. Per il resto, i motivi di ricorso sono alquanto generici, e fanno leva sulla presunta (ma non meglio precisata e documentata) divergenza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa al gup e, rispettivamente "ai carabinieri", e su un isolato inciso della testimonianza della vittima, estrapolato in funzione delle esigenze difensive e con un irrituale rinvio all’atto processuale di riferimento.

Ma è poi vero anche che le deduzioni difensive hanno già trovato risposta nelle esaurienti argomentazioni dei giudici territoriali, pure con riguardo ad un qualche non radicale, "ammorbidimento" delle accuse da parte della persona offesa.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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